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Scia edilizia e PEC: quando vale il silenzio-assenso

Una sentenza del TAR Lombardia chiarisce quando l’invio tramite PEC della SCIA edilizia non è sufficiente ai fini della formazione del silenzio-assenso.
Scia edilizia e PEC: quando vale il silenzio-assenso
Tempo di lettura: 4 minuti

Indice dei contenuti

SCIA edilizia e digitalizzazione: come evitare errori nei depositi

Il corretto deposito di una SCIA edilizia costituisce il presupposto indispensabile per la decorrenza dei tempi di controllo da parte del Comune.

Attualmente, la digitalizzazione delle procedure ha ampliato l’uso della PEC per la trasmissione delle pratiche, ma non sempre l’invio tramite Posta Elettronica Certificata è sufficiente a far decorrere i termini del silenzio-assenso

La recente sentenza del TAR Lombardia, n. 1618/2026, chiarisce un punto operativo molto rilevante per professionisti e imprese: quando il Comune prevede un canale telematico dedicato attraverso il SUE, la semplice trasmissione via PEC non produce gli effetti attesi.

La decisione affronta il rapporto tra validità formale dell’istanza e corretto utilizzo delle piattaforme edilizie comunali, con implicazioni concrete per chi gestisce pratiche urbanistiche e procedimenti telematici.

SCIA in edilizia e invio tramite PEC: i fatti della controversia

La controversia è nata dalla richiesta presentata al Comune da una società proprietaria di un immobile alberghiero. L’obiettivo era ottenere il cambio di destinazione d’uso da turistico-alberghiero a residenziale attraverso un intervento di manutenzione straordinaria, richiedendo il rilascio del relativo titolo edilizio.

L’istanza era stata trasmessa al Comune tramite PEC e risultava regolarmente protocollata dall’amministrazione. Secondo la società ricorrente, proprio la corretta ricezione della comunicazione da parte del Comune avrebbe dovuto far decorrere i termini previsti dall’art. 20 della L. 241/1990, con conseguente formazione del silenzio-assenso in mancanza di risposta nei termini.

A giustificazione dell’invio via PEC, la società aveva sostenuto che in quella data la piattaforma informatica del Comune presentasse dei malfunzionamenti che impedivano l’accreditamento dei professionisti abilitati, rendendo di fatto impossibile l’accesso allo sportello unico.

La società aveva inoltre chiesto, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento comunale che aveva rigettato la dichiarazione di formazione del silenzio-assenso.

Il Comune aveva respinto questa interpretazione, sostenendo che la pratica avrebbe dovuto essere presentata esclusivamente tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, individuato dalla normativa come unico punto di accesso per i procedimenti edilizi.

L’amministrazione aveva inoltre evidenziato che il sistema consentiva l’accreditamento dei professionisti abilitati: l’unico accesso non consentito riguardava nello specifico il tecnico della società, che non aveva ancora completato la procedura di abilitazione sulla piattaforma al momento del deposito.

Secondo il Comune, inoltre, il silenzio-assenso non poteva operare poiché la pratica non risultava aderente al modello normativo previsto dal legislatore per quel tipo di procedimento edilizio.

Perché la PEC non è sufficiente

Il TAR Lombardia ha confermato la posizione del Comune. Nella sentenza viene richiamato l’art. 5 del DPR 380/2001, in base al quale lo Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative relative ai titoli edilizi.

Secondo i giudici, la trasmissione tramite PEC può avere un’astratta validità formale sotto il profilo della ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione. Tuttavia, questo elemento non è sufficiente per far partire automaticamente i termini ai fini del silenzio-assenso.

Quando il Comune mette a disposizione un sistema telematico dedicato, la pratica deve essere presentata attraverso quel canale. In assenza del corretto deposito tramite SUE, l’inerzia dell’amministrazione non può trasformarsi in assenso implicito

La sentenza sottolinea quindi una distinzione molto importante:

  • la PEC può attestare l’invio di una comunicazione
  • il deposito tramite SUE costituisce invece il presupposto necessario per l’avvio regolare del procedimento edilizio.

I giudici, inoltre, hanno convalidato l’eccezione del Comune, ricordando che il silenzio-assenso non potrebbe comunque operare quando la pratica depositata non aderisce al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore.

L’importanza dello Sportello Unico per l’Edilizia

Il principio espresso dal TAR Lombardia rafforza il ruolo centrale dello Sportello Unico per l’Edilizia nella gestione delle pratiche urbanistiche.

Per professionisti tecnici, imprese e committenti questo significa che:

  • il rispetto delle modalità operative previste dal Comune assume valore sostanziale
  • il corretto caricamento della pratica sulla piattaforma telematica incide direttamente sulla decorrenza dei termini
  • eventuali criticità legate agli accreditamenti devono essere gestite prima del deposito della pratica.

La pronuncia del TAR dimostra che l’onere della tempestiva abilitazione informatica ricade interamente sul professionista incaricato, e la sua inadempienza tecnica non può giustificare il passaggio alla PEC.

Silenzio assenso e procedimenti edilizi

Il silenzio-assenso continua a rappresentare uno strumento fondamentale di semplificazione amministrativa. Tuttavia, la sua applicazione richiede il rispetto rigoroso delle condizioni previste dalla normativa.

La sentenza conferma che il meccanismo non opera automaticamente in qualsiasi situazione. Affinché il silenzio dell’amministrazione produca effetti favorevoli, è necessario che:

  • la domanda sia presentata all’ufficio competente
  • la pratica venga depositata secondo le modalità previste
  • siano rispettati i requisiti formali richiesti dal procedimento
  • la documentazione risulti completa.

In ambito edilizio, il corretto utilizzo delle piattaforme digitali comunali assume quindi un valore centrale.

Le conseguenze operative per professionisti e imprese

Per studi tecnici e imprese di costruzione, la sentenza in esame evidenzia la necessità di una gestione attenta delle pratiche telematiche.

L’invio tramite PEC non può essere considerato una soluzione alternativa al caricamento sul portale SUE quando il regolamento comunale individua quest’ultimo come canale obbligatorio.

Un errore nella trasmissione non è un semplice dettaglio formale. Sbagliare la modalità di deposito significa infatti non far decorrere i tempi di verifica del Comune, compromettendo la certezza dell’intero titolo abilitativo e condizionando la stessa durata della SCIA edilizia nei suoi effetti di consolidamento.

Di riflesso, un cantiere che rischia di essere bloccato ex post dall’amministrazione può far lievitare per la SCIA edilizia i costi di gestione, di manodopera e di rinvio dei lavori.

Dal punto di vista operativo, è quindi consigliabile:

  • verificare preventivamente le modalità di deposito previste dal Comune. L’obbligo di utilizzare la piattaforma telematica esclude l’uso della PEC nei Comuni che si sono dotati di un portale SUE attivo;
  • controllare l’abilitazione del professionista sulla piattaforma;
  • conservare le ricevute di caricamento e protocollazione;
  • monitorare le comunicazioni generate dal sistema telematico.

La digitalizzazione dei procedimenti edilizi richiede infatti una tracciabilità completa dell’intero iter amministrativo.

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