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CIL edilizia: che cos’è e come funziona la Comunicazione Inizio Lavori

La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) è una procedura semplificata che consente di avviare determinati interventi edilizi senza autorizzazioni preventive. Va presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e riguarda opere stagionali e opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.
CIL edilizia: che cos'è e come funziona la Comunicazione Inizio Lavori
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Indice dei contenuti

CIL Edilizia: semplificare le procedure per l’avvio dei lavori

La CIL edilizia, acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori, rappresenta uno degli strumenti amministrativi introdotti nel panorama normativo italiano per semplificare le procedure burocratiche nel settore edilizio. Questo documento, nato con l’obiettivo di snellire i tempi necessari per l’avvio di determinati interventi edili, ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, adattandosi alle nuove esigenze di semplificazione amministrativa.

Evoluzione normativa della CIL

La CIL è stata istituita in Italia con la Legge n. 73 del 2010, con l’intento di ridurre i tempi burocratici necessari per l’avvio di determinati interventi edilizi. Tale comunicazione ha sostituito la precedente Denuncia di Inizio Attività (DIA), rappresentando un primo passo verso l’alleggerimento delle procedure amministrative nel settore edilizio.

Un cambiamento significativo è avvenuto nel 2016, quando il D.Lgs. 222/2016, noto come Decreto SCIA 2, ha introdotto ulteriori misure di snellimento, superando in gran parte la CIL e introducendo nuovi strumenti come la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), il Permesso a Costruire e la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Il decreto ha anche stabilito una modulistica unica nazionale per gli interventi edilizi e l’apertura di attività commerciali.

Nonostante queste modifiche, è importante sottolineare che la CIL per interventi di edilizia libera non è stata completamente abolita. Infatti, è rimasta in vigore per le opere contingenti e temporanee, che devono essere rimosse entro un determinato periodo dalla cessazione della loro necessità.

CIL Comunicazione Inizio Lavori: quando è necessaria 

Secondo la normativa vigente, la CIL è ancora necessaria per:

  • opere stagionali;
  • opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.

Queste opere devono essere rimosse immediatamente al cessare della necessità temporanea e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto. Questo limite temporale è stato modificato dalla Legge di semplificazione 120/2020, che ha convertito il DL 76/2020, estendendo il termine precedente di 90 giorni.

La norma di riferimento attuale è l’Art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR 380/2001, che specifica chiaramente le condizioni per cui è necessaria la CIL.

SCIA, CIL e CILA: confronto tra i diversi strumenti amministrativi

Spesso si fa confusione tra CIL e CILA, utilizzando i termini in modo intercambiabile. Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra questi due strumenti:

  1. CIL: è una semplice comunicazione che può essere presentata direttamente dal proprietario, dall’affittuario o dal comodatario dell’immobile, senza necessità di coinvolgere un tecnico specializzato. Si applica a interventi di edilizia libera, cioè lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportano modifiche significative al volume o alla struttura dell’edificio;
  2. CILA: richiede l’obbligatorio coinvolgimento di un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che deve redigere e allegare una relazione asseverata e un progetto completo. Questa comunicazione è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria più complessi che, pur non toccando le strutture portanti dell’edificio, esigono una valutazione tecnica professionale.

La principale differenza risiede quindi nel grado di complessità dei lavori e nella necessità o meno di un’asseverazione tecnica.

Un ulteriore strumento amministrativo è costituito dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Si tratta di un procedimento più articolato rispetto a CIL e CILA, necessario per interventi edilizi di maggiore impatto che non richiedono un Permesso a Costruire ma che modificano gli elementi strutturali dell’edificio senza alterarne volumetria, sagoma, superficie e prospetti.

A differenza della CIL, la SCIA necessita di una dichiarazione tecnica dettagliata con la quale un professionista abilitato, assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati nonché il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

Come compilare e presentare il modulo CIL edilizia

Nel modulo CIL vanno indicate le seguenti informazioni: i dati anagrafici del titolare, una dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che comprenda i dati identificativi dell’immobile, la titolarità dell’intervento e l’indicazione di eventuali opere su parti comuni o modifiche esterne.

Si devono inoltre specificare le date di inizio e fine lavori previste, descrivere dettagliatamente le opere da realizzare, indicare la localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali) e allegare altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie. Infine, devono essere riportati i dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori, le dichiarazioni concernenti il rispetto delle normative su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy.

Il modulo, debitamente compilato, va consegnato all’Ufficio Tecnico comunale.

Comunicazione di Fine Lavori

Una volta completati i lavori, sia nel caso di presentazione iniziale della CILA che della CIL, occorre inoltrare la Comunicazione di Fine Lavori (CFL).

Tale adempimento, sebbene non strettamente vincolato da un termine per la CILA secondo le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia, è vivamente raccomandato entro un triennio dall’avvio.

Diversamente, per le CIL relative a strutture temporanee o stagionali, la notifica di fine lavori deve pervenire entro 180 giorni dall’inizio dei lavori.

Per la compilazione della CFL è necessario fornire i dati anagrafici del titolare, i dati identificativi della ditta o società esecutrice dei lavori, le informazioni relative all’ubicazione dell’immobile, la data di effettiva conclusione dei lavori, una specifica indicazione se i lavori sono stati portati a termine in maniera parziale o totale, i riferimenti alla comunicazione che ha dato avvio all’intervento edilizio e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Costi della CIL edilizia

I costi associati alla presentazione della CIL possono variare a seconda del Comune di riferimento. In generale, trattandosi di una semplice comunicazione che non richiede l’intervento di un professionista, i costi sono limitati ai diritti di segreteria da versare al Comune.

Questi diritti possono variare da Comune a Comune. È quindi consigliabile informarsi preventivamente presso l’Ufficio Tecnico del proprio Comune per conoscere gli eventuali costi da sostenere.

Nel caso in cui si decida di affidarsi comunque a un professionista per la compilazione della CIL, bisognerà considerare anche i costi relativi all’onorario del tecnico.

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