Rafforzare la prevenzione: cosa prevede il Decreto sicurezza sul lavoro
L’introduzione del D.L. 159/2025 segna un passo deciso verso la prevenzione nei luoghi di lavoro, introducendo modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lsg. 81/2008).
L’obiettivo primario di questo nuovo impianto normativo è duplice: da un lato, potenziare l’azione preventiva attraverso strumenti più incisivi e una maggiore tracciabilità e digitalizzazione, e dall’altro, incentivare le aziende virtuose.
Le modifiche riguardano direttamente imprese, datori di lavoro, lavoratori autonomi ed enti di formazione, con effetti concreti che vanno dall’organizzazione interna alla gestione quotidiana dei rischi, estendendo la tutela anche a categorie specifiche come gli studenti nei percorsi scuola-lavoro e i volontari della protezione civile.
Il Decreto sicurezza sul lavoro è entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ma il suo contenuto non è ancora definitivo: il Parlamento ha 60 giorni di tempo per la conversione in legge e l’esito di questo processo potrebbe portare a revisioni e aggiustamenti normativi.
Passiamo ora ad esaminare le principali novità introdotte dal decreto e i nuovi obblighi per le imprese.
La patente a punti e il badge digitale: pilastri del nuovo Decreto Legislativo sicurezza sul lavoro
Il D.L.159/2025 introduce un inasprimento normativo per elevare gli standard di qualificazione delle imprese, agendo in particolare sulla patente a punti e sull’obbligo del badge digitale di cantiere.
Riguardo alla patente a punti, sono state rafforzate le regole di decurtazione e l’entità delle sanzioni, il cui importo minimo raddoppia, passando da 6.000 a 12.000 euro. Una novità di rilievo è l’inserimento del comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, che rende la decurtazione dei crediti automatica al momento della notifica del verbale in caso di violazioni relative al lavoro irregolare (punti che passano da 1 a 5 per lavoratore).
Inoltre, per assicurare una risposta immediata agli eventi gravi, in caso di infortuni mortali o che comportino invalidità permanente, le Procure avranno l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per la sospensione cautelare della patente.
Contestualmente, il provvedimento prevede l’obbligo del badge digitale di cantiere a tutte le imprese che operano in appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato. Questa tessera di riconoscimento, dotata di codice univoco anticontraffazione, è collegata al sistema informativo SIISL e funge da sistema elettronico per identificare il lavoratore e l’impresa di appartenenza, tracciare le presenze in tempo reale e monitorare il percorso formativo, rafforzando così la trasparenza e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza sul lavoro: il decreto potenzia i controlli e digitalizza la formazione
Il D.L. 159/2025 interviene anche sui meccanismi di vigilanza e sulla qualità della formazione.
L’INL indirizzerà la propria azione, in particolare, nei confronti delle imprese che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.
Questo focus è funzionale al rilascio dell’attestato e all’iscrizione a una specifica Lista di conformità INL. In linea con l’articolo 29, comma 7, del D.L. 19/2024, è previsto un sistema di premialità: quando gli accertamenti ispettivi sulla sicurezza si concludono senza riscontrare violazioni o irregolarità, l’INL provvederà a rilasciare un attestato. Successivamente, con l’assenso del datore di lavoro, l’impresa sarà inserita in un apposito elenco informatico pubblico, disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’Ispettorato. Questo meccanismo mira a premiare le aziende virtuose garantendo loro trasparenza e riconoscimento.
Parallelamente, il provvedimento interviene per innalzare la qualità della formazione, rendendo centrale la digitalizzazione: il precedente libretto formativo del cittadino è infatti sostituito dal Fascicolo Elettronico del Lavoratore e dal Fascicolo Sociale e Lavorativo, entrambi integrati nella piattaforma SIISL. Questo garantisce una gestione digitale e centralizzata delle competenze e degli aggiornamenti, con l’obbligo di registrare in tali fascicoli tutte le attività formative svolte.
Lo stesso INL promuoverà corsi mirati nei settori ad alta incidenza infortunistica (come costruzioni, logistica e trasporti), sfruttando i fondi interprofessionali.
Tra gli obblighi ampliati, si nota l’applicazione dell’aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Infine, la tutela assicurativa INAIL si estende per gli studenti in percorsi scuola-lavoro, coprendo anche gli infortuni nel tragitto casa-lavoro. Per questi stessi studenti, le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere lo svolgimento di attività ad alto rischio, come definite nel DVR aziendale.
Infine la Conferenza Stato-Regioni avrà 90 giorni per uniformare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori.
I decreti sicurezza sul lavoro aggiornano le norme sui DPI contro le cadute dall’alto
Oltre alle misure di tracciabilità, qualificazione e formazione, il Decreto sicurezza sul lavoro pone un accento particolare sulla prevenzione.
Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro ha la responsabilità imprescindibile di assicurare che tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), inclusi gli indumenti da lavoro che assolvono a tale funzione, in base alla valutazione dei rischi, siano costantemente efficienti, igienicamente adeguati e soggetti a una corretta manutenzione.
L’attenzione alla prevenzione si manifesta anche attraverso l’aggiornamento dei requisiti per le scale verticali permanenti: viene abbassata la soglia di altezza per l’obbligo di installazione della gabbia di protezione da 5 a soli 2 metri, permettendo comunque, in alternativa, l’impiego di idonei sistemi di protezione individuale.
Riguardo alla revisione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, è stato completamente riorganizzato l’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008: in esso si ribadisce la priorità assoluta alle misure collettive di protezione, come parapetti e reti di sicurezza, e si chiariscono le varie tipologie di sistemi individuali utilizzabili (trattenuta, posizionamento, accesso su funi e arresto caduta). Cruciale è, inoltre, l’introduzione esplicita dell’obbligo di prevedere ancoraggi sicuri che siano conformi alle disposizioni degli articoli 111 e 116 del Testo Unico.
Sicurezza lavoro: la legge che premia le imprese e traccia i quasi infortuni
Il Decreto sicurezza sul lavoro tocca numerosi aspetti che vanno oltre la gestione diretta dei cantieri e della formazione.
Sul fronte della sorveglianza sanitaria, il provvedimento introduce disposizioni significative, affermando che le visite mediche connesse a tale attività rientrano a tutti gli effetti nell’orario di lavoro (fatto salvo il caso specifico delle visite pre-assuntive).
Vengono inoltre modificate le responsabilità del medico competente, a cui è ora richiesto di includere nelle sue attività l’obbligo di fornire ai lavoratori informazioni essenziali sull’importanza della prevenzione oncologica.
A completamento di queste misure, il decreto prevede l’introduzione di una visita medica specifica da effettuarsi in presenza di un ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti da parte del lavoratore impegnato in mansioni ad elevato rischio.
Un elemento cruciale per la prevenzione proattiva è l’introduzione di linee guida specifiche per l’identificazione e il tracciamento dei near miss (quasi infortuni), con l’obiettivo di trasformare il mancato incidente in dato utile per la valutazione dei rischi.
Sul piano economico, la nuova normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, la possibilità da parte dell’INAIL di rivedere le aliquote di oscillazione in bonus sulla base dell’andamento infortunistico dell’impresa. Sono escluse dall’agevolazione le aziende che, negli ultimi due anni, hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro. Obiettivo della norma è chiaramente quello di ridurre gli infortuni premiando i datori di lavoro virtuosi.
Il SIISL al servizio della legge sulla sicurezza lavoratori e dell’occupazione
Il D.L. 159/2025 valorizza il SIISL trasformandolo in una piattaforma centrale non solo per la formazione, ma anche per l’occupazione e la verifica.
A partire dal 1° aprile 2026, viene introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro privati che intendono beneficiare di esoneri, sgravi e altre agevolazioni contributive per l’assunzione di personale (finanziati con risorse pubbliche), di pubblicare preventivamente la posizione di lavoro disponibile sul SIISL.
Dalla stessa data, la piattaforma sarà abilitata anche alla ricezione delle comunicazioni obbligatorie (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) relative ai rapporti di lavoro.
Il SIISL, inoltre, obbliga le Agenzie per il lavoro a pubblicare tutte le posizioni che gestiscono e permette loro di accedere ai dati (nel rispetto della privacy) per individuare candidati idonei.
Infine, la normativa mira a facilitare l’occupazione di lavoratori extracomunitari che hanno seguito corsi di formazione nei paesi d’origine, prevedendone l’iscrizione sul SIISL con modalità attuative da definire tramite Decreto Ministeriale.
La nuova era della prevenzione: obblighi e prospettive per le imprese
Il pacchetto di riforme introdotto con il D.L. 159/2025 stabilisce una nuova filosofia della sicurezza basata sulla trasparenza digitale e sulla responsabilizzazione aziendale.
Dall’inasprimento della patente a punti all’obbligo del Fascicolo Elettronico, ogni misura è stata pensata per rendere la prevenzione una funzione tracciabile, misurabile e premiante.
Per le imprese, l’impegno si traduce in un obbligo di aggiornamento continuo, non solo tecnico (DPI, sistemi anticaduta) e formativo, ma anche amministrativo (SIISL, liste di conformità).
Adottare tempestivamente queste novità rappresenta un investimento strategico per assicurare la competitività e l’integrità operativa nel nuovo quadro della sicurezza sul lavoro.








