Cosa prevede il Decreto Energia 2025
Il Decreto Energia (D.L. 175/2025), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.271 del 21 novembre 2025, interviene nella disciplina delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, segnando un punto di svolta fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo degli impianti fotovoltaici e di tutte le energie rinnovabili (FER) in Italia.
La nuova disciplina risponde alla necessità di superare le censure del TAR del Lazio (sentenza n. 9155/2025), che aveva annullato le precedenti disposizioni per mancanza di criteri chiari e specifici per la definizione delle aree idonee e di parametri oggettivi per le fasce di rispetto da beni tutelati, con conseguente disomogeneità nell’applicazione regionale.
Il Decreto Energia 2025 corre ai ripari, stabilendo i criteri tecnici di tipo oggettivo che guidano il legislatore regionale nell’individuazione delle aree non idonee.
Il provvedimento inserisce, direttamente nel Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), cinque nuovi articoli che disciplinano:
- le aree idonee su terraferma (art.11-bis);
- le aree idonee a mare (art.11-ter);
- i regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee (art.11-quater);
- gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (art.11-quinquies);
- la piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione (art.12-bis).
Aree idonee su terraferma (Art. 11-bis)
L’elenco chiuso delle aree idonee
Con l’articolo 11-bis, viene istituito il primo elenco chiuso di aree la cui idoneità all’installazione di impianti FER è riconosciuta in via automatica. L’obiettivo è quello di concentrare lo sviluppo dell’energia rinnovabile in contesti che minimizzino l’impatto paesaggistico.
Sono considerate aree idonee:
- siti dove sono già installati impianti della stessa fonte, in caso di rifacimento o potenziamento che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche;
- aree dei siti oggetto di bonifica;
- cave e miniere cessate non recuperate o abbandonate;
- discariche o lotti di discarica chiuse o ripristinate;
- siti e impianti nelle disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;
- aree delle concessionarie autostradali;
- aree aeroportuali e sedimi, incluse isole minori;
- beni del demanio militare;
- beni demaniali in uso al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e agli uffici giudiziari;
- beni immobili di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione.
Aree idonee specifiche per gli impianti fotovoltaici
Per gli impianti fotovoltaici, sono previste delle ulteriori aree idonee:
- aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- aree agricole entro 350 metri da impianti o stabilimenti industriali;
- aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri;
- edifici, strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistiche, destinate all’insediamento di centri di elaborazione dati;
- aree adibite a parcheggi limitatamente alle strutture di copertura;
- invasi idrici, laghi di cava, miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- impianti e relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
Aree idonee per gli impianti di produzione di biometano
Per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle aree indicate, sono idonee anche:
- aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale, commerciale;
- aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
La disciplina del fotovoltaico in aree agricole
Uno degli aspetti più delicati del Decreto Energia 2025 è la disciplina del fotovoltaico con moduli collocati a terra nelle aree classificate come agricole. La normativa pone un divieto esplicito all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici in tali zone, salvo specifiche e limitate eccezioni.
Queste eccezioni riguardano le aree idonee predefinite. Le limitazioni e i divieti non si applicano, tuttavia, in due casi di grande rilevanza strategica: i progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e tutti i progetti rientranti nelle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Parallelamente, la normativa promuove in modo netto l’agrivoltaico avanzato, che è sempre consentito. L’impianto agrivoltaico deve garantire la continuità delle attività colturali e pastorali sottostanti, utilizzando moduli installati in posizione adeguatamente elevata da terra e prevedendo l’integrazione con strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Fasce di rispetto e ruolo delle Regioni
Le Regioni non possono in alcun modo qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, estendendo tale divieto alle relative fasce di rispetto. Tali fasce sono fissate in modo tassativo dal decreto in tre chilometri dal perimetro dei beni tutelati per gli impianti eolici e in cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.
Superati questi vincoli negativi, il Decreto Energia trasferisce alle Regioni la responsabilità e il potere di individuare ulteriori aree idonee attraverso propria legge, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore. La delega regionale, tuttavia, non è illimitata: le Regioni devono rispettare i principi di non restrizione rispetto a quanto stabilito a livello statale e non possono introdurre divieti generalizzati.
Inoltre, l’individuazione di ulteriori aree agricole idonee deve rispettare un intervallo preciso: non meno dello 0,8 per cento e non più del 3 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale. Il mancato rispetto dei termini espone la Regione al potere sostitutivo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Aree idonee a mare (Art.11-ter)
L’art. 11-ter definisce come idonee:
- le aree individuate dai Piani di Gestione dello Spazio Marittimo;
- le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
- i porti (solo per eolico fino a 100 MW), previa variante urbanistica da concludere entro 6 mesi.
Nonostante la forte semplificazione per la realizzazione dell’eolico off-shore, il provvedimento preserva l’esigenza degli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale e paesaggistico.
Semplificazioni amministrative, siti UNESCO e piattaforma digitale
Il decreto interviene anche con misure per alleggerire gli iter burocratici, disciplinare gli interventi in aree sensibili e istituire uno strumento di monitoraggio digitale.
- Regimi amministrativi semplificati (art.11-quater)
L’art.11-quater prevede delle significative semplificazioni amministrative, ma applicabili esclusivamente nei casi in cui l’impianto ricade integralmente in un’area idonea, restringendo così di fatto il numero di progetti che possono usufruirne.
Per tali impianti il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante. Se il parere non è reso nei termini, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Nei procedimenti di Autorizzazione Unica, i termini sono ridotti di un terzo.
- Interventi nei siti UNESCO (art.11-quinquies)
L’art. 11-quinquies stabilisce che all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A (attività libera).
- Piattaforma digitale unica (art.12-bis)
L’articolo 12-bis sancisce l’istituzione della Piattaforma delle Aree Idonee (PAI), gestita dal GSE. Questa piattaforma digitale non è un semplice database, ma il veicolo fondamentale per il monitoraggio e la mappatura delle aree idonee e delle Zone di Accelerazione individuate, fornendo dati aggiornati e un riferimento cartografico univoco per tutti gli operatori e le amministrazioni.
Nel complesso, queste disposizioni delineano un approccio normativo che mira ad accelerare la realizzazione degli impianti in aree idonee, introducendo al contempo strumenti di tutela per i siti culturali e un meccanismo di monitoraggio digitale essenziale per l’efficacia della riforma.







