Come cambia l’imposta di bollo tra regole generali e appalti
L’imposta di bollo rappresenta da sempre un adempimento cardine nella gestione documentale italiana, legando il prelievo fiscale alla nascita di atti, contratti e registri.
Nel settore dei contratti pubblici, tuttavia, questo tributo ha cambiato volto per effetto di una disciplina speciale che si affianca e in parte sostituisce le regole ordinarie del D.P.R. 642/1972.
Con l’introduzione del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) sono cambiate infatti le regole operative per stazioni appaltanti e imprese: un mutamento radicale, guidato dai principi di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che ha ridisegnato i criteri di calcolo, i tempi e le modalità di versamento del tributo.
La riforma non ha cancellato le regole ordinarie, ma ha introdotto un binario parallelo e specifico che commisura il costo del bollo direttamente all’importo della commessa aggiudicata.
A tracciare una mappa dettagliata di questo impianto sono le indicazioni fornite dall’ANCE nel dossier di maggio 2026 dal titolo “Imposta di bollo: disciplina generale e applicazione nei contratti pubblici”.
Le regole generali per l’applicazione dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo è un tributo indiretto che colpisce la produzione di specifici documenti, legando il prelievo fiscale alla nascita stessa dell’atto.
La disciplina generale trova la sua operatività nella Tariffa allegata al decreto (Parte I e Parte II), dove vengono elencati in modo puntuale tutti gli atti, i documenti e i registri sottoposti a tassazione.
L’imposta è dovuta:
- fin dall’origine: per i documenti indicati nella prima parte della Tariffa. Questi atti sono assoggettati al prelievo nel momento stesso della loro emissione;
- solamente in caso d’uso: per le fattispecie incluse nella seconda parte. In questo caso l’obbligo scatta solamente quando gli atti vengono presentati all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Per quanto riguarda la misura dell’imposta essa può essere fissa o proporzionale.
Nella Tabella B allegata al decreto sono, invece, elencati gli atti esenti dal tributo.
L’imposta di bollo nella fattura elettronica
Un esame a parte merita il rapporto tra bollo e fatturazione elettronica, data l’ampia diffusione di questo documento.
L’imposta di bollo sulle fatture si applica esclusivamente per le operazioni non soggette a IVA in virtù del principio di alternanza tra le due imposte. Di conseguenza, il bollo è dovuto in caso di operazioni escluse, esenti, fuori campo IVA, così come per le cessioni ad esportatori abituali, le operazioni assimilate alle esportazioni e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
L’applicazione del bollo scatta inoltre soltanto se l’importo del documento supera i 77,47 euro.
Se queste sono le regole ordinarie, l’applicazione del tributo assume dinamiche del tutto particolari nell’ambito dei contratti pubblici.
L’evoluzione del sistema: dal regime ordinario alla disciplina speciale
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto profonde modifiche alla materia.
Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e la Tabella A dell’Allegato I.4 introducono una disciplina speciale dell’imposta di bollo, che sostituisce quella ordinaria del D.P.R. 642/1972.
La riforma prevede che l’imposta venga pagata una tantum esclusivamente al momento della stipula del contratto. Il calcolo si basa sul valore economico dell’appalto, secondo un sistema a scaglioni proporzionali.
Il regime regolato dal D.P.R. n. 642/1972, prevedeva invece l’applicazione del tributo sui singoli atti, con un prelievo fiscale che si ripeteva più volte nel corso della medesima procedura. Gli importi erano fissi e legati a elementi formali – come il numero di pagine o di fogli – ma del tutto slegati dal valore economico dell’appalto.
Va però precisato che questa disciplina non è del tutto scomparsa: continua ad applicarsi, infatti, alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023.
Come si applica l’imposta di bollo nei contratti pubblici
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i criteri di applicazione, le soglie economiche e gli adempimenti operativi che regolano l’imposta di bollo una tantum.
Il campo di applicazione del regime speciale e le soglie di esenzione
La disciplina introdotta dal Codice degli Appalti si applica:
- ai contratti pubblici di lavori pari o superiori a 150.000 euro;
- ai contratti di servizi e forniture pari o superiori a 20.000 euro;
- agli accordi quadro, rinnovi e opzioni se espressamente previsti nel contratto originario.
Di fatto, questi importi fungono da soglie di esenzione, escludendo dall’obbligo del tributo tutti i contratti di valore inferiore.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Consulenza giuridica 1/2026) e dal MIT (Parere 2667/2024), il bollo una tantum è dovuto anche sui contratti di appalto relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo (art. 56, co. 1, lett. a del Codice) di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative, nonostante siano formalmente esclusi dall’applicazione del Codice stesso.
Natura sostitutiva del tributo
L’imposta viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e ha natura totalmente sostitutiva. Copre infatti ogni fase della procedura (selezione, esecuzione e registrazione), eliminando i bolli sui singoli atti e il bollo forfettario di 45 euro per i contratti rogati o autenticati da pubblici ufficiali.
Restano escluse dalla sostituzione e soggette alle regole ordinarie di bollo le fatture, le note e i documenti simili.
Esenzioni e agevolazioni
Nella determinazione del valore dell’imposta si applicano le seguenti regole:
- soglia di esenzione: sono totalmente esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 euro (valore calcolato includendo opzioni e rinnovi esplicitamente stabiliti);
- altre esenzioni: restano valide le agevolazioni generali del D.P.R. 642/1972 previste per specifiche categorie di enti (es. ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche).
Criteri di calcolo e scaglioni
L’importo del bollo è determinato in base a scaglioni crescenti correlati all’importo massimo previsto nel contratto (comprensivo di opzioni o rinnovi, ma al netto dell’IVA, come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22/E/2023).
| Importo massimo del contratto (al netto di IVA) | Valore dell’imposta di bollo |
| Da € 40.000 fino a € 150.000 | € 40 |
| Da € 150.000 fino a € 1.000.000 | € 120 |
| Da € 1.000.000 fino a € 5.000.000 | € 250 |
| Da € 5.000.000 fino a € 25.000.000 | € 500 |
| Pari o superiore a € 25.000.000 | € 1.000 |
L’applicazione del tributo tra fase di gara ed esecuzione: la Circolare 22/E/2023
La Circolare n. 22/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime sostitutivo del Codice dei Contratti Pubblici scatta solo al momento della stipula del contratto, mentre la fase precedente rimane regolata dal D.P.R. n. 642/1972.
In fase di successiva esecuzione del contratto, invece, non è dovuto alcun ulteriore versamento.
Si distinguono pertanto due momenti fondamentali:
1. Fase di partecipazione alla gara (D.P.R. 642/1972)
In questa fase l’imposta di bollo è dovuta in misura ordinaria sulle domande di partecipazione, intese come istanze formali dirette alla Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 96/E/2013 e Risposta n. 7/E/2021) — validi anche per gli acquisti effettuati tramite MePA —, sono escluse dal bollo:
- le manifestazioni di interesse presentate a seguito di indagini di mercato;
- le domande di partecipazione a procedure di gara negoziate, in quanto l’adesione all’invito della stazione appaltante non richiede un’istanza formale;
- le offerte economiche presentate su piattaforme elettroniche che non siano seguite dall’accettazione della Pubblica Amministrazione.
2. Aggiudicazione e stipula del contratto (D.Lgs. 36/2023)
Al momento dell’aggiudicazione e della firma del contratto, l’imposta viene assolta dall’operatore economico aggiudicatario secondo gli scaglioni previsti dal Codice.
Il meccanismo di scomputo: per evitare una doppia tassazione, dall’importo del bollo dovuto per il contratto si scomputa quanto l’aggiudicatario ha già versato, a titolo di imposta di bollo, nella fase precedente per la domanda di partecipazione.
Soggetti obbligati e modalità di versamento
Sotto il profilo dei soggetti obbligati, anche nei contratti pubblici trova applicazione il principio di solidarietà passiva (art. 22 del D.P.R. n. 642/1972): l’obbligo di versamento del tributo e delle eventuali sanzioni grava in solido su tutte le parti firmatarie, con l’unica eccezione delle stazioni appaltanti che rivestono la qualifica di Amministrazioni dello Stato (esenti per legge).
Come si effettua il versamento
Secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.240013 e dalla Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento deve essere eseguito esclusivamente tramite il Modello F24 ELIDE (versamenti con elementi identificativi).
Il sistema previsto dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici esclude la possibilità che l’imposta di bollo sia assolta in modo virtuale.
Il modello F24 ELIDE deve obbligatoriamente riportare:
- i codici fiscali delle parti (stazione appaltante e appaltatore);
- il codice identificativo “40”, da associare esclusivamente alla stazione appaltante;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) o, in assenza, un altro identificativo univoco del contratto;
- l’anno di stipula del contratto.
Codice tributo dell’imposta di bollo: quale utilizzare
I codici da utilizzare nel modello per il versamento sono:
- 1573: imposta di bollo sui contratti (art. 18, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
- 1574: sanzione per omesso/tardivo versamento;
- 1575: interessi.
Il passaggio al nuovo Testo Unico dal 2027
Dopo la svolta operativa impressa dal Codice degli Appalti, l’intera disciplina dell’imposta di bollo è destinata a un ulteriore riassetto attraverso il nuovo Testo Unico dei tributi indiretti.
Dal 1° gennaio 2027, infatti, lo storico D.P.R. 642/1972 cederà il passo al D. Lgs. 123/2025: una transizione che non stravolgerà le regole pratiche di tassazione, ma che sposterà i vecchi articoli all’interno di una nuova cornice legislativa.
Per imprese e stazioni appaltanti si apre quindi una priorità organizzativa molto concreta, ovvero quella di mappare e aggiornare la documentazione interna. Capitolati, modelli contrattuali e check-list fiscali dovranno essere revisionati per tempo, sostituendo i vecchi richiami di legge con i nuovi riferimenti per evitare di inserire norme superate nei contratti futuri.



