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Nuovi CAM edilizia 2026: impatti per gare e cantieri

I nuovi CAM Edilizia 2026 introdurranno requisiti più stringenti per materiali, progettazione e gestione dei cantieri, con impatti significativi sulle gare d’appalto pubbliche. Le imprese dovranno adeguarsi per garantire sostenibilità e conformità normativa, adottando strumenti e processi che semplifichino la verifica dei criteri ambientali.
Tempo di lettura: 3 minuti

Indice dei contenuti

Le novità per l’edilizia dal 2026

I nuovi CAM edilizia 2026 (Criteri Ambientali Minimi) sono stati adottati con Decreto MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025. Il provvedimento aggiorna i requisiti ambientali da inserire negli appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori relativi agli interventi edilizi, e sostituisce l’impianto precedente (DM 256/2022 e correttivo 2024).

Il decreto segna un passaggio rilevante per il Green Public Procurement: aggiorna l’impianto CAM in edilizia e rende operative, a partire dall’entrata in vigore, nuove prescrizioni tecniche e clausole contrattuali da trasferire nei documenti di gara e nelle specifiche di progetto. Il provvedimento è inquadrato espressamente nell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che collega l’adozione dei CAM agli obiettivi ambientali del PAN GPP e alla documentazione di gara.

Quando entrano in vigore i nuovi CAM edilizia 2026 e a chi si applicano

La data di applicazione è 1° febbraio 2026: il decreto entra infatti in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3 dicembre 2025).

I nuovi CAM si applicano agli affidamenti pubblici che riguardano:

  • Servizi: progettazione, direzione lavori e attività collegate (a seconda dell’impostazione della procedura);
  • Lavori: interventi edilizi per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni e adeguamenti;
  • Affidamenti congiunti (quando previsti) in cui progettazione ed esecuzione sono nello stesso perimetro di gara.

CAM e Codice appalti: perché diventano un passaggio obbligato 

Nel quadro del Codice (D.Lgs. 36/2023), i CAM non sono un allegato “green” da citare a margine: incidono sui contenuti minimi dei documenti di gara, perché l’art. 57 collega gli obiettivi ambientali al modo in cui la stazione appaltante imposta specifiche tecniche e clausole contrattuali. Per evitare contenziosi e incongruenze, quindi, serve coerenza tra progetto, capitolato, disciplinare, criteri OEPV e controlli in esecuzione.

Per approfondire consulta la pagina della Gazzetta Ufficiale

Regime transitorio: cosa succede alle gare “già avviate” con i CAM 2022 cosa viene abrogato e cosa cambia

Il decreto prevede disposizioni transitorie per alcuni casi in cui la procedura è già sostanzialmente impostata sul quadro precedente (DM 256/2022, come modificato nel 2024).

In estrema sintesi, può continuare ad applicarsi il vecchio impianto quando:

  • l’affidamento (o l’invito) avviene entro 3 mesi dalla validazione del PFTE per gli affidamenti congiunti, oppure
  • entro 3 mesi dalla validazione del progetto esecutivo per l’esecuzione lavori, se tali validazioni sono avvenute sotto la vigenza del precedente decreto.

Con l’entrata in vigore dei CAM 2026:

  • DM 256/2022 viene abrogato;
  • viene abrogato anche il DM 5 agosto 2024 (correttivo del 256/2022).

Quindi il “testo da tavolo” per bandi e capitolati, dal 1° febbraio 2026 (salvo transitorio), diventa il Decreto 24 novembre 2025 con relativo allegato tecnico.

Impatti pratici: cosa fare subito (check operativa)

Abbiamo stilato una check sintetica, che illustra le azioni immediate e necessarie utile a chi predispone o gestisce una procedura:

Per stazioni appaltanti e RUP

  • Aggiornare capitolato e disciplinare con riferimenti al nuovo decreto (specifiche/clausole CAM).
  • Allineare criteri OEPV e requisiti documentali alle verifiche che il CAM richiede.
  • Impostare una “catena di prova”: cosa chiedo, quando lo verifico, come lo controllo in esecuzione.

Per progettisti

  • Integrare i CAM fin da PFTE/definitivo/esecutivo per evitare varianti “obbligate” dopo la pubblicazione.
  • Predisporre elaborati e relazioni in modo che la stazione appaltante possa “trasferire” requisiti CAM nei documenti di gara.

Per imprese e filiera

  • Prepararsi a dimostrare conformità con evidenze (schede, certificazioni, dichiarazioni, tracciabilità).
  • Pianificare controlli e subforniture tenendo conto dei requisiti CAM fin dalla fase offerta.

I nuovi CAM Edilizia 2026 in sintesi:

Quando entrano in vigore i nuovi CAM edilizia?Dal 1° febbraio 2026.

A quali appalti si applicano?A servizi di progettazione/DL e lavori per interventi edilizi (nuovo, ristrutturazioni, manutenzioni, adeguamenti).

I CAM sono obbligatori?Sì: vanno recepiti nella documentazione di gara in coerenza con il Codice appalti (art. 57).

Cosa succede alle gare già impostate coi CAM 2022?Esiste un regime transitorio: in alcuni casi resta applicabile il DM 256/2022 se la gara/invito è entro 3 mesi dalla validazione del PFTE o del progetto esecutivo (a seconda della procedura).

Il DM 256/2022 resta in vigore?No: viene abrogato (insieme al correttivo 2024), salvo le transitorie.

Qual è l’errore da evitare nei primi bandi 2026?Citare i CAM senza allineare capitolato, criteri, clausole e verifiche: la sostenibilità va resa “misurabile” e controllabile.

Dal 1° febbraio 2026 i nuovi CAM edilizia non saranno più solo un richiamo “green”, ma una vera bussola operativa per progettare, mettere a gara e controllare gli interventi pubblici.Intervenire subito, aggiornando capitolati, criteri e verifiche e gestendo correttamente il regime transitorio mette al riparo da correzioni in corsa e riduce il rischio di contestazioni.

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