Le novità per l’edilizia dal 2026
I nuovi CAM edilizia 2026 (Criteri Ambientali Minimi) sono stati adottati con Decreto MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025. Il provvedimento aggiorna i requisiti ambientali da inserire negli appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori relativi agli interventi edilizi, e sostituisce l’impianto precedente (DM 256/2022 e correttivo 2024).
Il decreto segna un passaggio rilevante per il Green Public Procurement: aggiorna l’impianto CAM in edilizia e rende operative, a partire dall’entrata in vigore, nuove prescrizioni tecniche e clausole contrattuali da trasferire nei documenti di gara e nelle specifiche di progetto. Il provvedimento è inquadrato espressamente nell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che collega l’adozione dei CAM agli obiettivi ambientali del PAN GPP e alla documentazione di gara.
Quando entrano in vigore i nuovi CAM edilizia 2026 e a chi si applicano
La data di applicazione è 1° febbraio 2026: il decreto entra infatti in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3 dicembre 2025).
I nuovi CAM si applicano agli affidamenti pubblici che riguardano:
- Servizi: progettazione, direzione lavori e attività collegate (a seconda dell’impostazione della procedura);
- Lavori: interventi edilizi per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni e adeguamenti;
- Affidamenti congiunti (quando previsti) in cui progettazione ed esecuzione sono nello stesso perimetro di gara.
CAM e Codice appalti: perché diventano un passaggio obbligato
Nel quadro del Codice (D.Lgs. 36/2023), i CAM non sono un allegato “green” da citare a margine: incidono sui contenuti minimi dei documenti di gara, perché l’art. 57 collega gli obiettivi ambientali al modo in cui la stazione appaltante imposta specifiche tecniche e clausole contrattuali. Per evitare contenziosi e incongruenze, quindi, serve coerenza tra progetto, capitolato, disciplinare, criteri OEPV e controlli in esecuzione.
Per approfondire consulta la pagina della Gazzetta Ufficiale
Regime transitorio: cosa succede alle gare “già avviate” con i CAM 2022 cosa viene abrogato e cosa cambia
Il decreto prevede disposizioni transitorie per alcuni casi in cui la procedura è già sostanzialmente impostata sul quadro precedente (DM 256/2022, come modificato nel 2024).
In estrema sintesi, può continuare ad applicarsi il vecchio impianto quando:
- l’affidamento (o l’invito) avviene entro 3 mesi dalla validazione del PFTE per gli affidamenti congiunti, oppure
- entro 3 mesi dalla validazione del progetto esecutivo per l’esecuzione lavori,se tali validazioni sono avvenute sotto la vigenza del precedente decreto.
Con l’entrata in vigore dei CAM 2026:
- DM 256/2022 viene abrogato;
- viene abrogato anche il DM 5 agosto 2024 (correttivo del 256/2022).
Quindi il “testo da tavolo” per bandi e capitolati, dal 1° febbraio 2026 (salvo transitorio), diventa il Decreto 24 novembre 2025 con relativo allegato tecnico.
Impatti pratici: cosa fare subito (check operativa)
Abbiamo stilato una check sintetica, che illustra le azioni immediate e necessarie utile a chi predispone o gestisce una procedura:
Per stazioni appaltanti e RUP
- Aggiornare capitolato e disciplinare con riferimenti al nuovo decreto (specifiche/clausole CAM).
- Allineare criteri OEPV e requisiti documentali alle verifiche che il CAM richiede.
- Impostare una “catena di prova”: cosa chiedo, quando lo verifico, come lo controllo in esecuzione.
Per progettisti
- Integrare i CAM fin da PFTE/definitivo/esecutivo per evitare varianti “obbligate” dopo la pubblicazione.
- Predisporre elaborati e relazioni in modo che la stazione appaltante possa “trasferire” requisiti CAM nei documenti di gara.
Per imprese e filiera
- Prepararsi a dimostrare conformità con evidenze (schede, certificazioni, dichiarazioni, tracciabilità).
- Pianificare controlli e subforniture tenendo conto dei requisiti CAM fin dalla fase offerta.
I nuovi CAM Edilizia 2026 in sintesi:
- Quando entrano in vigore i nuovi CAM edilizia? Dal 1° febbraio 2026.
- A quali appalti si applicano? A servizi di progettazione/DL e lavori per interventi edilizi (nuovo, ristrutturazioni, manutenzioni, adeguamenti).
- I CAM sono obbligatori? Sì: vanno recepiti nella documentazione di gara in coerenza con il Codice appalti (art. 57).
- Cosa succede alle gare già impostate coi CAM 2022? Esiste un regime transitorio: in alcuni casi resta applicabile il DM 256/2022 se la gara/invito è entro 3 mesi dalla validazione del PFTE o del progetto esecutivo (a seconda della procedura).
- Il DM 256/2022 resta in vigore? No: viene abrogato (insieme al correttivo 2024), salvo le transitorie.
- Qual è l’errore da evitare nei primi bandi 2026? Citare i CAM senza allineare capitolato, criteri, clausole e verifiche: la sostenibilità va resa “misurabile” e controllabile.
Dal 1° febbraio 2026 i nuovi CAM edilizia non saranno più solo un richiamo “green”, ma una vera bussola operativa per progettare, mettere a gara e controllare gli interventi pubblici. Intervenire subito, aggiornando capitolati, criteri e verifiche e gestendo correttamente il regime transitorio mette al riparo da correzioni in corsa e riduce il rischio di contestazioni.








