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Permesso di Costruire: cos’è, quando serve e come ottenerlo

Il permesso di costruire è un titolo abilitativo indispensabile per realizzare interventi edilizi significativi, come nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni che modificano volumetrie o l'assetto urbanistico. Disciplinato dal D.P.R. 380/2001, attesta la conformità del progetto alle normative vigenti, consentendo l'avvio legale dei lavori.
Permesso di Costruire: cos'è, quando serve e come ottenerlo
Tempo di lettura: 4 minuti

Indice dei contenuti

Permesso di costruire: l’abilitazione per interventi edilizi significativi

Il permesso di costruire è un titolo abilitativo essenziale per chi intende eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia su un immobile.

Disciplinato dal Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001), questo strumento consente di avviare legalmente lavori di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione che comportano modifiche significative a edifici esistenti o all’assetto urbanistico dell’area interessata.

La sua funzione è duplice: da un lato tutela il territorio da interventi abusivi, garantendo che ogni trasformazione sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza; dall’altro rappresenta uno strumento di pianificazione attraverso cui i Comuni controllano lo sviluppo del proprio territorio.

Permessi costruzione: i casi in cui sono obbligatori

Ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico per l’Edilizia, il permesso di costruire è obbligatorio per:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazioni edilizie pesanti, come modifiche di volumetria complessiva degli edifici o cambi di destinazione d’uso in zone omogenee A;
  • interventi che comportano la modifiche della sagoma o dei prospetti di immobili vincolati.

Le regioni possono inoltre individuare ulteriori interventi soggetti a questo titolo, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente e sul carico urbanistico.

Requisiti e procedura per l’ottenimento

Secondo l’art. 12 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso è subordinato alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore. Il progetto deve prevedere l’esistenza o la realizzazione entro tre anni delle infrastrutture essenziali (strade, fognature, ecc.). In alternativa, il richiedente può impegnarsi direttamente alla loro costruzione.

La domanda va presentata allo sportello unico comunale corredata da:

  • documentazione che attesti il titolo di legittimazione;
  • elaborati progettuali;
  • dichiarazione asseverata del progettista abilitato sulla conformità urbanistica, edilizia, antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e antincendio.

Dopo la presentazione, il Comune comunica entro dieci giorni il responsabile del procedimento. L’istruttoria dura massimo 60 giorni e può essere sospesa per eventuali richieste di integrazione. Terminata questa fase, il dirigente ha 30 giorni per decidere sul rilascio.

Silenzio assenso permesso di costruire: come funziona

Se, trascorsi i tempi previsti (60 giorni per l’istruttoria e 30 per la decisione), l’amministrazione non adotta un provvedimento, si applica il meccanismo del silenzio assenso, ovvero la richiesta si intende accolta.

Il Comune, su iniziativa dell’interessato, deve comunque rilasciare un certificato che attesti la formazione del silenzio assenso entro 15 giorni, salvo esistenza di richieste di ulteriori documenti o dinieghi pendenti.

Tale meccanismo mira a semplificare e rendere più efficiente l’iter amministrativo, contrastando i ritardi ingiustificati nella gestione delle pratiche edilizie. Tuttavia, il silenzio assenso non è applicabile in tutti i casi: è escluso, ad esempio, in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o culturali, per i quali è sempre necessaria una valutazione espressa da parte degli enti competenti.

Permesso di costruire: tempi e validità

I tempi previsti per i permessi di costruire sono chiaramente definiti dalla normativa. Una volta rilasciato, il permesso ha una validità vincolata a due scadenze fondamentali:

  • l’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data del rilascio;
  • l’ultimazione dell’intervento deve avvenire entro tre anni dall’effettivo inizio dei lavori.

Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza automatica del titolo per la parte dell’opera non ancora realizzata.

In caso di progetti complessi, il responsabile del procedimento può raddoppiare i termini previsti, motivando adeguatamente tale decisione.

Prima dell’avvio effettivo dei lavori, è obbligatorio trasmettere al Comune la comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal proprietario o dall’intestatario del permesso di costruire, dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Proroga permesso di costruire: quando è possibile richiederla

La proroga del permesso di costruire può essere richiesta prima della scadenza dei termini, qualora sopraggiungono circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del permesso, come la complessità tecnico-costruttiva dell’opera, le difficoltà tecniche emerse dopo l’inizio dei lavori o, nel caso di opere pubbliche, quando il finanziamento è distribuito su più esercizi finanziari.

La proroga deve essere concessa con un provvedimento motivato.

Se, invece, l’intervento non viene completato nei tempi stabiliti e non viene richiesta una proroga, per le opere non eseguite è necessario ottenere un nuovo permesso, salvo che queste non rientrino tra quelle realizzabili tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Il contributo per il rilascio

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di un contributo, che comprende:

  • gli oneri di urbanizzazione, versati al momento del rilascio del permesso ed eventualmente rateizzabili;
  • il costo di costruzione, versato durante i lavori e non oltre 60 giorni dalla loro conclusione.

In alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso può provvedere in autonomia alla loro realizzazione e successivamente trasferire la loro proprietà al Comune.

Il permesso di costruire convenzionato

Il permesso di costruire convenzionato è una particolare forma di titolo edilizio prevista dall’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001, pensata per semplificare gli interventi edilizi in zone parzialmente urbanizzate. Si attua mediante la stipula di una convenzione tra il privato e il Comune, che definisce obblighi e impegni del soggetto attuatore per soddisfare interessi pubblici (es. cessione di aree, urbanizzazioni, edilizia residenziale sociale).

La procedura segue due fasi:

  1. approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale;
  2. rilascio del permesso da parte del dirigente tecnico comunale.

Anche per il permesso di costruire convenzionato, la procedura rientra nello schema previsto dall’art. 20 del Testo Unico per l’Edilizia, compreso il meccanismo del silenzio assenso nella fase autorizzativa (ma non in quella della convenzione).

La durata del permesso di costruire convenzionato è legata al contenuto della convenzione e ai tempi di realizzazione degli interventi, potendo prevedere stralci funzionali.

Permesso di costruire in sanatoria

Il permesso di costruire in sanatoria è lo strumento che consente di regolarizzare opere eseguite senza titolo o in totale difformità da esso.

In base all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, è necessario dimostrare la “doppia conformità” dell’intervento: l’opera deve essere conforme alle norme urbanistiche ed edilizie sia al momento della sua realizzazione che al momento della richiesta.

La Legge 105/2024 ha introdotto importanti semplificazioni, consentendo, in caso di piccoli abusi edilizi, il rilascio del permesso anche senza doppia conformità, a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche in vigore al momento della presentazione della domanda e i requisiti stabiliti dalla disciplina edilizia al momento della realizzazione dell’intervento.

Il permesso di costruire in deroga

Il permesso di costruire in deroga è un’eccezione prevista dall’art. 14 del Testo Unico, applicabile esclusivamente aedifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Questo titolo consente di derogare agli strumenti urbanistici generali, ma non alle normative igienico-sanitarie, di sicurezza, sismiche o ambientali.

La deroga può riguardare:

  • limiti di densità edilizia;
  • altezza degli edifici;
  • distanze tra fabbricati;
  • destinazioni d’uso.

Il rilascio avviene solo previa approvazione del Consiglio Comunale, data la sua natura eccezionale e la potenziale incidenza sugli strumenti urbanistici.

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