Piano Operativo Sicurezza: cosa è il POS e perché è così importante nei cantieri
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento obbligatorio che l’impresa esecutrice deve predisporre prima di iniziare qualsiasi attività operativa in un cantiere temporaneo o mobile.
Il documento è regolamentato dal D.Lgs.81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (TUSL) e il suo scopo principale è tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Lo fa fornendo istruzioni specifiche e dettagliate su:
- i rischi associati a ogni attività lavorativa;
- le misure preventive e di sicurezza che devono essere adottate;
- l’organizzazione della sicurezza dell’impresa.
Il POS dev’essere creato su misura per ogni singolo cantiere, perché non è un documento generico, ma un piano di sicurezza personalizzato. Ciò significa che è adattato al tipo specifico di lavoro da svolgere e all’organizzazione particolare di quel cantiere.
In assenza di questo documento, non è possibile iniziare le attività operative, e la sua mancanza comporta sanzioni anche gravi.
POS: cantiere temporaneo o mobile
Il TUSL definisce i cantieri temporanei o mobili come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lett. A)
L’elenco di questi lavori è contenuto nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08. Si tratta di:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, limitatamente alla parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
POS sicurezza: a chi spetta la redazione e quando non è obbligatorio
La responsabilità di redigere il Piano Operativo di Sicurezza ricade sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che può essere anche un subappaltatore.
Nel caso n cui nel cantiere sono presenti più imprese, ognuna è tenuta a redigere il proprio POS, in coerenza con l’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dall’impresa affidataria.
La redazione del POS non è invece obbligatoria per:
- i lavoratori autonomi che sono comunque tenuti a seguire le disposizioni generali per i lavori in appalto e, di conseguenza, devono comunicare tutti i rischi specifici della loro attività che potrebbero creare problemi o interferenze con le altre aziende presenti sul cantiere;
- le imprese pubbliche in caso di appalto pubblico in presenza di un’unica impresa. In questa ipotesi le informazioni che andrebbero inserite nel POS sono comprese nel Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS).
POS edilizia: i contenuti minimi previsti dalla legge
L’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 definisce in modo dettagliato quali elementi devono essere contenuti all’interno del POS. Il documento deve includere almeno:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere firmato dal Datore di Lavoro dell’impresa che esegue i lavori.
In aggiunta, può essere firmato anche dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Medico Competente.
POS Piano Operativo di Sicurezza: il modello semplificato
Per redigere un Piano Operativo di Sicurezza conforme alla normativa vigente, sono disponibili due approcci: il metodo tradizionale oppure il modello semplificato disciplinato dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.
Il modello semplificato, il cui schema standard è riportato nell’Allegato I del medesimo Decreto, è stato concepito per agevolare la compilazione del documento mantenendo al contempo la completezza e l’accuratezza delle informazioni richieste.
L’adozione del modello semplificato è facoltativa: ogni datore di lavoro può quindi optare liberamente per la modalità che ritiene più adeguata, indipendentemente dalla tipologia di cantiere o dalle specifiche lavorazioni da eseguire
Piano Operativo Sicurezza: strumenti digitali per semplificare il processo
Oggi è possibile avvalersi di software specializzati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza. Questi strumenti guidano passo dopo passo nella compilazione dei contenuti richiesti, permettono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di omissioni. Sono particolarmente utili per le imprese che gestiscono più cantieri contemporaneamente e necessitano di una gestione centralizzata dei documenti di sicurezza.
Tra le soluzioni più complete disponibili sul mercato, spicca il Software Sicurezza Cantieri di Edilizia Namirial. Questo strumento consente di redigere non solo il POS, ma anche altri documenti fondamentali come il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), la Notifica Preliminare, il Fascicolo dell’opera e il DUVRI di Cantiere, il tutto in conformità con il D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009.
Il software integra anche i Modelli Semplificati introdotti dal Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014, ed è aggiornato alle disposizioni del cosiddetto Decreto Palchi (D.I. 22 luglio 2014).
L’interfaccia intuitiva e la possibilità di generare documenti essenziali facilmente consultabili in cantiere lo rendono uno strumento efficace e affidabile per le imprese del settore edile.