Come funziona il meccanismo di Reverse charge in edilizia e perché è stato introdotto
Il reverse charge è un meccanismo fiscale che trasferisce l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente, modificando il principio generale secondo cui il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la Legge Finanziaria del 2007e disciplinato dall’art. art. 17, comma 6, del DPR 633/1972, il reverse charge in edilizia ha l’obiettivo principale di impedire che l’IVA venga incassata e non versata, fenomeno particolarmente diffuso nel settore delle costruzioni e nei subappalti.
In quali operazioni si applica il Reverse charge edilizia
Il meccanismo del reverse charge trova applicazione nel settore edile in due casi:
- nei rapporti di subappalto (art. 17, comma 6, lettera a) DPR 633/72), introdotti già dalla Legge Finanziaria del 2007;
- nei servizi immobiliari (art. 17, comma 6, lettera a-ter) DPR 633/72), aggiunti dal 1° gennaio 2015 con la L. 190/2014.
Perché possa essere applicata l’inversione contabile, entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore e cessionario/committente) devono essere soggetti passivi IVA, configurandosi quindi come operazioni business to business.
Reverse charge edilizia: subappalto e regole d’applicazione
L’art.17, comma 6, lettera a) del DPR 633/72 prevede che l’inversione contabile si applichi alle prestazioni di servizi (diversi dai servizi immobiliari), inclusa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero a un appaltatore principale o a un altro subappaltatore.
Affinché si applichi il meccanismo del reverse charge, è necessario che coesistano tre requisiti:
- ci siamo almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore;
- esista un contratto di subappalto avente per oggetto prestazioni di servizi, inclusa la prestazione di manodopera, esclusi i servizi intellettuali;
- sia l’appaltatore che il subappaltatore, operino nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella ATECO (settore delle costruzioni).
Il reverse charge si applica quando un subappaltatore fornisce servizi a un’impresa edile che agisce come appaltatore principale o come altro subappaltatore, per la realizzazione di un progetto edilizio.
Contratto d’appalto e contratto d’opera: quando si applica il reverse charge nell’edilizia?
Il riferimento alle prestazioni di manodopera, contenuto nell’art.17, comma 6 lettera a) del DPR 633/72, include sia il caso in cui il subappaltatore fornisca la manodopera dei dipendenti, sia quello in cui renda direttamente la propria opera. Di conseguenza il reverse charge si applica, per i servizi forniti ad appaltatori o ad altri subappaltatori, sia sulla base di un contratto d’appalto che di uno di prestazione d’opera.
Questi contratti hanno in comune l’assunzione, verso un committente, di un’obbligazione per la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o di un servizio. La principale differenza tra loro consiste nelle caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa:
- nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa complessa;
- nel contratto d’opera prevale l’attività lavorativa del prestatore secondo la logica della piccola impresa.
Subappalto: quali lavori rientrano nel reverse charge?
La Circolare del 29/12/2006 n. 37 precisa che le attività di costruzioni, indicate nella sezione F dei codici ATECO, comprendono:
- i lavori generali di costruzione;
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.
Sono inclusi, inoltre, nuovi lavori, riparazioni, rinnovi, restauri, aggiunte, alterazioni, costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici, agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..
Restano escluse da tale ambito alcune attività che, pur attinenti alla realizzazione di edifici, non rientrano nella sezione F, come ad esempio, l’installazione e manutenzione di prati e giardini e la costruzione o installazione di attrezzature industriali.
Reverse charge edilizia: l’appalto diretto
Il meccanismo del reverse charge non si applica nei casi di appalto diretto.
Ciò significa che se un’impresa esegue lavori edili o di ristrutturazione direttamente per un’altra impresa di costruzione o di ristrutturazione, in base a un contratto di appalto principale, la fatturazione dell’IVA segue le regole ordinarie.
In queste situazioni, è il fornitore a dover addebitare l’IVA in fattura e a versarla all’Erario, poiché non si verificano le condizioni specifiche del reverse charge previste per i subappalti.
Questo avviene perché l’applicazione dell’inversione contabile, secondo l’articolo 17, comma 6 lettera a), del DPR 633/1972, è specificamente legata alla catena dei subappalti, dove il rischio di evasione è più elevato.
Quando non si applica il Reverse charge in edilizia?
Oltre che nel caso di appalto diretto, il meccanismo del reverse charge non si applica nelle seguenti ipotesi:
- prestazioni intellettuali rese da professioni, poiché esse non costituiscono manodopera. Ad esempio, consulenze di ingegneri, architetti o geometri o attività di progettazione svolte dai medesimi soggetti;
- forniture di beni con posa in opera, a condizione che il valore del bene prevalga sulla manodopera. In questo caso la posa in opera è una prestazione accessoria rispetto alla cessione principale ed è disciplinata dall’art.12 del DPR 633/72;
- operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e di altri enti e società indicati all’art.17-ter del DPR 633/72, per le quali si applica la scissione dei pagamenti.
Reverse charge edilizia art.17 comma 6 lettera a-ter: i servizi immobiliari
Il meccanismo del reverse charge si applica anche alle prestazioni di:
- pulizia (pulizia generale degli edifici e pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali);
- demolizione;
- installazione di impianti (elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell’aria, per la distribuzione del gas, spegnimento antincendio, ascensori e scale mobili), comprese le operazioni di manutenzione e riparazione;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione, solo se relativi ad edifici;
- completamento di edifici (intonacatura e stuccatura; posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili; rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili, altri lavori di completamento e di finitura degli edifici).
In queste ipotesi il reverse charge si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva delle parti, che non necessariamente devono operare nel settore delle costruzioni (settore F della tabella ATECO), purché entrambe siano soggetti passivi IVA e l’attività sia riconducibile a edifici.
Reverse charge edilizia: esempio di fatturazione e altri adempimenti
Per comprendere le modalità operative del reverse charge in edilizia, un esempio pratico di emissione e registrazione della fattura elettronica può essere utile.
- Adempimenti a carico del prestatore di servizi:
- il prestatore emette la fattura senza addebitare l’IVA, nel rispetto delle norme dell’art.21 e seguenti del D.P.R. n. 633/72. Sulla fattura dovrà essere indicata la norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lettera a) DPR 633/72 – nel caso di subappalto – oppure art.17, comma 6, lettera a-ter) DPR 633/72 – nel caso di servizi immobiliari);
- la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse.
- Adempimenti a carico del committente:
- il committente, una volta ricevuta la fattura, dovrà integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- la fattura va registrata:
- nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. In questo modo il committente diventa debitore dell’imposta;
- nel registro IVA acquisti, in modo da poter detrarre l’imposta assolta.
La fattura emessa dal prestatore di servizi non è soggetta ad imposta di bollo anche se al momento dell’emissione non riporta l’esposizione dell’IVA, poiché l’imposta è dovuta in capo al committente.
Qual è l’aliquota IVA da applicare nel Reverse charge edilizia?
Anche nel settore edile, l’aliquota normalmente applicabile è quella del 22%. Tuttavia, in molti casi, si applicano le percentuali agevolate del 4% e del 10%.
La corretta aliquota dipende da vari fattori come la natura dell’operazione, la destinazione dell’immobile, la tipologia dell’intervento e le modalità di esecuzione dei lavori.
Nel reverse charge, le regole non cambiano. A cambiare, invece, è il soggetto responsabile della corretta scelta dell’aliquota. Poiché l’inversione contabile implica che a versare l’IVA sia il committente, sarà quest’ultimo a dover verificare il valore corretto da applicare nel momento in cui integra la fattura.
IVA e Reverse charge edilizia: come si applica ai contribuenti forfettari
Per quanto concerne le interazioni tra reverse charge e regime forfettario occorre distinguere due casi:
- fornitore in regime forfettario: il meccanismo del reverse charge non si applica se il prestatore di servizi opera in regime forfettario. Poiché i contribuenti forfettari non addebitano l’IVA, il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta. Il fornitore deve comunque rilasciare una certificazione del corrispettivo;
- committente in regime forfettario: se il committente è un contribuente forfettario e riceve una fattura in regime di reverse charge, deve comunque integrare il documento e versare l’imposta. A partire dal 1° ottobre 2025 sono previste novità nelle scadenze relative al versamento dell’IVA da parte di questi soggetti. Il committente forfettario non è, però, tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale.