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Ristrutturazioni edilizie: guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

Con la conferma delle detrazioni al 50% e 36% nella Legge di Bilancio 2026, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida ufficiale sulle ristrutturazioni edilizie.
Ristrutturazioni edilizie: guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate
Tempo di lettura: 4 minuti

Indice dei contenuti

Guida ristrutturazioni edilizie: il vademecum del Fisco

Il tema delle ristrutturazioni edilizie è al centro della nuova guida 2026 dell’Agenzia delle Entrate: un documento che offre una sintesi operativa per chi intende avviare lavori di recupero sul patrimonio immobiliare.

Intitolata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e disponibile sui canali ufficiali, la pubblicazione riporta le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).

Le nuove disposizioni hanno confermato, anche per l’anno in corso, le medesime aliquote già in vigore lo scorso anno. Di conseguenza, chi esegue i lavori può continuare a beneficiare delle percentuali di detrazione ordinarie, senza subire il ridimensionamento precedentemente programmato.

Il beneficio è garantito non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto o l’abitazione), agli inquilini e ai comodatari. L’agevolazione spetta inoltre ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), a condizione che sostengano effettivamente i costi e che la convivenza risulti già in essere al momento dell’inizio del cantiere.

Tipologie di interventi e perimetro d’azione nelle ristrutturazioni edilizie

Definiti i beneficiari, la guida passa ad esaminare il perimetro di applicazione degli incentivi e i lavori che permettono di accedere ai bonus.

Le ristrutturazioni edilizie devono interessare esclusivamente fabbricati a destinazione residenziale che risultino già censiti o esistenti sul territorio nazionale.

Il beneficio è trasversale rispetto alla classificazione degli immobili: sono infatti ammessi i lavori su unità abitative di qualsiasi categoria catastale, includendo esplicitamente anche i fabbricati rurali. Restano invece esclusi dall’agevolazione gli immobili che hanno una destinazione interamente commerciale o professionale.

Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, oltre alla ristrutturazione edilizia vera e propria.

Diverso è il discorso per gli interventi di manutenzione ordinaria, cioè gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi sono agevolabili solamente quando riguardano le parti comuni del condominio, come facciate, tetti, scale o portoni d’ingresso.

Massimali di spesa e aliquote vigenti per il 2026

Per l’anno in corso, il limite di spesa detraibile resta stabilito a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, includendo nel computo anche le pertinenze.

Come anticipato, per quanto riguarda le aliquote di detrazione, la normativa per il 2026 mantiene la struttura introdotta l’anno precedente, distinguendo il beneficio in base alla destinazione dell’immobile:

  • detrazione del 50%: questa misura potenziata è dedicata esclusivamente ai lavori eseguiti sull’abitazione principale;
  • detrazione del 36%: questa aliquota si applica a tutti gli altri interventi, inclusi quelli sulle seconde case o su immobili a disposizione.

Resta inteso che il recupero della detrazione deve avvenire in dieci rate annuali costanti.

Il regime IVA agevolato e i beni di valore significativo

Nella guida viene analizzato anche il trattamento dell’IVA, che varia in base alla natura dell’intervento.

Per le opere di restaurorisanamento conservativo o per la ristrutturazione edilizia vera e propria, è prevista un’agevolazione ampia: l’aliquota al 10% si applica infatti sia alle prestazioni di servizi che all’acquisto dei beni necessari alla realizzazione.

Il meccanismo cambia invece per i lavori di recupero edilizio più comuni (ordinari e straordinari). In queste circostanze, l’IVA ridotta al 10% copre l’intero valore del servizio, ma subisce un limite specifico per i “beni di valore significativo”, come infissi, caldaie o ascensori. Per tali componenti, l’IVA agevolata è garantita solo fino a un importo pari al valore della manodopera e delle altre materie prime impiegate; sulla parte restante del costo del bene, il fisco richiede l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

Mutui per ristrutturazione: la detrazione degli interessi passivi

Oltre ai bonus sui lavori, l’Amministrazione Finanziaria esamina le agevolazioni per chi ricorre al credito.

Qualora per finanziare interventi di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001) sull’abitazione principale venga stipulato un mutuo ipotecario, è prevista una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori. La base di calcolo su cui applicare la detrazione è soggetta a un limite massimo di 2.582,28 euro annui.

L’agevolazione è però vincolata a condizioni temporali rigide: la stipula del contratto deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori, e l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro sei mesi dal termine degli stessi.

Un aspetto di grande interesse per il contribuente riguarda la possibilità di sommare diversi vantaggi fiscali. L’Agenzia delle Entrate ricorda che è pienamente ammesso usufruire contemporaneamente sia della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazioni edilizie dell’abitazione principale, sia della detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo ipotecario stipulato per i medesimi lavori.

Inoltre, è possibile cumulare la detrazione per gli interessi passivi derivanti dal mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, calcolata su un limite massimo di 4.000 euro. Tuttavia, in questo scenario specifico, l’agevolazione congiunta è limitata temporalmente: è valida esclusivamente per la durata del cantiere e per i sei mesi successivi alla conclusione dell’intervento, termine entro il quale l’immobile deve essere adibito a dimora abituale.

Esiste però una deroga importante: il beneficio viene conservato nel caso in cui il mancato trasferimento o il cambio di residenza siano dettati esclusivamente da comprovate esigenze lavorative, consentendo così di non perdere il diritto alla detrazione nonostante la variazione della dimora.

Box, acquisto di immobili ristrutturati e barriere architettoniche

La guida dell’Agenzia chiarisce che il raggio d’azione delle ristrutturazioni edilizie non si ferma alle mura domestiche. Un vantaggio significativo è previsto per le pertinenze: nello specifico, spetta una detrazione del 50% (o 36% a seconda dei casi) per le spese di costruzione di box o posti auto, a patto che vi sia un vincolo pertinenziale con l’abitazione.

Nel caso di acquisto di box già realizzati dall’impresa, l’agevolazione è calcolata esclusivamente sui costi di realizzazione documentati dal costruttore.

Un regime particolare riguarda poi la detrazione per acquisto o assegnazione di immobili già ristrutturati. In questa ipotesi, chi acquista una casa all’interno di un fabbricato interamente restaurato da imprese o cooperative edilizie può beneficiare del bonus fiscale. La detrazione si calcola su un valore forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’immobile, restando sempre entro il limite massimo di 96.000 euro.

In merito al superamento delle barriere architettoniche, è importante sottolineare che il bonus specifico del 75% è giunto a scadenza il 31 dicembre 2025. A partire dal 2026, gli interventi volti a favorire la mobilità interna (come l’installazione di ascensori o montacarichi) non beneficiano più dell’aliquota maggiorata, ma rientrano nel regime ordinario delle ristrutturazioni edilizie. Tali lavori sono dunque agevolabili con le aliquote del 50% o del 36%, sempre nel limite di spesa complessivo di 96.000 euro.

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