SCIA significato: cos’è e quando serve davvero
Molti proprietari di immobili si scontrano con termini come SCIA o CILA non appena iniziano a progettare lavori di ristrutturazione. Che si tratti di rifare un tetto, aprire una nuova finestra o costruire un soppalco, capire quale procedura edilizia serve diventa fondamentale.
Tra i titoli abilitativi più comuni, c’è proprio la SCIA edilizia. Ma qual è il significato di SCIA? E in quali casi è davvero necessaria?
SCIA è un acronimo che sta per “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”: si tratta di un’autodichiarazione, presentata al Comune da un tecnico incaricato, che permette di avviare determinati lavori edilizi in modo semplificato, senza attendere autorizzazioni formali. Introdotta per semplificare la burocrazia nel settore edilizio, la SCIA ha sostituito vecchie procedure più lente e complesse. È oggi lo strumento essenziale per avviare rapidamente numerosi interventi, purché non si tratti di nuove costruzioni o modifiche molto impattanti.
Quando serve la SCIA edilizia
La SCIA edilizia è necessaria per quei lavori che non rientrano nell’edilizia libera (come tinteggiature o piccoli interventi interni), ma che non richiedono neanche un permesso di costruire, che è riservato ai casi più complessi.
In base all’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), la SCIA va presentata per i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria che coinvolge parti strutturali, come travi, pilastri o solai;
- restauro e risanamento conservativo, quando gli interventi interessano elementi portanti dell’edificio;
- ristrutturazioni edilizie, purché non comportino modifiche così rilevanti da richiedere il permesso di costruire.
Oltre a questi casi più comuni, la SCIA edilizia può essere utilizzata anche per:
-
varianti a un permesso di costruire, ma solo se:
- non cambiano parametri urbanistici o volumetrie;
- non modificano la destinazione d’uso o la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell’edificio in presenza di vincoli (come quelli paesaggistici o storici);
- non violano le prescrizioni già contenute nel permesso stesso;
- varianti non essenziali: sono modifiche minori, effettuate durante i lavori già autorizzati, che rispettano tutte le normative urbanistiche ed edilizie e che possono essere realizzate solo dopo aver ottenuto eventuali pareri favorevoli dagli enti competenti (come nel caso di vincoli paesaggistici, ambientali o archeologici).
Ecco alcuni esempi pratici di interventi per cui è richiesta la SCIA edilizia:
- apertura o chiusura di finestre su muri portanti;
- costruzione o rifacimento di scale interne o esterne;
- lavori su tetti, solai, travi o pilastri portanti;
- costruzione di balconi o terrazzi;
- cambi di destinazione d’uso di un immobile (ad esempio da magazzino a ufficio), se non si alterano volumetria o sagoma;
- costruzione di pozzi.
CILA o SCIA? Differenze tra CILA e SCIA e quale scegliere
Una delle domande più comuni è: CILA o SCIA?
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) si utilizza per lavori di manutenzione straordinaria leggera, come lo spostamento di tramezzi interni o la sostituzione degli impianti, purché non si tocchino parti strutturali;
- SCIA si utilizza invece per la manutenzione straordinaria pesante, che riguarda travi, pilastri, muri portanti e tetti.
La differenza tra CILA e SCIA è quindi legata al tipo di opera. In caso di modifica di elementi strutturali o realizzazione di un nuovo soppalco, servirà una SCIA. Se invece cambia la disposizione interna delle stanze senza toccare la struttura, basterà una CILA.
Presentazione della SCIA: tempi, modalità e scadenze
La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile interessato dai lavori o da chi ha un titolo legittimo (come l’usufruttuario o il titolare di un diritto reale). La presentazione avviene tramite un tecnico abilitato e la pratica si inoltra allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente, di solito in modalità telematica.
Il tecnico incaricato (architetto, ingegnere o geometra) prepara e invia la documentazione necessaria per conto del soggetto legittimato all’intervento.
Una volta inviata la documentazione completa, i lavori possono iniziare subito, senza aspettare l’approvazione formale. Il Comune ha 30 giorni di tempo per fare controlli e verificare la regolarità della SCIA.
Se, a seguito dei controlli, il Comune rileva delle irregolarità, può chiedere chiarimenti o documentazione integrativa. Nei casi più critici, ha anche la facoltà di sospendere i lavori fino alla risoluzione delle problematiche.
La SCIA edilizia ha una validità di tre anni: se i lavori non vengono conclusi entro questo termine, sarà necessario ripresentare una nuova segnalazione per poterli completare.
Al termine dei lavori, sarà necessario procedere con l’invio, al SUE, della comunicazione di fine lavori.
SCIA in sanatoria: regolarizzare i lavori non autorizzati
Quando si eseguono lavori edilizi senza aver prima presentato la SCIA, è possibile regolarizzare la situazione attraverso la SCIA in sanatoria.
Questa procedura permette di regolarizzare gli interventi edilizi già conclusi, ma solo a due condizioni fondamentali:
- che i lavori siano conformi alle norme urbanistiche e edilizie;
- che un tecnico abilitato asseveri la doppia conformità dell’opera: cioè sia al momento della realizzazione che al momento della domanda.
Diversa dalla SCIA in sanatoria è la SCIA tardiva che va presentata nel caso in cui i lavori sono stati avviati senza la presentazione della SCIA, ma non sono ancora conclusi.
Il rilascio della SCIA in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria il cui ammontare viene determinato tenuto conto dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, e va da un minimo di 516 euro a un massimo di 5.164 euro.
Quanto costa una SCIA edilizia?
Il costo per presentare una SCIA edilizia varia in base alla complessità del progetto e ai costi professionali richiesti dal tecnico incaricato. I fattori da considerare includono:
- parcella del tecnico: per redigere il progetto, effettuare i sopralluoghi e asseverare la conformità;
- diritti di segreteria comunali: che possono variare a seconda del Comune;
- imposte di bollo.