Che cos’è lo sconto in fattura come funziona?
Lo sconto in fattura è una delle modalità previste per usufruire dei bonus edilizi.
Fino al 2024 il contribuente poteva scegliere di beneficiare delle detrazioni fiscali relative agli interventi edilizi in due maniere diverse:
- usufruendo della detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, ripartendola in quote annuali;
- oppure mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con lo sconto in fattura, il fornitore applica direttamente uno sconto sull’importo dovuto per i lavori, pari alla detrazione spettante. In pratica, il cliente paga un importo ridotto e il fornitore recupera la somma corrispondente come credito d’imposta, che potrà utilizzare per compensare i propri debiti fiscali o cedere a terzi.
La cessione del credito, invece, prevede che il beneficiario ceda il credito d’imposta a una banca, un intermediario finanziario o altri soggetti terzi. Questi ultimi anticipano la somma al beneficiario, ottenendo a loro volta il credito d’imposta.
Sconto in fattura: le regole a partire dal 2025
A partire dal 2025, l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito è stato notevolmente ridotto: questi strumenti saranno utilizzabili solo per il Superbonus, che peraltro ha subito una riduzione della detrazione rispetto agli anni precedenti.
Per tutti gli altri bonus edilizi, invece, sarà possibile usufruire della detrazione esclusivamente tramite la dichiarazione dei redditi.
Ciò nonostante, il legislatore ha fissato alcune deroghe. In seguito all’entrata in vigore del D.L. 39/2024, per poter continuare a usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito dopo il 30 marzo 2024 è necessario:
- aver presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023;
- aver sostenuto spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati entro il 30 marzo 2024.
Come funziona lo sconto in fattura: i chiarimenti dell’AdE
Con la risposta n. 26/2025, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito importanti chiarimenti sull’esercizio dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta.
L’AdE ha preso in esame il caso di un condominio che aveva deliberato i lavori l’8 ottobre 2022. Al 30 marzo 2024, non risultavano emesse fatture dirette tra il General Contractor, incaricato di coordinare i lavori, e il condominio, nonostante i lavori fossero stati eseguiti e le relative fatture fossero già state emesse dagli appaltatori nei confronti del General Contractor.
Il condominio ha quindi chiesto se, in questa situazione, la condizione di aver sostenuto spese documentate da fattura entro il 30 marzo 2024 potesse considerarsi soddisfatta, pur mancando le fatture dirette tra General Contractor e condominio.
Condizioni per ritenere i lavori già effettuati
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione di lavori già effettuati si considera soddisfatta quando, con riferimento ai singoli interventi autonomamente considerati:
- sia stato effettuato il pagamento entro il 30 marzo 2024 anche di uno solo degli interventi previsti dalla CILAS;
- sia stata emessa la relativa fattura ed effettuato il relativo pagamento, anche parziale.
La condizione che i lavori siano stati già eseguiti è posta dalla norma con lo scopo di mantenere il diritto all’esercizio delle opzioni solamente a coloro che entro il 30/03/2024 hanno già effettuato i lavori e pagate le relative spese, documentate da fattura. Questa condizione è soddisfatta anche nell’ipotesi in cui le spese siano state pagate, nell’ambito del contratto di appalto, dal General Contractor.
Anche se il contraente generale ha pagato ai subappaltatori parte dei lavori entro il 30 marzo 2024, ma non ha emesso la relativa fattura al committente entro la stessa data, quest’ultimo può comunque beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito. Condizione essenziale è che i pagamenti effettuati dal contraente generale si riferiscano a lavori effettivamente completati entro il termine previsto.
La documentazione deve attestare in modo inequivocabile il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente, destinatario finale dell’agevolazione.
Spese escluse dal concetto di “lavori già effettuati”
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, per spese per lavori già effettuati si devono intendere quelle relative all’esecuzione degli interventi edilizi. Non rientrano tra tali spese, a titolo di esempio:
- le spese professionali;
- i costi per oneri di urbanizzazione e per autorizzazioni amministrative;
- le spese per servizi tecnici preliminari e per attività preparatorie del cantiere, come l’acquisto di materiali o l’installazione di ponteggi.
Parti comuni di edifici
Quando si tratta di interventi sulle parti comuni, è il pagamento dei lavori da parte del condominio a essere rilevante, non la data in cui il condomino effettua il versamento della rata condominiale.
Sconto integrale e sconto parziale
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che:
- in caso di sconto integrale, cioè quando lo sconto copre l’intero importo della fattura, la data di riferimento è quella di emissione della fattura;
- mentre in caso di sconto parziale, cioè quando il contribuente paga una parte dell’importo, conta la data del pagamento dell’importo residuo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
Momento del pagamento e bonifico bancario
Infine, l’AdE sottolinea, come già evidenziato dalla risposta n. 137/2024, che in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, a prescindere dalla data di addebito sul conto corrente.
Inoltre, se un pagamento è stato effettuato entro il 30 marzo 2024 per lavori già realizzati, l’opzione può essere esercitata anche per spese sostenute successivamente, purché riferite a interventi inclusi nella CILAS o nel titolo abilitativo richiesto.