Sicurezza cantiere e digitalizzazione dei controlli
La sicurezza nei cantiere è oggi una delle priorità centrali del settore delle costruzioni: con l’aumentare dei lavori in appalto e subappalto, e la crescente complessità organizzativa dei cantieri moderni, diventa indispensabile disporre di strumenti capaci di garantire tracciabilità, regolarità e controllo continuo delle presenze e delle qualifiche dei lavoratori.
Il Decreto Sicurezza 2025 risponde a questa esigenza introducendo il badge digitale di riconoscimento, un dispositivo elettronico destinato a rafforzare la trasparenza e la tutela dei lavoratori e a migliorare la gestione della sicurezza dei lavori.
Con il nuovo badge, ogni impresa può contare su un sistema che collega il lavoratore, l’impresa, il rapporto di lavoro e le qualifiche, evitando l’accesso di soggetti non autorizzati e permettendo alle autorità competenti di intervenire con maggiore tempestività e precisione.
Questo strumento rappresenta un enorme salto di qualità per la gestione e il coordinamento della sicurezza del cantiere.
Cos’è il badge digitale di riconoscimento
Il badge digitale di riconoscimento rappresenta l’evoluzione tecnologica del tesserino di cantiere previsto dal D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo si estende a tutte le imprese edili in regime di appalto e subappalto (pubblico e privato) e a tutti i lavoratori presenti in cantiere: dipendenti, subappaltatori, lavoratori autonomi e personale in distacco o somministrazione.
Il dispositivo, che consente di identificare immediatamente il personale autorizzato ad accedere alle aree operative, è dotato di un codice univoco anti-contraffazione ed è collegato al sistema nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), che gestisce le informazioni relative a domande/offerte di lavoro, formazione e qualifiche.
Quando l’assunzione è effettuata tramite offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, il badge viene generato automaticamente e pre-compilato con i dati principali del rapporto di lavoro (impresa incaricata, data di inizio, tipo di contratto, mansione), dati che il datore di lavoro dovrà completare, convalidare e aggiornare.
Il sistema riduce così tempi e margini di errore, assicurando che ogni badge sia aggiornato, tracciabile e certificato. Inoltre, ogni ingresso o uscita dal cantiere viene registrato in tempo reale, consentendo la verifica della presenza effettiva dei lavoratori e il controllo di aspetti fondamentali quali la formazione obbligatoria, la regolarità contributiva e la tracciabilità delle imprese coinvolte, dati fondamentali per l’attività di vigilanza del coordinatore della sicurezza in cantiere e di gestione del responsabile della sicurezza in cantiere.
Quali dati contiene il badge
Il badge raccoglie e gestisce un insieme strutturato di dati che contribuiscono a garantire la sicurezza e la tracciabilità del lavoro. Tra le principali informazioni contenute vi sono:
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore
- impresa di appartenenza
- ruolo professionale ricoperto
- numero identificativo univoco collegato al lavoratore
- data di inizio validità e, nel caso in cui è prevista, anche la data di termine lavori
- informazioni di sicurezza quali abilitazioni specifiche, elenco corsi di formazione effettuati e idoneità sanitaria, nei casi in cui sono necessari.
Come e quando entra in vigore il badge digitale di riconoscimento
Il Decreto Sicurezza è entrato in vigore il 1° novembre 2025, ma per la sua completa operatività sarà necessario attendere un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definirà in modo puntuale le specifiche tecniche della tessera, le misure di sicurezza informatica e di tutela della privacy, nonché le modalità operative per la gestione e l’aggiornamento dei dati.
Inoltre, il medesimo provvedimento stabilirà i criteri per l’eventuale estensione del sistema ad altri settori produttivi ad alto rischio, nei quali la tracciabilità e la verifica delle presenze assumono un ruolo determinante nella prevenzione.
La sperimentazione, già condotta in alcuni contesti (come i cantieri della ricostruzione post-sisma e l’area di Roma Capitale), ha confermato l’efficacia del sistema nel ridurre irregolarità contrattuali e lavoro sommerso.
Sicurezza cantieri: sanzioni e incentivi per le imprese
La normativa prevede un sistema equilibrato di sanzioni e incentivi, volto a stimolare comportamenti virtuosi e punire le inadempienze.
Le imprese che omettono l’adozione del badge o non garantiscono la corretta registrazione dei lavoratori sono soggette a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, alla sospensione temporanea dei lavori.
Contestualmente, è introdotto un meccanismo di bonus-malus INAIL: le imprese che registrano miglioramenti costanti nella gestione della sicurezza del lavoro e nel rispetto delle norme potranno beneficiare di riduzioni contributive, mentre quelle con comportamenti recidivi subiranno un aumento delle aliquote e maggiori controlli.
Questo approccio incentiva la cultura della prevenzione e favorisce l’adozione di modelli organizzativi avanzati per la sicurezza nei cantieri.
Le modifiche del Decreto Sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro per i cantieri edili
La normativa di riferimento per la sicurezza in cantiere in Italia è il D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla Sicurezza). Il recente Decreto Sicurezza 2025 interviene su questo quadro normativo introducendo, oltre al badge digitale, un pacchetto di misure più ampio volto a rafforzare la sicurezza nei cantiere e la tutela dei lavoratori.
Tra le principali novità vi è l’inasprimento delle sanzioni per la patente a punti: la soglia massima passa da 6.000 euro a 12.000 euro per lavoratore in caso di impiego irregolare o violazioni gravi. Le nuove regole si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.
Altre novità di rilievo riguardano i lavori in quota, che sono una delle principali cause di infortuni in edilizia. Le nuove norme stabiliscono che, quando è tecnicamente possibile, occorre dare priorità ai sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale. Il pacchetto di misure è completato dalle nuove prescrizioni tecniche sulle scale verticali permanenti e dalla chiara identificazione di alcuni indumenti di lavoro come dispositivi di protezione individuale, con i conseguenti obblighi di manutenzione e igiene a carico del datore di lavoro.








