Che cos’è il soccorso istruttorio
Nel corso di una gara d’appalto è fondamentale che ci sia piena trasparenza, correttezza e fiducia reciproca tra le parti coinvolte.
Il rispetto di questi punti fondamentali viene garantito dal soccorso istruttorio, un istituto giuridico che permette alle stazioni appaltanti di chiedere ai concorrenti del bando di correggere o integrare errori, omissioni o irregolarità formali riscontrate nella documentazione presentata per partecipare alla gara d’appalto, purché non riguardanti elementi chiave dell’offerta stessa.
Il soccorso istruttorio non è infatti applicabile a vizi rilevanti e sostanziali dell’offerta tecnico-economica, che potrebbero alterare la qualità del concorrente e la sua effettiva inclusione. La funzione principale del soccorso istruttorio è la risoluzione solamente di carenze formali e documentali (ad esempio: richiesta di integrazione di allegati alla domanda di partecipazione), entro determinati limiti di tempo e azione, per garantire par condicio e massima partecipazione alle gare dei potenziali appaltatori evitando esclusioni per vizi non sostanziali.
Soccorso istruttorio: le novità introdotte dal Nuovo Codice Appalti
La norma di riferimento fondamentale che regola il soccorso istruttorio nell’ambito degli appalti pubblici è il Nuovo Codice Appalti, ovvero Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che a differenza della precedente fonte (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) dedica a questo istituto giuridico un articolo di legge specifico, l’Articolo101, D.Lgs. 36/2023.
La norma disciplina il soccorso istruttorio come meccanismo che permette alla stazione appaltante di richiedere ai concorrenti di un bando d’appalto di integrare, chiarire o sanare eventuali mancanze nei documenti presentati per la partecipazione, evitando l’esclusione di operatori economici validi per vizi formali e non sostanziali, dunque errori e omissioni che non inficiano l’identità del concorrente e l’effettiva qualità della proposta in gara.
In piena osservanza dei principi cardine di fiducia e buona fede tra le stazioni appaltanti e i candidati appaltatori, il soccorso istruttorio costituisce applicazione fondamentale del principio del risultato. Ciò si traduce nella volontà di conseguire il miglior risultato possibile con l’apertura della gara d’appalto, affidando l’incarico per l’esecuzione dei contratti pubblici agli operatori economici che presentano la proposta con il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso e che garantiscono tempistiche ottimali, trasparenza e conformità legale e normativa, dando quindi priorità alla qualità dell’offerta rispetto ai formalismi burocratici.
Ai sensi delle norme attualmente vigenti in materia di gestione e sicurezza degli appalti pubblici, i potenziali appaltatori possono sanare le mancanze denunciate e proseguire con la partecipazione al bando entro termini temporali stringenti, da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l’esclusione definitiva dalla gara, al di là della proposta presentata e del principio del risultato.
Il Decreto inquadra in maniera più precisa e completa il soccorso istruttorio e definisce che:
- può integrare la documentazione già trasmessa per partecipare al bando, purché nei termini di presentazione delle offerte di gara;
- può essere applicato per sanare la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento o dell’impegno a conferire mandato collettivo, purché tali documenti riportino data anteriore al termine per l’offerta;
- può essere applicato per chiarire e correggere refusi o errori materiali emersi nell’offerta tecnico-economica, a patto che la stessa risulti corretta solo nella forma e non vi siano alterazioni sostanziali nei suoi contenuti;
- non è applicabile per sanare omissioni o inesattezze che rendano incerta o inadeguata l’identità del concorrente, così come non può essere utilizzato per integrare o modificare aspetti sostanziali dell’offerta tecnico-economica;
- deve garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, applicandosi unicamente alla regolarizzazione della documentazione amministrativa.
Soccorso istruttorio: sentenze e disposizioni sull’applicazione negli appalti
Particolarmente interessanti per approfondire la reale applicazione del soccorso istruttorio nelle gare di appalto anche le interpretazioni di legge e le istruzioni emerse da alcune sentenze recenti:
- TAR Campania 5075/2025, secondo la quale l’omessa produzione e presentazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non è più una mancanza documentale sanabile mediante soccorso istruttorio, come invece possibile prima della entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti;
- Consiglio di Stato 286/2025, secondo la quale il soccorso istruttorio può sanare solo errori formali o documentali, ma non carenze sostanziali dei requisiti e delle capacità tecnico-professionali dei candidati, in particolar modo se tali vizi comportano l’alterazione sostanziale dell’offerta stessa;
- TAR Puglia 642/2025, secondo la quale il soccorso istruttorio non può sanare la mancata dichiarazione espressa del subappalto necessario in fase di offerta, obbligatorio se l’impresa non possiede tutti i requisiti richiesti, e la sua omissione costituisce un vizio sostanziale;
- TAR Lombardia 2642/2025, secondo la quale il soccorso istruttorio può chiarire fonti, dati e altre informazioni mancanti anche in assenza di specifici allegati integrativi, purché ragionevolmente desumibili dalla documentazione presentata;
- TAR Emilia Romagna 333/2025, secondo la quale il soccorso istruttorio può integrare l’offerta tecnica ambigua e chiarire le irregolarità formali, senza tuttavia modificare la sostanza dell’offerta stessa, pena l’esclusione dalla gara;
- TAR Sardegna 432/2025, secondo la quale il soccorso istruttorio non può essere concesso più di una volta allo stesso operatore economico partecipante a un bando di gara, pena l’illegittimità della richiesta e conseguente esclusione dalla gara.
Soccorso istruttorio nel Nuovo Codice Appalti: le 4 tipologie
Una delle novità più significative introdotte dal Nuovo Codice Appalti riguarda la definizione di quattro categoria distinte di soccorso istruttorio, ognuna specificatamente indirizzata a un particolare tipo di intervento di integrazione, chiarimento o correzione.
1. Soccorso Istruttorio Integrativo o Completivo
Il soccorso istruttorio integrativo o completivo è la procedura mediante la quale la stazione appaltante richiede all’operatore economico di integrare la documentazione amministrativa per la partecipazione al bando d’appalto (e relativi allegati) risultante carente o incompleta. Questo tipo di soccorso si concentra soltanto sulla documentazione formale e non sulla sostanza dell’offerta tecnico-economica, il cui contenuto non può espressamente essere modificato; mancanze significative di natura sostanziale rilevate nell’offerta tecnico-economica sono infatti oggetto di esclusione automatica dalla gara.
Le particolarità di questa tipologia di soccorso istruttorio sono:
- abolizione della distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, in passato causa di dubbi interpretativi per la concessione del soccorso istruttorio;
- ammissione in sanatoria solo di documenti che abbiano data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- applicazione del principio once only, ovvero inapplicabilità del soccorso istruttorio se i documenti omessi sono già presenti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) detenuto da ANAC (Art. 99, c. 3), dunque reperibili dalla stazione appaltante senza obbligare il candidato a trasmetterli nuovamente.
2. Soccorso Istruttorio Sanante
Il soccorso istruttorio sanante consente alla stazione appaltante di richiedere all’operatore economico di sanare e correggere omissioni, inesattezze o irregolarità nella documentazione amministrativa, nella domanda di partecipazione e nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).Questa tipologia di soccorso non è applicabile all’offerta tecnico-economica nella sua sostanza, né alle omissioni che rendono incerta l’identità del concorrente.
È importante specificare che l’operatore economico non può essere escluso dal bando per la sola irregolarità iniziale rinvenuta: tale eventualità si concretizza se non si adempie alle modifiche richieste della stazione appaltante nei termini stabiliti o in caso di inidoneità dell’offerta definitiva presentata.
3. Soccorso Istruttorio in Senso Stretto o Procedimentale
Il soccorso istruttorio in senso stretto o procedimentale permette alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti e spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnico-economica e dei relativi allegati, per migliorare la comprensione effettiva della stessa e della reale volontà dell’impresa. Questo tipo di soccorso non consente modifiche sostanziali all’offerta, ma mira solo a sanare ambiguità interpretative. L’operatore economico deve rispondere entro un termine fissato, non inferiore a cinque giorni.
I chiarimenti forniti non possono modificare o alterare il contenuto sostanziale dell’offerta, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti.
4. Soccorso Istruttorio Correttivo
Il soccorso istruttorio correttivo permette all’operatore economico di rettificare eventuali errori materiali nella propria offerta tecnico-economica, escluse però le modifiche ritenute sostanziali dell’offerta stessa, fino al giorno di apertura delle offerte di gara. Si distingue nettamente dalle altre forme di soccorso, essendo attivato spontaneamente per iniziativa dell’operatore economico senza richieste da parte della stazione appaltante.
La particolarità di questa tipologia di soccorso istruttorio è:
- applicazione del principio di autoresponsabilità, ovvero l’applicabilità del soccorso istruttorio è suscettibile del dovere dell’operatore economico di redigere l’offerta in modo professionale e assumersi piena responsabilità delle dichiarazioni riportate; se la mancanza che si intende sanare inficia direttamente la qualità sostanziale dell’offerta tecnico-economica, l’azione di soccorso istruttorio non è ammessa.
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Seppure il soccorso istruttorio rappresenta un’opzione valida, laddove effettivamente si manifestano reali mancanze nella documentazione di partecipazione a una gara d’appalto, è doveroso da parte dell’impresa agire con professionalità e precisione fin dal principio e prevenire il ricorso eccessivo a questo particolare istituto giuridico.
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