Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il nuovo accordo Stato Regioni
Il nuovo accordo Stato Regioni, approvato lo scorso 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2025, introduce importanti cambiamenti nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione rispetto agli accordi precedenti, puntando a una formazione più pratica, consapevole e calata nella realtà operativa.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dall’accordo Stato Regioni 2025, che abroga e sostituisce tutti i precedenti.
Obblighi formativi per i datori di lavoro: novità introdotte dall’accordo Stato Regioni
Il nuovo accordo Stato Regioni introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro. La norma prevede per tali soggetti:
- un corso base di 16 ore suddiviso tra moduli giuridici normativi e organizzativi gestionali;
- un corso aggiuntivo di 6 ore per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri;
- un ulteriore modulo comune di 8 ore, nel caso in cui il datore di lavoro svolga anche il ruolo di RSPP. Tale modulo include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore di riferimento. Sono inoltre previsti diversi moduli tecnici integrativi in base al settore ATECO 2007. Si tratta:
- del modulo integrativo 1 per i settori agricoltura, silvicoltura e zootecnia (Codici Ateco 2007: A01-02). La durata del modulo è di 16 ore;
- del modulo integrativo 2 per il settore della pesca (Codici Ateco 2007: A03). La durata del modulo è di 12 ore;
- del modulo integrativo 3 per il settore delle costruzioni (Codici Ateco 2007: F). La durata del modulo è di 16 ore;
- del modulo integrativo 4 per il settore chimico e petrolchimico (Codici Ateco C19 – C20). La durata del modulo è di 16 ore.
All’obbligo di formazione del datore di lavoro, si aggiunge anche quello di aggiornamento:
- gli aggiornamenti formativi vanno ripetuti ogni cinque anni dalla data di conclusione del modulo comune;
- la durata minima dell’aggiornamento è di 6 ore;
- se il datore ha seguito il modulo aggiuntivo “Cantiere” o i moduli specialistici, e ne permangono le condizioni, l’aggiornamento deve riguardare anche queste tematiche;
- nel caso in cui il datore svolge il ruolo di RSPP l’aggiornamento deve avere una durata minima di 8 ore.
Accordo Stato Regioni formazione lavoratori: il ruolo chiave del preposto
Altra novità rilevante riguarda la formazione del preposto, che viene potenziata nei contenuti e ristrutturata per rispondere in modo più mirato alle reali dinamiche operative e ai bisogni emergenti nei contesti lavorativi.
Oltre ai corsi già previsti per i lavoratori, il preposto deve completare un modulo aggiuntivo di 12 ore suddiviso in quattro sezioni:
- giuridico normativo;
- gestione e organizzazione della sicurezza;
- valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
- comunicazione e informazioni.
Gli aggiornamenti sono richiesti ogni due anni, o nel momento in cui sorgono nuovi rischi o si evolvono quelli già esistenti. La durata minima dell’aggiornamento è di 6 ore.
Accordo Stato Regioni attrezzature: obblighi per chi utilizza macchinari
Altra novità introdotta dal nuovo accordo Stato Regioni è l’estensione dell’elenco delle attrezzature di lavoro previste dall’art.73 del DLgs. 81/2008, che richiedono una abilitazione specifica.
Ogni operatore deve essere formato, durante il modulo pratico, sull’attrezzatura che utilizzerà. L’abilitazione, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La formazione va rinnovata ogni cinque anni con un aggiornamento pratico di almeno 4 ore, durante il quale devono essere trattate anche eventuali novità normative e tecniche.
Ambienti confinati: un percorso formativo mirato
Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di una disciplina specifica per la formazione di chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, riconoscendone il ruolo cruciale nella tutela della sicurezza durante le operazioni ad alto rischio.
La norma interessa i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
È previsto un corso specifico di 12 ore, articolato in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore.
Anche in questo caso l’aggiornamento, da effettuare ogni cinque anni, prevede almeno 4 ore di pratica.
Accordo Stato Regioni 2025: nuove modalità di erogazione e break formativi
Il nuovo accordo Stato Regioni 2025 amplia le modalità di svolgimento della formazione, che ora può avvenire:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning;
- in modalità mista.
Tuttavia, non tutte le modalità previste possono essere adottate in ogni contesto. Ad esempio, per la formazione sulla sicurezza negli ambienti confinati sono espressamente escluse sia la videoconferenza sia l’e-learning.
Per ogni corso il soggetto formatore deve predisporre un progetto didattico conforme, rispettare il limite massimo di 30 partecipanti (tranne per l’e-learning), garantire un rapporto di 1 docente ogni 6 allievi per le esercitazioni pratiche, tenere registri di presenza, accertare la frequenza, redigere un verbale della prova finale e l’attestato di formazione.
Un’attenzione particolare è data ai cosiddetti “break formativi”, sessioni brevi da 15 a 30 minuti svolte direttamente nei reparti aziendali, guidate da un docente (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa) affiancato dal preposto. Queste pause formative sono focalizzate su aspetti specifici del lavoro e coinvolgono piccoli gruppi di lavoratori.
Certificazione e rilascio degli attestati
A chi frequenta regolarmente i corsi di formazione o aggiornamento previsti dall’accordo Stato Regioni e supera con esito positivo la verifica finale dell’apprendimento, viene rilasciato un attestato unico, valido su tutto il territorio nazionale.
Il documento, emesso dal soggetto formatore, deve contenere almeno i seguenti elementi:
- denominazione dell’ente erogatore;
- dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia del corso, con riferimento normativo, e durata;
- modalità di svolgimento;
- firma del legale rappresentante o suo delegato, preferibilmente in formato digitale, con indicazione di data e luogo.
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore complessive previste per ciascun corso o aggiornamento, a garanzia dell’effettiva partecipazione e dell’acquisizione delle competenze richieste.
Tempi di adeguamento per aziende e datori di lavoro
L’accordo Stato Regioni è entrato pienamente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 maggio 2025. Le aziende hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi.
Un’eccezione è prevista per i datori di lavoro che sono tenuti a frequentare il corso di formazione introdotto dal nuovo accordo Stato Regioni entro e non oltre 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
I corsi svolti prima di tale data restano validi, purché conformi ai nuovi contenuti previsti.