CILA: uno strumento chiave per interventi minori
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) rappresenta uno strumento chiave nel panorama normativo dell’edilizia privata in Italia.
Disciplinata principalmente dall’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la CILA permette di avviare interventi edilizi di portata limitata, escludendo modifiche strutturali, volumetriche o di destinazione d’uso degli immobili.
A differenza di altri titoli abilitativi, la CILA non richiede il rilascio di un permesso esplicito da parte dell’amministrazione comunale: è sufficiente presentare la comunicazione corredata da un’asseverazione tecnica per poter avviare i lavori.
L’asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito), certifica la conformità dei lavori alle normative vigenti in materia:
- urbanistica;
- edilizia;
- sismica;
- energetica;
- di sicurezza;
- antincendio;
- igienico-sanitaria;
- di tutela del rischio idrogeologico;
- di beni culturali e del paesaggio.
Quando è necessaria la CILA edilizia
La CILA è richiesta per interventi che non rientrano nell’edilizia libera, ma che al contempo non richiedono il permesso di costruire o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
In altre parole la CILA è necessaria per poter eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non modificano la struttura portante degli edifici. Rientrano in questa categoria diverse tipologie di lavori, tra cui:
- interventi di restauro conservativo su edifici esistenti;
- opere di risanamento igienico-sanitario;
- realizzazione di serre stabili;
- movimenti di terra non strettamente legati all’attività agricola;
- eliminazione di barriere architettoniche senza incrementare il volume dell’edificio;
- accorpamento o frazionamento di unità immobiliari esistenti, anche con variazione delle superfici delle singole unità, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
- rifacimento o adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, di riscaldamento).
CILA o SCIA? Capire le differenze
Comprendere le differenze tra CILA e SCIA è fondamentale per evitare errori e sanzioni. In generale, è necessario presentare la CILA quando gli interventi non toccano la struttura o la destinazione d’uso dell’immobile. La SCIA, invece, è richiesta per:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo: limitatamente agli interventi che interessano le parti strutturali dell’edificio;
-
ristrutturazione edilizia: interventi diversi da quelli che:
- portano alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- comportano modifiche del volume complessivo degli edifici o dei prospetti;
- nelle zone omogenee A, comportano cambiamenti della destinazione d’uso;
- comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
La scelta tra SCIA o CILA va sempre valutata con l’aiuto di un tecnico, che saprà indicare il titolo edilizio corretto in base alle opere previste.
La CILA Superbonus: una categoria speciale
Per accedere agli incentivi fiscali del Superbonus, sia per interventi di miglioramento sismico che di efficientamento energetico, è necessario presentare una specifica comunicazione di inizio lavori asseverata, denominata CILA Superbonus o CILA-S.
Attraverso la CILA-S, è possibile avviare le seguenti tipologie di lavori che rientrano nel perimetro del Superbonus:
- interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica (Ecobonus);
- interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
- qualsiasi intervento, trainante e trainato, ammesso al Superbonus, inclusi quelli che interessano le strutture portanti e l’aspetto esterno degli edifici.
È da sottolineare che la CILA-S abilita anche l’esecuzione di ristrutturazioni edilizie pesanti, che incidono sulla struttura dell’immobile, a condizione che per tali lavori si usufruisca dei bonus fiscali previsti dall’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 e successive modifiche.
Infine, è importante sottolineare che la presentazione del modello CILA-S non comporta l’obbligo di asseverare lo stato legittimo dell’immobile (ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001).
La CILA in sanatoria: regolarizzare gli interventi
La CILA in sanatoria è uno strumento che consente di regolarizzare interventi edilizi già realizzati o in corso di realizzazione, che avrebbero richiesto la presentazione di una CILA prima dell’inizio dei lavori.
Quando la CILA viene inoltrata a lavori già iniziati si parla di CILA in sanatoria. La sua presentazione richiede:
- il pagamento di una sanzione amministrativa fino a 1.000 euro (con possibilità di riduzione ad alcune condizioni);
- la dimostrazione che gli interventi realizzati sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della sanatoria.
La CILA in sanatoria non può essere utilizzata per interventi che richiedono titoli abilitativi diversi, come il permesso di costruire o la SCIA.
Modulo CILA: come avviene la presentazione
La presentazione della CILA può essere fatta:
- dal proprietario;
- da un comproprietario, con il consenso degli altri proprietari;
- dall’usufruttuario o dal nudo proprietario;
- dal futuro acquirente qualora esista un contratto preliminare di compravendita che contenga l’esplicita autorizzazione del futuro venditore alla presentazione della pratica;
- dall’inquilino che utilizza l’immobile in base a un contratto di affitto a condizione che vi sia il consenso del proprietario dell’immobile.
I documenti da presentare variano a seconda del tipo di intervento da realizzare. I seguenti documenti costituiscono il contenuto minimo della CILA:
- comunicazione firmata;
- relazione tecnica di asseverazione sottoscritta del progettista;
- elaborati di progetto (stato di fatto, stato dopo i lavori e intra-operam);
- copia dei documenti di identità dei firmatari;
- documenti attestanti il versamento dei diritti;
- elaborati fotografici;
- dati dell’impresa esecutrice dei lavori;
- DURC dell’impresa esecutrice dei lavori.
La maggior parte dei Comuni ha implementato sistemi di presentazione telematica della CILA, spesso attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE). Per i Comuni che non vi hanno ancora provveduto occorre informarsi sulle modalità di invio previste (consegna manuale o invio tramite PEC).
Una volta presentata la CILA, i lavori possono iniziare immediatamente. La CILA non prevede una scadenza.
Controlli successivi alla CILA: poteri sanzionatori del Comune
Le verifiche comunali successive si configurano come un’eventuale attività di controllo, non vincolata a scadenze temporali predefinite e potenzialmente esercitabile anche a distanza di tempo.
L’amministrazione locale, in esito a tali controlli, è abilitata unicamente all’applicazione di sanzioni, senza facoltà di respingere la CILA presentata. Un’eccezione a tale principio si riscontra qualora dalle verifiche emerga la necessità di un titolo edilizio superiore, come il permesso di costruire, oppure si ravvisa una palese difformità dell’intervento rispetto alle normative urbanistiche vigenti.
Comunicazione di fine lavori CILA: un adempimento importante
La comunicazione di fine lavori (CFL) rappresenta l’atto formale con cui il responsabile dell’attività edilizia informa il Comune, tramite SUE, della data precisa di conclusione degli interventi.
Questo documento ufficiale certifica il completamento dell’opera e, sebbene non sempre obbligatorio per i lavori eseguiti con CILA, è fortemente raccomandato.
Costi CILA: quanto si spende per la presentazione
I costi per la CILA possono variare significativamente in base al Comune di riferimento e alla tipologia di intervento. In generale, le voci di spesa da considerare sono:
- diritti di segreteria chevariano a seconda del Comune;
- parcella del tecnico per l’asseverazione e la predisposizione della documentazione.