Codice contratti pubblici e digitalizzazione
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), pensato per rendere più efficiente il settore degli appalti, promuove la digitalizzazione in ogni sua fase, dalla programmazione alla conclusione dei lavori. Questo processo di digitalizzazione è stato ulteriormente rafforzato dal recente D.Lgs. n. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive. Queste modifiche, pur riguardando diversi aspetti delle procedure di appalto, pongono un’enfasi particolare sul processo di digitalizzazione, elemento chiave per la modernizzazione e la trasparenza del settore.
Codice appalti: adempimenti per le stazioni appaltanti
Il Codice degli appalti pubblici ha segnato una svolta importante nella digitalizzazione del settore delle costruzioni, evidenziando l’importanza delle metodologie e strumenti digitali che offrono garanzie di trasparenza, tempestività, efficienza e di sostenibilità delle opere pubbliche, senza dimenticare altri aspetti fondamentali come l’ottimizzazione delle risorse, i controlli sulla qualità dei lavori e la sicurezza dele maestranze impegnati nelle varie fasi del processo edilizio.
Sulla base di quanto disposto in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, entro il 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti sono tenute a dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili in grado di interagire con la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici al fine di assicurare parità di accesso ai dati e la massima trasparenza informativa.
Oltre a ciò, a partire dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come già previsto dal cosiddetto Decreto BIM, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione.
Tali adempimenti, finalizzati a promuovere una digitalizzazione completa ed efficace del settore degli appalti, rimangono pienamente in vigore, in quanto il decreto correttivo non ha introdotto alcuna modifica in merito.
I 12 principi generali alla base del Codice appalti pubblici
I due principi che guidano il Codice degli appalti sono quello del risultato e quello della fiducia, illustrati all’articolo 1 e articolo 2 del decreto legislativo.
In base al principio del risultato, le stazioni appaltanti sono chiamate ad eseguire le attività previste dal contratto e a gestire i lavori con la massima tempestività e al miglior rapporto qualità/prezzo, in funzione di altri principi, ossia quelli di concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità. Il principio della fiducia, invece, favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Oltre al principio del risultato e al principio di fiducia, il codice prevede anche altri principi fondamentali a cui sono dedicati i primi dodici articoli del decreto legislativo:
- principio dell’accesso al mercato;
- principio del criterio interpretativo e applicativo;
- principio di buona fede e di tutela dell’affidamento;
- principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;
- principio di auto-organizzazione amministrativa;
- principio di autonomia contrattuale;
- principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale;
- principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
- principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.
- rinvio esterno.
Codici degli appalti: il processo di digitalizzazione degli appalti
I due articoli che interesseranno direttamente i professionisti dell’edilizia e che meglio sintetizzano il cambiamento introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 e proseguito con il D.Lgs. n. 209/2024, sono l’articolo 41 (Livelli e contenuti della progettazione) e l’articolo 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni).
L’articolo 41 riduce a soli due livelli i servizi di ingegneria progettazione, ossia il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Si tratta di una scelta legata soprattutto al principio del risultato, che mira a semplificare le procedure e a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.
La progettazione così suddivisa è pensata per favorire:
- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo di suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
- l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
L’articolo 43, invece, si concentra sulla metodologia BIM ed è composto da 5 commi approfonditi nell’apposito Allegato I.9 che definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. L’uso di questi metodi e strumenti costituisce un parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’articolo 43 stabilisce che:
- a partire dal 1° Gennaio 2025 per le stazioni appaltanti scatta l’obbligo di utilizzare piattaforme aperte interoperabili su appalti con stima di costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti. Inoltre, il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l’importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro. Il Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici ha innalzato la soglia economica per l’obbligatorietà del BIM che era fissata, dal D.Lgs. 36/2023 a 1 milione di euro. Tale disposizione non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa sopra detti;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni anche al di fuori dei confini dell’obbligatorietà ma devono operare in conformità con le direttive contenute nell’Articolo 19 del Codice in merito ai “Principi e diritti digitali”;
- l’impiego della tecnologia BIM è subordinato all’uso di piattaforme interoperabili che si basano su formati aperti non proprietari. Questa scelta consente di garantire la libertà di concorrenza tra le aziende che forniscono i servizi e la libertà di scelta delle stazioni appaltanti, così da evitare l’instaurarsi di posizioni dominanti sul mercato.
Nuovo codice appalti pubblici: novità sulla gestione informativa digitale
Il decreto correttivo al Codice degli appalti ha apportato alcune precisazioni importanti sull’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) negli appalti pubblici, con particolare attenzione alla gestione della modellazione informativa.
Allegato I.9:
- priorità dei modelli informativi: viene chiarito che i modelli informativi (BIM) hanno la priorità contrattuale sui documenti tradizionali, a condizione che ciò sia tecnicamente possibile. In altre parole, il modello digitale diventa il riferimento principale per il contratto, superando i limiti dei documenti cartacei, laddove la tecnologia lo consente;
- modello AS-BUILT e collaudo: il modello “AS-BUILT” (come costruito) diventa parte integrante del collaudo dell’opera. L’affidatario deve consegnare i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione e una relazione specialistica che attesti la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto. L’organo di collaudo verifica questi adempimenti.
- modello informativo di cantiere: viene introdotto il concetto di modello informativo di cantiere, uno strumento che la stazione appaltante può richiedere per integrare le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento e associare le informazioni sulle lavorazioni alla variabile temporale (cronoprogramma dei lavori);
- contenuto delle relazioni specialistiche: viene definito il contenuto delle relazioni specialistiche sulla modellazione informativa sia in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) che in fase di progetto esecutivo, fornendo indicazioni chiare su cosa devono contenere questi documenti;
- integrazione con i CAM: viene prevista la possibilità di integrare i requisiti ambientali minimi (CAM) nella gestione informativa digitale, semplificando il rispetto di questi criteri attraverso l’utilizzo del BIM.
Codice dei contratti pubblici: un impulso alla digitalizzazione del settore
In conclusione, il quadro normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici, con le sue successive integrazioni e correttivi, si configura come un elemento chiave per la trasformazione digitale del settore delle costruzioni. L’adozione del BIM, insieme agli altri strumenti digitali menzionati, non solo ottimizza i processi e migliora la qualità delle opere, ma apre anche nuove prospettive per la collaborazione tra la stazione appaltante, le imprese e i professionisti del settore, favorendo un ecosistema più efficiente e sostenibile.