Una panoramica essenziale su cosa sono i DPI e a cosa servono in azienda
I dispositivi di protezione individuale rappresentano una componente fondamentale all’interno di qualsiasi strategia di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Per comprendere appieno che cosa sono i DPI, occorre fare riferimento all’art.74 del D.Lgs. 81/08, che li definisce come attrezzature destinate a essere indossate o tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
L’articolo 74 specifica inoltre che rientra nella medesima definizione ogni complemento o accessorio destinato allo scopo di proteggere il lavoratore.
La funzione primaria dei DPI è quella di intervenire sui rischi residui legati alla mansione specifica, operando — in linea con quanto stabilito dall’articolo 75 — su tutte quelle criticità che non possono essere del tutto azzerate mediante misure tecniche o organizzative.
In questo modo si garantiscono elevati standard di sicurezza sul lavoro e i DPI assolvono alla loro funzione di protezione dell’incolumità del personale durante le attività quotidiane.
La normativa di riferimento: DPI, il significato di un’ultima linea di difesa
La disciplina legislativa che regola l’impiego dei presidi antinfortunistici si sviluppa principalmente all’interno del Titolo III del D.Lgs. 81/08, dedicato all’uso delle attrezzature e dei presidi individuali.
Il testo normativo fissa i requisiti fondamentali dei dispositivi, i criteri per l’individuazione e gli obblighi specifici a carico di tutte le figure aziendali coinvolte.
In questa struttura preventiva, la legge stabilisce una priorità netta: la tutela del lavoratore deve avvenire in primo luogo attraverso i dispositivi di protezione collettiva, come ponteggi, reti di sicurezza o impianti di aspirazione, destinati a proteggere contemporaneamente una pluralità di soggetti in una determinata area.
Solo quando tali sistemi non risultano sufficienti a eliminare del tutto i pericoli si ricorre ai presidi personali.
Sul piano della fabbricazione e commercializzazione si inserisce invece il Regolamento UE 2016/425, recepito con D.Lgs. 17/2019, che definisce gli standard europei di sicurezza dei DPI e di conformità e salute per garantire prodotti sicuri all’interno del mercato aziendale.
Tipologie di dispositivi e categorie di DPI: come si classificano
Per distinguere le diverse tipologie di presidi antinfortunistici si fa riferimento a due criteri specifici stabiliti dalla legislazione vigente.
La classificazione principale è fissata dal Regolamento UE 2016/425, che suddivide i dispositivi in tre diverse categorie in base all’entità del rischio da cui devono proteggere.
La I categoria comprende i DPI destinati a proteggere da rischi minimi; la II categoria racchiude i presidi destinati a pericoli intermedi che non rientrano nelle altre due classi; la III categoria, infine, include i dispositivi destinati a salvaguardare da rischi gravi e danni irreversibili per la salute.
A questa suddivisione si affianca la classificazione funzionale prevista dall’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08, che organizza i dispositivi in base al distretto interessato, individuando la protezione per capelli, capo, occhi, mani, piedi e altre parti del corpo.
Questo doppio livello di classificazione permette di individuare il dispositivo più idoneo tenendo conto sia della gravità della minaccia sia dello specifico ambito di intervento quotidiano.
Valutazione dei rischi e DPI: cosa sono i presidi idonei e quali servono davvero
Una volta compreso cosa sono i dispositivi di protezione individuale e come si classificano, occorre passare al piano operativo per individuare quali siano i presidi effettivamente necessari in azienda.
Questo percorso inizia con la valutazione dei rischi in modo da stabilire i distretti corporei effettivamente esposti a pericolo durante lo svolgimento delle diverse mansioni.
Una volta mappate le aree da tutelare — dalle mani alle vie respiratorie —, l’analisi si sposta sulla stima della severità del danno potenziale, passaggio fondamentale per stabilire quale livello di protezione e quale categoria di DPI siano normativamente necessari.
Soltanto attraverso questo confronto tra l’entità della minaccia rilevata e le prestazioni offerte dal dispositivo si giunge alla selezione del presidio idoneo, ossia una dotazione in grado di abbattere il rischio residuo a livelli accettabili senza compromettere l’ergonomia o introdurre ulteriori intralci durante il lavoro.
DPI, sicurezza e conformità: cosa verificare al momento della scelta
La selezione dei presidi antinfortunistici rappresenta un momento cruciale nell’organizzazione della sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione esclusivamente dispositivi conformi alle norme vigenti, ossia rispondenti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dal Regolamento UE 2016/425.
In fase di acquisto e fornitura, questa conformità deve essere concretamente verificata attraverso la presenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità e della nota informativa redatta in lingua italiana.
Il quadro normativo fissa inoltre precise caratteristiche che i presidi devono possedere al momento della scelta: devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, devono tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori ed essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Qualora la presenza di più rischi renda necessario l’impiego simultaneo di più DPI, il datore di lavoro deve assicurarsi che tali dispositivi siano perfettamente compatibili tra loro e mantengano la propria efficacia senza creare ulteriori pericoli.
Gli obblighi gestionali e di manutenzione in capo al datore di lavoro
Completata la fase di scelta, scatta l’obbligo per il datore di lavoro di fornire gratuitamente a ciascun lavoratore i dispositivi idonei individuati. Tale fornitura deve avvenire sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, se presente, il medico competente, come prescritto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 81/08, tali presidi devono essere destinati a un uso personale; l’eventuale impiego condiviso è consentito solo in casi eccezionali e a condizione che vengano adottate misure igienico-sanitarie tali da evitare qualsiasi rischio per i diversi utilizzatori.
Sul datore di lavoro incombe inoltre l’obbligo di mantenere i dispositivi in efficienza e in buone condizioni igieniche attraverso manutenzioni, riparazioni e sostituzioni tempestive secondo le indicazioni della nota informativa del fabbricante.
E’ sempre il datore di lavoro a dover definire le condizioni d’uso dei DPI in base all’entità del rischio, alla frequenza dell’esposizione, alle caratteristiche del posto di ciascun lavoratore e alle prestazioni del dispositivo, assicurando che le dotazioni siano utilizzate soltanto per gli usi previsti.
Infine, rientrano tra i suoi compiti l’obbligo di fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e di stabilire procedure aziendali chiare per la consegna, la riconsegna e la custodia dei dispositivi stessi.
Gli obblighi e le responsabilità del lavoratore
A fronte delle disposizioni datoriali, il D.Lgs. 81/08 stabilisce all’articolo 78 precisi doveri a carico dei lavoratori.
Chi riceve un dispositivo di protezione individuale è tenuto prima di tutto a utilizzarlo in modo conforme alla formazione e all’addestramento ricevuti, seguendo le istruzioni operative aziendali.
I lavoratori devono aver cura delle dotazioni affidate, senza apportarvi modifiche o trasformazioni di propria iniziativa che potrebbero comprometterne la capacità protettiva.
Al termine dell’utilizzo, sussiste l’obbligo di riporre i presidi negli appositi spazi di custodia previsti dall’azienda e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto, malfunzionamento, evidente stato di usura o superamento dei termini di scadenza riscontrato nei dispositivi.
Namirial HSE: la gestione della sicurezza aziendale in un unico software modulare
La gestione dei DPI si inserisce nel più ampio sistema di adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08. In questo scenario integrato trova spazio Namirial HSE, il software per la gestione della sicurezza nelle medie e grandi aziende.
Progettato con tecnologia web responsive e disponibile On-premise ed in Saas, il software è utilizzabile in modo semplice e naturale su più dispositivi, così che le attività siano accessibili ai diversi stakeholders ovunque si trovino: amministratori, dipendenti, fornitori e appaltatori possono accedere alla propria area riservata, consultare le informazioni di loro competenza e comunicare sulla stessa piattaforma.
Il software è multilingua, consente la piena integrazione con il sistema informativo aziendale e mette a disposizione degli utenti abilitati una dashboard personalizzabile per il monitoraggio degli indicatori HSE e dei KPI di processo.
Namirial HSE è inoltre un software modulare. Il modulo Sicurezza, dedicato all’applicazione del D.Lgs. 81/08, si articola nel Modulo Valutazione dei Rischi, che permette di valutare sia i rischi generali sia quelli specifici di ogni singola attività lavorativa, e nel Modulo di Gestione del Sistema di Salute e Sicurezza, che copre ambiti come la formazione e informazione, la sorveglianza sanitaria, le manutenzioni e la gestione dei DPI, con la possibilità di conoscere in tempo reale a quali dipendenti sono stati consegnati e di gestirne scadenze e fabbisogni.
A questi si affianca il Modulo Audit, per gestire verifiche e controlli operativi in modo efficiente e personalizzato, mentre il servizio di firma elettronica consente di sottoscrivere i documenti generati dal software.
Valutazione dei rischi, adempimenti, controlli e documentazione dialogano così all’interno di un unico ambiente digitale, a supporto di una gestione della sicurezza strutturata e condivisa a tutti i livelli aziendali.








