Che cos’è il DEC? Ruolo e rapporto con il RUP
Il termine DEC, il cui significato è Direttore dell’Esecuzione del Contratto, indica la figura chiamata a garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici, verificando che opere, servizi o forniture rispettino le clausole contrattuali e la normativa.
La sua attività si inserisce nel quadro più ampio delle funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) assume un ruolo centrale in tutte le fasi dell’appalto: dalla progettazione fino all’esecuzione.
Normalmente è proprio il RUP a svolgere i compiti del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti. Tuttavia, questa regola generale, presenta delle eccezioni. Infatti, nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, espressamente individuati dalla norma, deve essere nominata una figura distinta.
Che differenza c’è tra RUP e DEC? Le due figure a confronto
La differenza più evidente tra le due figure sta nel fatto che il RUP ha la responsabilità generale dell’intero procedimento, mentre il DEC si concentra esclusivamente sulla fase esecutiva, esercitando coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile delle prestazioni contrattuali.
Il RUP e il DEC operano in stretta connessione, ma con ruoli diversi. Il primo mantiene la funzione di controllo strategico, mentre il secondo – fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP – agisce in autonomia tecnica, supervisionando che i servizi o le forniture siano conformi agli standard di qualità e ai tempi stabiliti.
Questa distinzione consente di separare il piano decisionale da quello operativo, riducendo il rischio di conflitti d’interesse e aumentando l’efficacia del controllo. In tal modo viene garantito un equilibrio tra la visione complessiva dell’appalto e la gestione concreta delle attività.
DEC: appalti soggetti all’obbligo di nomina
Il Codice Appalti stabilisce i casi in cui la presenza del DEC è necessaria. Si tratta delle seguenti ipotesi:
- prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- ragioni che riguardano l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
DEC: compiti e responsabilità principali
I compiti del DEC sono descritti nel dettaglio nell’art.31 dell’allegato II.14 del nuovo Codice Appalti. Tra i principali troviamo:
- coordinare e dirigere l’esecuzione del contratto, garantendo il rispetto dei tempi e delle clausole contrattuali. Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità;
- dare avvio all’esecuzione delle prestazioni e fornite all’esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
- redigere rapporti periodici per il RUP, documentando lo stato di avanzamento delle attività e segnalando tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- proporre modifiche o varianti, quando necessarie, corredandole da relazioni tecniche;
- comunicare tempestivamente eventuali contestazioni e redigere i relativi verbali;
- effettuare verifiche di conformità delle prestazioni, condizione indispensabile per autorizzare i pagamenti;
- accertare in contraddittorio con l’esecutore l’ultimazione delle prestazioni e, nei 5 giorni successivi, redigere il certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al RUP.
Il DEC, inoltre, si avvale sempre più di strumenti digitali di gestione informativa, come previsto dal nuovo Codice Appalti. L’utilizzo di piattaforme digitali non si limita solo a garantire una maggiore tracciabilità, ma mira anche a semplificare l’intero processo operativo.
DEC: nuovo Codice Appalti e requisiti richiesti per la nomina
I requisiti professionali richiesti al DEC non sono esplicitamente elencati nel Codice Appalti. Tuttavia, dato che è il Responsabile Unico del Progetto a svolgere solitamente questo ruolo, possiamo dedurre i requisiti del DEC basandoci su quelli del RUP.
Ricordiamo che il nuovo Codice Appalti ha introdotto criteri più rigorosi per il RUP, che deve possedere competenze tecniche e professionali adeguate alla complessità e all’importo dell’appalto, con requisiti che variano in base al tipo di contratto.
Per lavori e servizi di ingegneria e architettura è richiesta l’abilitazione professionale o un titolo di studio tecnico con esperienza specifica, mentre per contratti di lavori e concessioni, l’esperienza minima necessaria può arrivare fino a cinque anni, a seconda dell’importo.
Per i servizi e le forniture, il RUP deve avere un titolo di studio adeguato e un’esperienza professionale che va da uno a tre anni.
Inoltre, per i progetti più complessi, è richiesta un’esperienza di almeno cinque anni, una laurea specialistica e competenze di project management.
Il ruolo del DEC nell’appalto pubblico
Il ruolo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto va ben oltre la semplice supervisione tecnica. La sua funzione principale è quella di garante dell’esecuzione contrattuale, assicurando il pieno rispetto delle condizioni pattuite e l’alta qualità delle prestazioni.
Questa figura incide direttamente sulla fiducia nel sistema degli appalti e sull’efficienza della spesa pubblica. Attraverso le attività di verifica, controllo e documentazione, il DEC concretizza i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dal Codice Appalti.
Accanto a queste responsabilità di garanzia e controllo, è importante considerare anche le modalità concrete con cui il DEC può esercitare le proprie funzioni. Nei contratti di particolare importanza, la sua attività può essere supportata da assistenti con funzioni di direttore operativo, incaricati di coadiuvare la direzione e facilitare il monitoraggio delle prestazioni.
Inoltre, nei casi in cui la stazione appaltante non disponga di personale qualificato, la direzione dell’esecuzione può essere affidata a dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, garantendo comunque continuità e competenza nella gestione del contratto.
In questo modo si assicura che, anche nei contesti più complessi, la direzione dell’esecuzione mantenga continuità, competenza e capacità di garantire il buon esito del contratto.