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Dichiarazione di conformità impianti: normativa, obblighi e istruzioni pratiche

La dichiarazione di conformità impianti è il documento che certifica che la realizzazione, la manutenzione o la trasformazione degli impianti è stata eseguita nel rispetto delle leggi e delle norme tecniche vigenti.
Dichiarazione di conformità impianti: normativa, obblighi e istruzioni pratiche
Tempo di lettura: 7 minuti

Indice dei contenuti

Che cos’è la dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti (Di.Co.) è un documento obbligatorio rilasciato dall’impresa installatrice abilitata che attesta che la realizzazione di un nuovo impianto(elettrico, idrico, gas, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, radiotelevisivo, sollevamento, antincendio) o una sua modifica “a regola d’arte”, rispettando cioè le normative tecniche e di sicurezza vigenti come disposto dal D.M.37/2008.

La dichiarazione di conformità garantisce quindi la sicurezza degli impianti installati in un edificio, ed è fondamentale per l’agibilità e la vivibilità dell’immobile. Per questo motivo, deve essere sempre allegata agli atti di vendita per certificare la conformità dell’impianto alle leggi vigenti e l’uso di materiali idonei e sicuri.

A cosa serve la dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti serve a:

  • a garantire la sicurezza degli impianti installati rispetto ai principali rischi di incidente (cortocircuiti, fughe di gas, incendio);
  • ad attestare la regolarità di un impianto in virtù delle norme tecniche vigenti;
  • certificare l’installazione di nuovi impianti o successivi ampliamenti e modifiche straordinarie attuate per ottimizzare l’agibilità degli immobili.

Cosa contiene la dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti contiene:

  • dati anagrafici dell’impresa installatrice e del committente;
  • la descrizione dettagliata dell’impianto e dei materiali utilizzati;
  • riferimenti espliciti alle normative specifiche per quel tipo di impianto;
  • gli allegati tecnici (schemi, relazioni, certificati dei materiali).

Chi rilascia la dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti viene rilasciata da:

  • le imprese abilitate e iscritte alla Camera di Commercio;
  • le imprese installatrici e i fabbricanti (nel caso della Marcatura CE).

Quando serve la dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti viene è necessaria:

  • per l’installazione di nuovi impianti di qualsiasi tipologia;
  • per manutenzione straordinaria, modifiche o ampliamenti “a regola d’arte”;
  • per l’allaccio di nuove utenze e per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile;
  • per certificare la conformità degli impianti nella vendita o locazione dell’immobile.

Obbligatorietà della dichiarazione di conformità impianti e disposizioni del D.M. 37/2008

La dichiarazione di conformità (Di.Co.) è un documento fondamentale e obbligatorio che attesta la corretta esecuzione di un impianto a regola d’arte, di diverse tipologie. Gli obblighi, i requisiti e l’ambito di applicazione della dichiarazione di conformità degli impianti sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/2008).

1. Ambito di applicazione del D.M. 37/2008 per la dichiarazione di conformità impianti

Il D.M. 37/2008 si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (abitativa, industriale, commerciale, ecc.), e riguarda sia le installazioni interne che quelle collocate nelle relative pertinenze.

Le categorie di impianti per cui la Di.Co. è obbligatoria (Art. 1, comma 2) sono:

  • a) impianti elettrici (produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica), impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (incluse reti dati, telefonia, fibra ottica);
  • c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione degli ambienti interni;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
  • f) impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili);
  • g) impianti di protezione antincendio (idranti, estinzione automatica e manuale, rilevazione fumi, gas e incendio).

2. Obbligatorietà della Di.Co. (Art. 7) per la dichiarazione di conformità impianti

L’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità ricade sull’impresa installatrice abilitata al termine dei lavori. La Di.Co. è sempre necessaria in caso di:

  • installazione di un nuovo impianto;
  • trasformazione o ampliamento di un impianto esistente;
  • manutenzione straordinaria con modifiche sostanziali all’impianto (la Di.Co. Viene rilasciata anche per interventi parziali, in tal caso l’installatore certifica la conformità solo della modifica apportata all’impianto).

Obbligo del progetto di realizzazione o manutenzione impianti (Art. 5)

Per alcuni tipi di impianto, la Di.Co. deve essere accompagnata dal progetto redatto da un professionista iscritto agli albi (Ingegnere, Architetto, Perito industriale):

  • impianti elettrici in unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o per tutte le utenze condominiali e i locali a uso medico;
  • impianti di climatizzazione e riscaldamento con potenza termica utile superiore a 46,5 kW;
  • impianti gas complessi o per attività con rischio di incendio.

3. Requisiti dell’impresa installatrice per rilascio della dichiarazione di conformità (Art.3)

Il D.M. 37/2008 stabilisce che solo le imprese in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge possono eseguire i lavori e rilasciare la Di.Co.

  • l’impresa installatrice deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • l’impresa installatrice deve avere un Responsabile Tecnico (titolare, socio o dipendente) in possesso dei requisiti (diploma tecnico e comprovata esperienza o laurea in materie tecniche).

4. Gestione e deposito dei modelli dichiarazione di conformità impianti Di.Co. (Art. 8)

modelli di dichiarazione di conformità (Di.Co.) si trovano presso i professionisti abilitati e, per le copie depositate, sui portali telematici delle Camere di Commercio e SUAP comunali.

  • l’impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità al committente e presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune, via PEC o portale dedicato, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • la dichiarazione di conformità impianti, congiuntamente al progetto e allegati obbligatori, deve essere conservata dal proprietario e consegnata in caso di vendita, affitto o lavori successivi che coinvolgono l’immobile.

5. Conseguenze della mancanza di dichiarazione di conformità impianti (Art. 15)

La mancanza o non conformità della Di.Co. comporta conseguenze precise:

  • l’impresa che non rilascia la Di.Co. incorre in sanzioni amministrative che vanno da 100€ a 1.000€, inoltre sono previste sanzioni ben più pesanti in caso di installazione di impianti senza progetto, ove obbligatorio;
  • per il committente la mancanza della Di.Co. impedisce l’ottenimento del Certificato di Agibilità e può rendere nulle le clausole di vendita o locazione; in assenza della dichiarazione, il proprietario assume piena responsabilità civile e penale per i danni derivanti da un impianto non a norma.

Cosa contiene la dichiarazione di conformità impianti: modello ministeriale e allegati

La dichiarazione di conformità degli impianti (Di.Co.) non è un semplice certificato, piuttosto va intesa come un fascicolo completo composto da un documento principale (o modello ministeriale di dichiarazione di conformità)e da una serie di allegati tecnici obbligatori che ne determinano l’effettiva validità.

1. Documento principale (Modello ministeriale)

È il modulo di dichiarazione di conformità degli impianti nel quale l’installatore inserisce i dati anagrafici e progettuali fondamentali, nonché la propria responsabilità per il lavoro.

  • Dati dell’impresa: ragione sociale e sede, numero di partita IVA e nome del Responsabile Tecnico;
  • Dati del committente: nome, cognome e indirizzo di chi ha commissionato il lavoro;
  • Dati dell’immobile: indirizzo esatto e dati catastali (foglio, particella, subalterno);
  • Descrizione dell’intervento: specifica dettagliata sull’intervento eseguito (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria);
  • Norme di riferimento: indicazione delle norme tecniche applicate (es. CEI per l’elettrico, UNI per il gas).

2. Allegati obbligatori

Gli allegati completano la Di.Co. rendendola effettivamente valida e completa.

  • Progetto o Schema: se l’impianto supera certi limiti (es. >6kW elettrici) si redige il progetto firmato da un professionista, sotto tale soglia basta invece il solo schema d’impianto (disegno tecnico di come è stato realizzato) firmato dal responsabile tecnico dell’impresa;
  • Relazione tipologica dei materiali: elenco dettagliato dei componenti utilizzati (cavi, interruttori, caldaia, tubazioni), specificando marca, modello e marchi di sicurezza (es. marchio CE o IMQ);
  • Certificato di requisiti professionali: copia della visura camerale dell’impresa, che attesta che la sua regolare abilitazione allo svolgimento di quel tipo di lavori;
  • Riferimenti a certificazioni precedenti: se l’intervento riguarda solo una parte dell’impianto, bisogna citare la Di.Co. originale dell’intero sistema (se disponibile);
  • Istruzioni d’uso e manutenzione ordinaria: l’insieme di indicazioni dell’installatore e dei produttori per mantenere l’impianto in sicurezza nel tempo.

Dichiarazione conformità impianti (Di.Co.) vs. Dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)

Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008 (cioè prima del 27 marzo 2008) e di cui non si dispone della Di.Co. (o dichiarazione di conformità secondo la precedente Legge 46/1990), è possibile produrre e registrare una dichiarazione di rispondenza (detta anche Di.Ri.).

Se la dichiarazione di conformità standard prevista dal D.M. 37/2008 è obbligatoria per tutti gli impianti installati, modificati o ampliati a partire dal 2008, con la responsabilità della ditta installatrice, la dichiarazione di rispondenza Di.Ri. rispetta invece requisiti ben precisi:

  • è applicabile solo per gli interventi relativi ad impianti eseguiti tra il 1990 e il 2008, cioè per l’arco temporale di validità della Legge 46/1990;
  • funge da “sanatoria” in caso di mancanza o irreperibilità della dichiarazione di conformità dell’epoca, per garantire la conformità “a regola d’arte” degli impianti in virtù alle norme vigenti al momento dell’installazione;
  • viene rilasciata esclusivamente da tecnici specializzati e abilitati (Ingegneri, Architetti, Periti, iscritti al relativo albo professionale da almeno 5 anni) a seguito di un’accurata ispezione e prove strumentali.

A livello pratico, tuttavia, è emerso nel tempo un particolare “buco” normativo successivo al D.M. 37/2008, per il quale in assenza della Di.Co. dovuta alla negligenza delle imprese (mancata emissione della dichiarazione) o allo smarrimento o irreperibilità dei documenti depositati in Comune, tecnicamente, non ci sono i requisiti per procedere con la Di.Ri.

In questi casi, molto comuni nelle compravendite di immobili realizzati a cavallo tra il pre e post decreto – dunque con una situazione di conformità impianti al limite tra le vecchie e le nuove disposizioni di legge – l’unica soluzione pratica consiste nel contattare un’impresa abilitata, richiedendo la revisione dell’impianto specifico e relativa emissione di una nuova Di.Co. per attività di rifacimento o manutenzione straordinaria dell’intero sistema.

Che cos’è la dichiarazione CE di conformità, cosa contiene e chi firma

Mentre la dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) riguarda l’installazione di impianti negli edifici, la dichiarazione CE di conformità è invece il documento che riguarda i prodotti (macchine, dispositivi elettronici, ecc.) autorizzandone la Marcatura CE. Con il rilascio di questo documento, il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto (es. una caldaia o un pezzo specifico per caldaiesoddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee vigenti e applicabili.

A) Cosa contiene la dichiarazione CE (vedi Decisione 768/2008/CE)

  • Identificazione del prodotto: nome commerciale, tipo, modello, lotto o numero di serie (per garantire la rintracciabilità);
  • Dati del fabbricante: ragione sociale e indirizzo completo (ed eventualmente del suo mandatario nell’UE, se localizzato in un continente diverso);
  • Dichiarazione di responsabilità: riferimento esplicito e firmato all’assunzione della responsabilità legale della dichiarazione;
  • Elenco delle direttive, regolamenti e norme: elenco completo e dettagliato delle leggi europee a cui il prodotto è conforme, nonché alle norme tecniche specifiche (EN, ISO) utilizzate in fase di progettazione;
  • Organismo notificato (quando previsto): se è intervenuto un ente esterno per i test sul prodotto, vanno altresì indicati nome, numero identificativo ed estremi del certificato rilasciato;
  • Dati del firmatario: luogo, data, nome, cognome e funzione aziendale della persona fisica che firma per conto dell’impresa fabbricante.

B) Chi firma la dichiarazione CE

  • Fabbricante: il soggetto principale che firma, di solito a carico del Rappresentante Legale dell’impresa o di una figura con ruoli manageriali delegata;
  • Importatore: se il prodotto è fabbricato fuori dall’Unione Europea e il produttore non ha un rappresentante diretto nell’UE, l’importatore si assume le responsabilità del fabbricante e deve assicurarsi che la dichiarazione sia presente e corretta (o redigerla a proprio nome, se immette il prodotto sul mercato con il proprio marchio);
  • Mandatario: figura residente nell’UE incaricata formalmente dal fabbricante extra-europeo di espletare compiti relativi alla marcatura CE, compresa la firma della dichiarazione.

Per fare un esempio pratico, relativamente all’installazione di una nuova caldaia, alla fine dell’intervento eseguito dall’impresa installatrice verranno rilasciati due documenti:

  • la dichiarazione di conformità CE, redatta e firmata dal produttore (contenuta nel manuale tecnico della caldaia);
  • la dichiarazione di conformità Di.Co. della caldaia, redatta e firmata dall’impresa o dal professionista incaricato dell’installazione (certifica la corretta esecuzione).

CPI Win Impianti di Namirial, software di progettazione conforme di impianti antincendio

Nella continua ricerca di garanzie per la sicurezza degli edifici, la progettazione degli impianti antincendio (rientranti nella categoria del D.M. 37/2008) rappresenta una sfida tecnica che richiede precisione assoluta propedeutica al rilascio di una dichiarazione di conformità Di.Co. valida e sicura.

CPI Win Impianti di Namirial è la soluzione software di punta per i professionisti che devono dimensionare e certificare sistemi di estinzione complessi, assicurando il rispetto delle rigorose normative tecniche nazionali e internazionali. Grazie alla sua interfaccia intuitiva in ambiente grafico MEP e ad un motore di calcolo potente, il software trasforma la complessità normativa in un flusso di lavoro trasparente e integrato, riducendo il rischio di errori formali o strutturali che potrebbero compromettere l’agibilità dell’immobile o la sicurezza.

Tra le principali funzionalità del software:

  • calcolo idraulico avanzato per il dimensionamento di reti a idranti (UNI 10779) e sprinkler (UNI EN 12845), utilizzando le formule di Hazen-Williams o Darcy-Weisbach per garantire la corretta portata e pressione;
  • progettazione 3D e BIM per la modellazione tridimensionale dell’impianto, facilitando il coordinamento spaziale con gli altri impianti dell’edificio;
  • vasta libreria di componenti BIM con accesso a database aggiornati di tubazioni, valvole, gruppi di pompaggio e terminali di erogazione dei principali produttori;
  • generazione automatica della documentazione, della relazione tecnica illustrativa, del computo metrico e degli schemi funzionali, elementi indispensabili come allegati tecnici alla Di.Co.;
  • verifica normativa rispetto agli standard internazionali NFPA e FM Global, oltre alle norme UNI EN vigenti in Italia e alle disposizioni di legge.

Con CPI Win Impianti, parte della vasta gamma di soluzioni tecnologiche per l’edilizia di Namirial, puoi progettare agilmente e senza errori tutti gli impianti antincendio da installare presso un immobile, semplificando l’iter burocratico e assicurando che la “regola dell’arte” prescritta dal legislatore ai fini della dichiarazione di conformità degli impianti sia supportata da dati tecnici oggettivi, a tutela della responsabilità civile e penale sia del progettista sia dell’installatore.

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