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Prezzario nazionale dei lavori pubblici: cos’è, come funziona e a cosa serve

Il Prezzario nazionale dei lavori pubblici, istituito dalla Legge di Bilancio 2026, definisce i parametri standard per i costi e la sostenibilità economica degli appalti.
Prezzario nazionale dei lavori pubblici: cos'è, come funziona e a cosa serve
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L’evoluzione degli appalti: verso il Prezzario nazionale dei lavori pubblici

La determinazione e il monitoraggio dei costi per le opere pubbliche seguono oggi un nuovo assetto strutturale attraverso l’istituzione del Prezzario nazionale.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, nasce per superare le frammentazioni territoriali e le criticità emerse con le recenti fluttuazioni dei mercati, offrendo ai professionisti e alle stazioni appaltanti un riferimento certo e aggiornato.

Non si tratta solo di una banca dati dei prezzi, ma di un perno centrale attorno a cui ruotano la sostenibilità dei quadri economici e l’equilibrio contrattuale degli appalti.

Attraverso l’istituzione di un Osservatorio dedicato e di nuovi meccanismi di revisione automatica, la norma punta a stabilizzare il settore, garantendo che ogni fase dell’opera — dalla fattibilità tecnica alla contabilizzazione finale — sia supportata da stime congrue e metodologie omogenee.

Cos’è il Prezzario dei lavori pubblici

Il Prezzario nazionale si configura come lo strumento tecnico-normativo di riferimento per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni negli appalti di lavori.

La sua introduzione risponde a precise finalità di interesse pubblico individuate dal legislatore:

  • garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale;
  • promuovere condizioni di equilibrio contrattuale;
  • assicurare la sostenibilità economica delle opere nel medio e lungo periodo;
  • coordinare la definizione dei prezzari regionali e dei prezzari speciali (art. 41, comma 13, del Codice dei contratti).

La norma stabilisce che il documento non sia un listino statico, ma un sistema dinamico aggiornato con cadenza annuale in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023.

La sua funzione principale è quella di indicare le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, parametrate in base al contesto di riferimentoall’oggetto dell’appalto e alle specifiche condizioni di esecuzione.

In tal senso, il documento nazionale non si sostituisce al singolo prezzario regionale, ma ne orienta la redazione definendo i perimetri economici entro cui muoversi. Ne consegue un vincolo procedurale per gli enti territoriali e le stazioni appaltanti: nell’esercizio della propria autonomia, esse hanno l’onere di motivare esplicitamente ogni eventuale scostamento dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal Prezzario nazionale.

Come funziona: l’iter di adozione e il ruolo dell’Osservatorio

L’adozione del primo Prezzario nazionale è prevista entro la fine di giugno 2026 (180 giorni dall’entrata in vigore della norma), tramite un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e previo parere della Conferenza Unificata.

Il fulcro operativo di questo sistema è l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e composto da un numero massimo di dieci esperti. Per ogni singolo incarico è previsto un compenso annuo non superiore a 50.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione.

L’organismo svolge funzioni determinanti per i professionisti e le stazioni appaltanti:

  • monitoraggio e analisi: raccoglie e confronta i dati sui costi e sulle dinamiche di mercato territoriali per promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari;
  • verifica di congruità: verifica a campione l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi nei contratti di importo superiore a 100 milioni di euro e rilascia pareri non vincolanti sulla congruità dei costi nei progetti di fattibilità finanziati dallo Stato o dall’UE;
  • coordinamento tecnico: opera in raccordo con il tavolo di coordinamento e i soggetti istituzionali competenti, assicurando la condivisione di dati e metodologie con la Ragioneria Generale dello Stato e le Regioni.

L’Osservatorio, che può operare anche tramite convenzioni con università e istituti di formazione, garantisce così che il Prezzario non sia solo un riferimento statico, ma un sistema supportato da una costante attività di verifica della coerenza e della congruità economica degli interventi.

Un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, definirà le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e i criteri per la pubblicazione dei rapporti di monitoraggio.

Pareri di congruità sui PFTE: un nuovo presidio tecnico

Una rilevante novità per progettisti e stazioni appaltanti consiste nella facoltà di sottoporre all’Osservatorio, su iniziativa dell’ente appaltante, i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).

Questa procedura riguarda specificamente le opere pubbliche non inserite in contratti di programma e le opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, con risorse statali o dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ottenere un parere preventivo sulla congruità dei costi.

Sebbene tale parere abbia natura non vincolante, esso assume un rilievo strategico poiché può essere considerato per definire le priorità nell’accesso ai contributi.

In concreto, la norma introduce un presidio tecnico volto a stabilizzare il quadro economico già nelle prime fasi della progettazione. Intervenire in questa sede permette di prevenire sottostime dei costi che, in corso d’opera, darebbero luogo a varianti suppletive, contenziosi o criticità nella copertura finanziaria, garantendo così una maggiore solidità e affidabilità alla pianificazione degli investimenti pubblici.

La revisione dei corrispettivi dal 2026: il superamento dell’emergenza

A partire dal 1° gennaio 2026, e fino alla conclusione dei cantieri, il calcolo degli Stati di Avanzamento dei lavori, relativi alle lavorazioni dal 1° gennaio 2026, dovrà essere eseguito utilizzando i prezzari predisposti annualmente dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo.

Tale regime di protezione economica interessa la platea degli appalti ancorati alla normativa pre-vigente (D.Lgs. 36/2023), a condizione che le offerte siano state trasmesse entro la data spartiacque del 30 giugno 2023.

maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:

  • per gli appalti più datati, con offerte presentate entro il 31/12/2021, nella misura del 90%;
  • per i contratti sottoscritti tra l’1/1/2022 e il 30/06/2023 nella misura dell’80%.

A completare il quadro è previsto un censimento capillare gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: entro 90 giorni, infatti, verranno mappati tutti gli interventi soggetti a questo regime, definendo cronoprogrammi e disponibilità di cassa in un archivio nazionale che sarà oggetto di revisione annuale.

Reintegro delle risorse e clausole di salvaguardia economica

Il legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo di monitoraggio prudenziale che impone alle stazioni appaltanti di attivarsi non appena l’utilizzo o l’impegno delle somme disponibili per la revisione prezzi raggiunga la soglia dell’80%.

In tali circostanze, per reintegrare le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, gli enti possono ricorrere a misure correttive incisive, quali la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente, oppure ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

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