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Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi: norme, misure e procedure essenziali

Le linee guida 2025 aggiornano norme e misure per la prevenzione incendi negli impianti fotovoltaici, con prescrizioni tecniche, regole di manutenzione e chiarimenti operativi.
Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi: norme, misure e procedure essenziali
Tempo di lettura: 5 minuti

Indice dei contenuti

Nuove linee guida per la sicurezza antincendio

Gli impianti fotovoltaici sono oggi parte integrante di edifici civili, industriali, commerciali e rurali.

La loro diffusione capillare ha reso necessario un aggiornamento delle misure di prevenzione incendi, culminato nella pubblicazione della Nota n. 14030 del 1° settembre 2025, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato le nuove linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici. Queste disposizioni sostituiscono le precedenti indicazioni contenute nella Nota n.1324 del 2012.

L’aggiornamento risponde alla crescente complessità degli impianti fotovoltaici moderni, che oggi includono sistemi di accumulo (ad esempio, batterie per impianti fotovoltaici), dispositivi di controllo remoto e integrazioni con pompe di calore. Queste evoluzioni tecnologiche introducono nuove variabili di rischio che richiedono una gestione antincendio più precisa.

Le linee guida 2025 forniscono quindi un quadro tecnico uniforme, capace di garantire sicurezza e continuità operativa anche in presenza di impianti complessi.

Campo di applicazione e ambito normativo

Le nuove linee guida si applicano agli impianti con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, incorporati con edifici soggetti a controllo o a servizio delle stesse. In particolare si tratta degli impianti:

  • incorporati nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali e rurali;
  • installati su pergole, tettoie e pensiline pertinenti a questi edifici;
  • ubicati su pensiline indipendenti (come nel caso delle coperture dei parcheggi), se la loro presenza interferisce con le attività soggette alla normativa antincendio.

Sono esclusi dal campo di applicazione delle linee guida:

  • gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie o pensiline;
  • gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
  • gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette e se tali edifici non rientrano tra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
  • gli impianti a concentrazione solare installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.

Le indicazioni contenute nelle linee guida possono servire da utile riferimento anche per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di impianti fotovoltaici in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il rischio aggiuntivo e gli obiettivi di sicurezza antincendio

L’installazione di impianti fotovoltaici è generalmente considerata una modifica sostanziale delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la quale può comportare un aggravio del rischio di incendio.

L’impianto può costituire un’ulteriore sorgente di innesco o aggravare la propagazione di un incendio, ostacolando le operazioni di controllo e spegnimento o interferendo con i sistemi di evacuazione di fumo e calore.

La normativa impone che la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti mirino al rispetto dei requisiti di base del regolamento (UE) n.305/2011 e, in particolare, al raggiungimento di specifici obiettivi di sicurezza antincendio.

Tali obiettivi includono:

  • la riduzione della probabilità di innesco da parte del generatore fotovoltaico o delle parti in tensione;
  • la limitazione della propagazione dell’incendio, sia esso originato internamente o esternamente;
  • la limitazione delle conseguenze su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;
  • la prevenzione di situazioni in cui, in caso di incendio, la caduta di componenti dell’impianto possa compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.

Tutta la progettazione deve partire da un’accurata valutazione del rischio di incendio, per la quale documenti come il rapporto tecnico internazionale IEC TR 63226 possono fungere da utile riferimento.

Se l’installazione:

  • comporta un aggravio del rischio d’incendio, è obbligatorio procedere con una nuova valutazione e la presentazione del progetto ai Vigili del Fuoco (per le attività di Categoria B e C);
  • non comporta alcun aggravio del rischio, è sufficiente presentare una SCIA antincendio.

Cosa cambia per i progetti in corso: i chiarimenti sulla disciplina transitoria

La circolare n.146468 del 10 settembre 2025 ha chiarito che le nuove disposizioni non si applicano a quei soggetti che, alla data del 1° settembre 2025, avevano già avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici: tali interventi possono continuare a seguire le norme precedenti del 2012.

Rientrano tra le procedure già avviate:

  • l’attivazione di procedure previste dal DPR 151/2011;
  • la presentazione di SCIA o CILA al Comune o altre istanze agli organi competenti;
  • la sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
  • il completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  • l’avvio dei lavori di installazione;
  • l’ottenimento e l’accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
  • la disponibilità di documentazione probatoria recante data certa.

Misure tecniche di sicurezza e prevenzione: aggiornamenti 2025

Le linee guida 2025 definiscono una serie di misure di prevenzione e protezione antincendio che coprono l’intero ciclo di vita dell’impianto: progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

Le principali riguardano:

  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio: i moduli devono rispettare le norme CEI EN IEC 61730 e non devono essere installati in aree con rischio di atmosfere esplosive;
  • aerazione e ventilazione: è necessario evitare il surriscaldamento di inverter o convertitori DC-DC, che devono essere collocati in spazi ventilati o compartimenti con resistenza al fuoco minima REI/EI 30 con accesso direttamente dall’esterno o dall’interno tramite porta tagliafuoco. È inoltre necessario assicurare una corretta circolazione d’aria intorno all’inverter per evitare surriscaldamenti;
  • reazione e resistenza al fuoco: è fondamentale evitare di installare gli impianti fotovoltaici sopra o adiacenti a superfici con inadeguato comportamento al fuoco. L’impianto potrebbe fungere da innesco per queste superfici o facilitare la propagazione dell’incendio all’edificio. Le strutture portanti interessate devono essere correttamente dimensionate, verificate e documentate in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti;
  • compartimentazione: i pannelli fotovoltaici devono essere organizzati in sottoinsiemi con dimensioni massime non superiori a 20 metri per lato, separati tra loro da percorsi di servizio larghi almeno 2 metri e con una fascia di rispetto di almeno 1 metro dal limite della copertura;
  • controllo di fumi e calore: l’ubicazione di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico (pannelli, condutture elettriche, inverter, quadri e altri apparati) deve essere pianificata per non ostacolare il corretto funzionamento e la manutenzione dei sistemi per l’evacuazione del fumo e del calore (EFC);
  • sezionamento di emergenza: ogni impianto deve disporre di un dispositivo di sezionamento chiaramente segnalato e facilmente accessibile per i soccorritori.

Impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore

Le linee guida riconoscono e disciplinano anche la presenza dei sistemi di accumulo elettrochimico (BESS), che si integrano sempre più frequentemente con impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore.

La presenza di sistemi di accumulo statico a supporto dell’impianto fotovoltaico impone al progettista l’obbligo di effettuare una specifica valutazione del rischio di incendio ed esplosione, in base a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012.

La circolare DCPREV 21021 del 23 dicembre 2024 costituisce un utile riferimento tecnico per la progettazione degli impianti fotovoltaici con accumulo di energia elettrica, individuando le misure di sicurezza da adottare per garantire la protezione contro il rischio termico e la propagazione di incendi.

È esclusa da questa definizione la presenza di UPS, utilizzati solo come sistemi di continuità in caso di mancanza di rete.

Impianti fotovoltaici: manutenzione e verifiche di sicurezza

Le manutenzioni degli impianti fotovoltaici, essenziali per la sicurezza antincendio, devono essere annotate nel registro dei controlli e delle manutenzioni previsto dal D.M. 1/9/2021.

Le attività di manutenzione condotte sugli impianti fotovoltaici devono essere riportate nel registro delle attrezzature antincendio di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.

Devono essere documentati:

  • lo stato iniziale dell’impianto;
  • la presenza di moduli con microfratture, danni evidenti o fenomeni di dilatazione anormale;
  • eventuale condensa all’interno dei moduli;
  • la presenza di ombreggiamenti significativi e il programma di controllo relativo;
  • gli interventi di revamping con sostituzione di moduli e/o inverter;
  • il piano di pulizia periodica dell’impianto;
  • la presenza di sistemi di monitoraggio in continuo;
  • la registrazione degli interventi effettuati e la pianificazione di quelli futuri;
  • le caratteristiche planimetriche dell’impianto in funzione degli accessi per le operazioni di manutenzione o di spegnimento.

Ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto, e comunque ogni due anni, devono essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e serraggio e alla presenza di ombreggiamenti diffusi o localizzati (hot spot).

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