Decreto Requisiti Minimi 2025: che cosa stabilisce
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. 28 ottobre 2025) aggiorna in modo significativo il quadro normativo introdotto dal D.M. 26 giugno 2015, modificando criteri di calcolo, verifiche energetiche e requisiti tecnici applicabili agli edifici di nuova costruzione e agli interventi sugli edifici esistenti.
L’entrata in vigore delle nuove regole è fissata al 3 giugno 2026 e coinvolge direttamente progettisti, certificatori energetici, direttori lavori e tecnici impegnati nella redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e della relazione tecnica ex Legge 10.
Le modifiche principali riguardano il calcolo dei ponti termici, l’utilizzo delle superfici lorde, l’aggiornamento dell’edificio di riferimento, i nuovi obblighi per sistemi di automazione BACS (Building Automation and Control Systems) e per la mobilità elettrica (posti per auto a batteria e infrastrutture di ricarica) e la revisione delle verifiche energetiche nelle ristrutturazioni.
Cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025
Il D.M. 28 ottobre 2025, altresì detto Decreto Requisiti Minimi 2025, aggiorna integralmente gli Allegati 1 e 2 di quello del 2015, introducendo nuove metodologie di calcolo e nuovi parametri prestazionali. Tra le principali novità operative figurano:
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici
- utilizzo obbligatorio delle superfici esterne lorde nei calcoli energetici
- revisione delle verifiche sul coefficiente H’T
- aggiornamento delle norme UNI/TS 11300
- nuovi obblighi per sistemi BACS negli edifici non residenziali
- integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
- aggiornamento delle regole per ampliamenti, recuperi volumetrici e cambi d’uso.
Il decreto, inoltre, modifica il concetto di edificio di riferimento, rendendo più dettagliato il confronto tra edificio reale e edificio target.
Ponti termici: verifiche più dettagliate e nuovi parametri
Una delle modifiche più rilevanti del Decreto Requisiti Minimi 2025 riguarda la gestione dei ponti termici. Il nuovo Allegato 1 introduce infatti la valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento, con riferimento alle norme UNI EN ISO 10211 e UNI EN ISO 13788.
La novità interessa soprattutto:
- edifici di nuova costruzione;
- demolizioni e ricostruzioni;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello.
Viene introdotta la Tabella 5-bis, contenente i coefficienti lineici Ψ relativi ai principali ponti termici, tra cui:
- balconi
- davanzali
- spalle
- architravi
- cassonetti.
Le lunghezze dei ponti termici dell’edificio di riferimento devono coincidere con quelle dell’edificio reale. Questo comporta verifiche più aderenti al comportamento energetico effettivo dell’involucro.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello cambia anche la verifica di trasmittanza: il valore limite deve considerare i ponti termici presenti nelle porzioni interessate dall’intervento.
L’impatto operativo è significativo sia sull’APE (Attestato di Prestazione Energetica) sia sulla Relazione ex Legge 10, perché il nuovo metodo può modificare il confronto con l’edificio di riferimento e quindi la classificazione energetica finale.
Superfici lorde obbligatorie nei calcoli energetici
Il decreto chiarisce in modo esplicito che le verifiche energetiche devono essere eseguite utilizzando le superfici lorde. Nel precedente quadro normativo mancava una definizione univoca, con conseguenti differenze interpretative tra superfici nette e superfici lorde.
Dal 3 giugno 2026:
- i calcoli energetici devono fare riferimento alle superfici esterne lorde;
- le verifiche diventano più uniformi;
- il confronto con l’edificio di riferimento risulta più coerente.
Il D.M.28 ottobre 2025 precisa inoltre che le trasmittanze delle strutture controterra devono includere l’effetto termico del terreno.
L’introduzione delle superfici lorde, insieme alla contabilizzazione dettagliata dei ponti termici, modifica in modo concreto i risultati delle verifiche energetiche e l’approccio progettuale.
Nuove regole per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 aggiorna anche la classificazione degli interventi edilizi e le relative verifiche. Restano confermate le categorie di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione importante di primo livello
- ristrutturazione importante di secondo livello
- riqualificazione energetica.
Cambiano però diversi criteri applicativi.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Nelle ristrutturazioni edilizie importanti di secondo livello, viene eliminata la verifica del coefficiente globale di scambio termico H’T. La verifica della trasmittanza deve invece considerare i ponti termici, utilizzando i coefficienti lineici previsti dalle nuove tabelle del decreto.
La novità introdotta dal testo normativo semplifica le verifiche sugli involucri ampiamente vetrati, dove il controllo dell’ H’T risultava spesso critico.
Riqualificazioni energetiche
Nelle riqualificazioni energetiche, la verifica della trasmittanza media continua a essere eseguita sulle sole porzioni interessate dall’intervento, senza includere l’effetto dei ponti termici.
Il decreto chiarisce chela sostituzione di una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione non costituisce cambio di tipologia di generatore.
Per la sostituzione dei serramenti viene prevista, in alcuni casi, la possibilità di utilizzare una relazione tecnica semplificata o documentazione sostitutiva basata sulla dichiarazione dell’impresa e sulla marcatura CE.
Edificio di riferimento: come cambia il modello di confronto
Il Decreto RequisitiMinimi 2025 aggiorna in modo sostanziale il modello dell’edificio di riferimento. L’edificio di riferimento continua a essere definito come un edificio identico a quello reale per:
- geometria
- orientamento
- destinazione d’uso
- ubicazione
- condizioni al contorno.
Cambiano però i parametri prestazionali utilizzati nel confronto. Tra le principali modifiche:
- eliminazione delle precedenti fasi transitorie;
- mantenimento dei soli limiti più restrittivi;
- introduzione esplicita dei ponti termici nel modello;
- revisione delle verifiche sul parametro H’T;
- aggiornamento dei parametri impiantistici.
Per i sistemi di regolazione dell’illuminazione il riferimento normativo diventa la UNI EN ISO 52120-1, che sostituisce la UNI EN 15232.
BACS obbligatori negli edifici non residenziali
Dal 3 giugno 2026 gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi BACS di classe B o superiore. L’obbligo si applica:
- alle nuove costruzioni;
- alle ristrutturazioni importanti;
- ad alcune riqualificazioni energetiche.
La conformità deve essere verificata secondo la UNI EN ISO 52120-1. L’installazione è richiesta solo quando il tempo di ritorno semplice dell’investimento risulta inferiore a sei anni.
Il decreto introduce inoltre l’obbligo di dispositivi autoregolanti della temperatura ambiente in caso di sostituzione del generatore.
D.M. Requisiti Minimi 2025: le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
Il nuovo decreto rafforzagli obblighi relativi alla mobilità elettrica. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni importanti, si introducono prescrizioni specifiche per:
- infrastrutture di canalizzazione
- predisposizione dei punti di ricarica
- numero minimo di stalli serviti.
Gli obblighi variano in funzione della destinazione d’uso e della tipologia di parcheggio.
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con più di 10 posti auto, la canalizzazione deve essere prevista per tutti gli stalli. Per gli edifici non residenziali vengono introdotti obblighi progressivi anche sugli edifici esistenti dotati di parcheggi.
Nuove regole per ampliamenti e cambi di destinazione d’uso
Il decreto chiarisce diversi aspetti relativi agli ampliamenti e ai recuperi volumetrici. Sono assimilati a nuova costruzione:
- recuperi di volumi precedentemente non climatizzati;
- cambi di destinazione d’uso con climatizzazione;
- ampliamenti superiori al 15% del volume esistente oppure oltre 500 m³.
Se l’ampliamento rimane sotto tali soglie, l’intervento non è assimilato a nuova costruzione ma deve rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche.
Il D.M. 28 ottobre 2025 introduce inoltre una distinzione nel calcolo del volume ampliato: negli impianti centralizzati il riferimento è l’intero edificio, mentre negli impianti autonomi il riferimento è la singola unità immobiliare.
Decreto Requisiti Minimi 2025: effetti su APE e Relazione Legge 10
Le modalità di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica non cambiano formalmente dal 3 giugno 2026, perché le linee guida nazionali APE restano quelle del 2015. Tuttavia il nuovo quadro metodologico modifica diversi parametri di calcolo e può influenzare le prestazioni energetiche complessive, il confronto con l’edificio di riferimento e la classe energetica finale.
Gli effetti più rilevanti derivano da:
- contabilizzazione dei ponti termici
- utilizzo delle superfici lorde
- nuovi fattori di conversione
- aggiornamento delle norme tecniche
- revisione delle verifiche H’T.
Anche la Relazione ex Legge 10 deve recepire le nuove verifiche, con particolare attenzione a:
- dati geometrici
- ponti termici
- trasmittanze
- verifiche prestazionali
- parametri impiantistici
- aggiornamento delle norme UNI.
Aggiornamento delle norme tecniche e metodologia di calcolo
Il decreto aggiorna i riferimenti normativi utilizzati per il calcolo della prestazione energetica. Oltre alle UNI/TS 11300 già previste, vengono introdotte:
- UNI/TS 11300-5 per il calcolo dell’energia primaria e della quota FER;
- UNI/TS 11300-6 per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- UNI EN 15193 per l’illuminazione.
Per il teleriscaldamento e la cogenerazione viene inoltre introdotto il metodo di Carnot per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria.
Il nuovo approccio consente una rappresentazione più aderente dell’energia effettivamente utilizzata e può influenzare il risultato della classificazione energetica.
Quando entra in vigore il Decreto Requisiti Minimi 2025
Il D.M. 28 ottobre 2025, noto come Decreto Requisiti Minimi 2025, entra in vigore il 3 giugno 2026.
Da tale data il nuovo quadro normativo sostituisce le disposizioni operative del D.M. 26 giugno 2015 per quanto riguarda:
- metodologie di calcolo
- requisiti minimi energetici
- verifiche progettuali
- edificio di riferimento
- prescrizioni tecniche per involucro e impianti.
Per tecnici progettisti e certificatori energetici, il decreto rappresenta un aggiornamento sostanziale delle modalità di verifica e modellazione energetica degli edifici, con effetti diretti sulla progettazione dell’involucro edilizio, sulla documentazione tecnica e sulla valutazione della prestazione energetica.



