Prevenzione incendi 2026: scadenze per scuole e ospedali

Dal decreto del 31 marzo 2026 alle nuove proroghe per gli ospedali: tutte le scadenze antincendio di scuole, asili nido e strutture sanitarie e come CPI Win Attività aiuta a gestirle con controlli normativi e relazione tecnica.

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Scadenze Antincendio 2026: il nuovo quadro normativo

Il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, è stato firmato il 31 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026. È in vigore dal 9 aprile 2026.

Il provvedimento dà attuazione all’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 202/2024 (convertito dalla L. 15/2025), che prevede due elementi:

  • le misure gestionali di mitigazione del rischio da applicare fino al completamento dei lavori;
  • scadenze differenziate per completare l’adeguamento per fasi successive.

Il termine generale per l’adeguamento antincendio di scuole, asili e strutture dell’alta formazione resta il 31 dicembre 2027.

Edifici scolastici: SCIA parziale e SCIA finale

L’adeguamento degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola non ancora adeguati si articola in due fasi.


Fase 1, entro l’8 gennaio 2027 (nove mesi dalla pubblicazione). Va presentata al Comando dei Vigili del Fuoco una SCIA parziale (art. 4 del D.P.R. 151/2011), che attesti almeno l’attuazione dei seguenti punti del D.M. 26 agosto 1992:

  • 7.0 (generalità);
  • 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o di allarme);
  • 8 (sistemi di allarme);
  • 9.2 (estintori);
  • 10 (segnaletica di sicurezza);
  • 12 (norme di esercizio).


Fase 2, entro il 31 dicembre 2027. Devono essere attuate tutte le restanti disposizioni del D.M. 26 agosto 1992 e presentata la SCIA finale, che attesta il completo adeguamento.
Il decreto consente anche di adeguarsi con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 7 agosto 2017) o con un progetto approvato in deroga. L’obbligo di presentare la SCIA entro nove mesi resta, e deve attestare almeno l’attuazione di queste misure:

  • S.10.4 (soluzioni progettuali);
  • S.10.6.1 (impianti elettrici);
  • S.4.5.9 (segnaletica d’esodo e orientamento);
  • S.6, livello di prestazione II (controllo dell’incendio);
  • S.5 e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
  • segnaletica di sicurezza, ove prevista;
  • S.7, livello di prestazione II (rilevazione e allarme), ove previsto.

Misure gestionali di mitigazione del rischio incendio

Fino al completamento dei lavori, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici devono individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione, coerenti con la valutazione del rischio incendio. A titolo indicativo, il decreto cita:

  • limitare il carico di incendio entro valori compatibili con la resistenza al fuoco delle strutture;
  • eliminare i materiali con reazione al fuoco inferiore a quella prevista;
  • adeguare l’affollamento al sistema di esodo esistente;
  • pianificare una costante attività di sorveglianza;
  • potenziare il numero di addetti antincendio, anche con personale esterno;
  • assicurare la formazione 3-FOR e l’attestato di idoneità tecnica;
  • integrare l’informazione dei lavoratori sui rischi specifici;
  • svolgere almeno due esercitazioni antincendio all’anno, oltre alle prove di evacuazione già previste;
  • integrare il piano di emergenza in presenza di cantieri.
    L’attuazione delle misure su sorveglianza ed esercitazioni va annotata nel registro dei controlli antincendio. La valutazione del rischio incendio deve essere tenuta agli atti e resa disponibile in occasione dei controlli.

Asili nido: le scadenze del D.M. 16 luglio 2014

Per gli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti, la disciplina di riferimento è il D.M. 16 luglio 2014. Il Milleproroghe 2025 ha spostato al 31 dicembre 2027 il termine per asili nido e scuole. Le scadenze dell’art. 6, comma 1, sono tre:

  • lettera a): 31 dicembre 2027, con i punti 13.1 (separazioni e comunicazioni), 13.2 (resistenza al fuoco), 13.3 (scale), 13.4 (numero di uscite) e, del 13.5, i punti 3.5 (impianti di sollevamento), 6 (impianti elettrici), 7.2 (estintori), 9 (sistemi di allarme), 10 (segnaletica di sicurezza), 11 (organizzazione e gestione) e 12 (informazione e formazione);
  • lettera b): 31 dicembre 2029, con i punti 3.3 (reazione al fuoco), 7.3 (impianto idrico antincendio) e 8 (rivelazione, segnalazione e allarme);
  • lettera c): 31 dicembre 2032, con i restanti punti del 13.5: 2.1 (commi 1 e 5: distanze di sicurezza esterne e divieto di destinare i piani interrati ai bambini), 2.3 (accesso e mezzi di soccorso), 3.2 (compartimentazione, con superficie massima di 1000 m², o 600 m² negli edifici di tipo misto), 4 (dimensionamento dell’esodo, escluso il 4.7) e 5 (aree e impianti a rischio specifico).


Il progetto presentato al Comando deve indicare le opere di adeguamento per le lettere a), b) e c). Al termine degli adeguamenti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, va presentata la SCIA (art. 6, comma 3). Sono esclusi gli asili con atti abilitativi che attestano i requisiti antincendio, oppure con lavori pianificati o in corso su progetto approvato dai Vigili del Fuoco (art. 4, comma 3).
Il D.M. 21 marzo 2018 (art. 3) stabilisce inoltre le priorità per la lettera a). Si parte dai punti 6.3 (parte), 6.4, 7.2, 9 (allarme acustico), 10, 11 e 12, poi 6.1, 6.2 e 6.3 (parte), infine il resto.

Ospedali e strutture sanitarie: nuove proroghe al 2027 e 2029

Il D.M. 19 marzo 2015 prevede un piano di adeguamento a fasi per le strutture sanitarie esistenti con oltre 25 posti letto. La Legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del D.L. 107/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026), ha aggiornato le date finali. L’art. 13-octies sposta:

  • la lettera d) dal 24 aprile 2026 al 24 aprile 2027;
  • la lettera e) dal 24 aprile 2028 al 24 aprile 2029.

La proroga non è generalizzata: vale per le strutture che hanno aderito al piano e sono in regola con le fasi precedenti.
C’è anche un adempimento imminente. Gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 19 marzo 2015 devono presentare ai Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2026, la segnalazione certificata di completo adeguamento. Questo vale se hanno già programmato o avviato lavori su progetto approvato, previo adempimento dell’art. 2, comma 1, lettera b).
Le lettere d) ed e) rimandano ai punti del Titolo III del D.M. 18 settembre 2002, come sostituito dall’Allegato I.

Lettera d), entro il 24 aprile 2027. Con la SCIA va attestato anche il sistema di gestione della sicurezza antincendio (titolo V), con un numero congruo di addetti antincendio, rivalutato alla luce delle misure adottate. I punti interessati sono:

  • 15.5.1, commi 1, 3 e 7 (scale);
  • 15.5.2 (una sola scala);
  • 15.6 (impianti di sollevamento);
  • 17.4, escluso il comma 1 del 17.4.1 (condizionamento e ventilazione);
  • 17.5, esclusi i commi 1 e 7 (impianti elettrici);
  • 18.1 (protezione attiva, generalità);
  • 18.3 (reti di idranti);
  • 18.4 (spegnimento automatico);
  • 19.3 (centro di gestione delle emergenze).

Lettera e), entro il 24 aprile 2029. Il decreto parla dei «rimanenti punti del Titolo III», senza elencarli. Per esclusione restano:

  • 15.1 (resistenza al fuoco);
  • 15.2, escluse le lettere f), g), h) (reazione al fuoco);
  • 15.3 (compartimentazione);
  • 15.5.1, commi 2, 4, 5 e 6 (scale);
  • 15.7 (montalettighe);
  • 16 (misure per l’esodo), da 16.1 a 16.10.

Restano fermi gli obblighi su sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza degli impianti.

Per pianificare gli interventi, ecco le date da segnare in agenda, in ordine cronologico:

  • 9 aprile 2026: scuole, entrata in vigore del decreto 31/03/2026;
  • 31 dicembre 2026: ospedali, SCIA di completo adeguamento nei casi previsti dall’art. 13-octies;
  • 8 gennaio 2027: scuole, SCIA parziale (nove mesi dalla pubblicazione);
  • 24 aprile 2027: ospedali, nuova scadenza lettera d);
  • 31 dicembre 2027: scuole, completamento lavori e SCIA finale;
  • 31 dicembre 2027: asili nido, scadenza art. 6, comma 1, lett. a), D.M. 16/07/2014;
  • 24 aprile 2029: ospedali, nuova scadenza lettera e);
  • 31 dicembre 2029: asili nido, scadenza lettera b);
  • 31 dicembre 2032: asili nido, scadenza lettera c).

CPI Win Attività: cosa cambia per i professionisti antincendio

Per le attività scuole e asili nido (D.M. 16/07/2014) e ospedali (D.M. 19/03/2015), CPI Win Attività è stato aggiornato con tre novità:

  • nella casella relativa al tipo di intervento è ora possibile scegliere la scadenza temporale di adeguamento;
  • i controlli normativi vengono eseguiti in base alla scadenza scelta;
  • la relazione tecnica riguarda i punti della norma collegati alla scadenza selezionata.

Il professionista lavora così solo sui requisiti che interessano la fase di adeguamento in corso, senza dover filtrare a mano le disposizioni delle diverse scadenze.

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