SCIA antincendio: normativa, requisiti, costi e sanzioni

La SCIA antincendio è l’adempimento che consente l’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

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SCIA antincendio: normativa, requisiti, costi e sanzioni

SCIA e prevenzione incendi: funzione e riferimenti normativi

La SCIA antincendio è la dichiarazione formale con cui il titolare attesta al Comando dei Vigili del Fuoco che l’attività rispetta tutti i requisiti di prevenzione incendi previsti dalla normativa.

Il procedimento discende dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011, che prevede la presentazione della segnalazione prima dell’esercizio dell’attività. La ricevuta rilasciata a seguito della verifica di completezza formale costituisce titolo abilitativo ai fini antincendio.

La disciplina si coordina con la L. 241/1990, che regola in via generale i procedimenti amministrativi, e con il D.M. 7 agosto 2012 che stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare, mentre le specifiche regole tecniche definiscono i requisiti di sicurezza applicabili ai diversi settori.

Quando scatta l’obbligo e quali attività sono soggette alla SCIA antincendio

L’obbligo nasce quando l’attività rientra nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, che comprende 80 tipologie soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. L’assoggettabilità dipende dai parametri indicati per ciascuna attività, come superficie, potenza, altezza antincendio, numero di persone presenti o altre condizioni specifiche.

Ne consegue che l’obbligo può derivare sia da parametri strutturali dell’edificio sia dalle specifiche modalità di esercizio o dai volumi di affollamento previsti.

La verifica va condotta sulla situazione effettivamente presente nel complesso, considerando anche eventuali attività secondarie. La prevenzione incendi richiede quindi l’inquadramento tecnico-amministrativo dell’attività prima di predisporre la pratica.

Categorie A, B e C: differenze di iter per la SCIA ai Vigili del Fuoco

Il D.P.R. 151/2011 distingue le attività in categoria A, B e C, graduando gli adempimenti in funzione della complessità dell’insediamento.

Per la categoria A non è prevista la valutazione preventiva del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco: la procedura passa direttamente alla SCIA, corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

Per le categorie B e C, prima della segnalazione occorre presentare l’istanza di valutazione del progetto relativa alle nuove costruzioni o alle modifiche che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Dopo la presentazione della SCIA, le attività A e B possono essere sottoposte a controlli a campione; per la categoria C il controllo tramite sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è obbligatorio.

In caso di esito positivo della visita relativa alla categoria C, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

SCIA antincendio e condominio: quando serve

Nel contesto condominiale, l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio è legato alla presenza delle singole fattispecie ricomprese nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Per l’edificio civile in sé (attività n. 77), la segnalazione scatta al superamento dei 24 metri di altezza antincendio, con un iter graduato in categoria A (fino a 32 m), B (da 32 m a 54 m) o C (oltre 54 m). Tuttavia, la pratica riguarda spesso anche le strutture accessorie: un’autorimessa oltre i 300 m² (attività n. 75) o un gruppo elettrogeno oltre i 25 kW (attività n. 49) richiedono ciascuno la propria trattazione.

Questo significa che la SCIA antincendio, ad esempio può essere necessaria anche per un condominio che non supera i 24 m qualora ospiti una qualsiasi attività pertinenziale o accessoria dell’Allegato I.

Se invece il fabbricato supera i 24 m e sono presenti anche altre attività soggette, ciascuna deve essere ricondotta alla propria voce dell’Allegato I, individuando la relativa categoria e gli adempimenti previsti.

Documentazione tecnica, conformità e asseverazione

Una pratica completa richiede la dimostrazione documentale della conformità dell’attività alla normativa di sicurezza antincendio.

Il soggetto responsabile della segnalazione è il titolare dell’attività, che dichiara la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio. Tra gli allegati richiesti assume particolare rilievo l’asseverazione del tecnico abilitato, alla quale si affiancano, secondo le caratteristiche dell’opera, certificazioni e dichiarazioni relative a strutture, prodotti, materiali, dispositivi e impianti rilevanti ai fini della sicurezza.

Per le attività di categoria A, l’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012 prevede espressamente anche la relazione tecnica e gli elaborati grafici, firmati da un professionista abilitato, secondo i contenuti indicati nell’Allegato I, lettera B, del decreto.

Per le categorie B e C, la conformità della SCIA si attesta invece rispetto al progetto approvato dal Comando nella fase di valutazione preventiva.

La modulistica nazionale vigente comprende il modello PIN 2-2023 per la SCIA e il PIN 2.1-2018 per l’asseverazione.

Soggetti coinvolti e presentazione della pratica

Alla sottoscrizione della pratica da parte del titolare si affianca il contributo dei tecnici incaricati: mentre il tecnico abilitato redige l’asseverazione e la documentazione generale, le certificazioni più complesse — come quelle sulla resistenza al fuoco — richiedono l’intervento di professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno.

La segnalazione viene presentata al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Quando l’attività rientra nell’ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010, la pratica viene trasmessa tramite il SUAP, che cura i rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco. Negli altri casi, la presentazione della SCIA ai VVF viene effettuata direttamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Corpo nazionale.

Dalla valutazione del progetto ai controlli: tempi e passaggi

Per una nuova attività di categoria A, la sequenza ordinaria parte dalla verifica dell’assoggettabilità, prosegue con progettazione e realizzazione delle opere previste e termina con la presentazione della segnalazione prima dell’esercizio.

Per la categoria B e C si aggiunge la valutazione preventiva dell’opera: il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni e deve pronunciarsi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla documentazione completa; per A e B i controlli possono essere organizzati entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, anche mediante campionamento o programmi settoriali.

Per la categoria C la visita tecnica è prevista entro 60 giorni e, in caso di esito favorevole, il CPI viene rilasciato entro i successivi 15 giorni.

Quando durante il controllo emergono carenze dei requisiti o dei presupposti necessari all’esercizio, il Comando può adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti eventualmente prodotti. Il D.P.R. 151/2011 contempla una possibilità di conformazione entro 45 giorni quando l’adeguamento risulta tecnicamente possibile.

Rinnovo e gestione della conformità nel tempo

La SCIA antincendio non esaurisce gli obblighi del titolare, perché la conformità deve essere mantenuta nel tempo attraverso il rinnovo periodico previsto dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

La richiesta deve essere presentata ogni cinque anni e deve contenere la dichiarazione relativa all’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e al corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione.

La cadenza è elevata a dieci anni per le seguenti attività:

  1. reti di trasporto e di distribuzione di gas, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa;
  2. centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 886/1979 e al D.Lgs. 624/1996;
  3. oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
  4. centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
  5. aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
  6. edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché le altre attività ricomprese nell’Allegato I;
  7. edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24m.

Il termine decorre dalla presentazione della prima segnalazione o dalla data di presentazione della precedente attestazione di rinnovo periodico.

Le procedure da seguire per le modifiche dell’attività

L’art. 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011 disciplina le modifiche dell’attività che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Rientrano in questa fattispecie le variazioni delle lavorazioni o delle strutture, la nuova destinazione dei locali, le variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose e le modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

In presenza di un aggravio delle condizioni di sicurezza, per le attività di categoria B e C deve essere presentata una nuova istanza di valutazione del progetto; successivamente, una volta realizzati gli interventi, deve essere inviata la SCIA antincendio.

Quando la modifica rientra invece tra quelle disciplinate dall’art. 4, comma 6, ma non comporta aggravio delle condizioni di sicurezza, non è richiesta una nuova valutazione del progetto: deve essere presentata direttamente una nuova SCIA, corredata dalla documentazione prevista dall’art. 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012.

Per le modifiche che non rientrano nell’art. 4, comma 6, nonché per quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme non è richiesta una nuova SCIA. Le modifiche vengono documentate in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012 e dai criteri dell’Allegato IV.

Costi della pratica e tariffe dei Vigili del Fuoco

La presentazione della SCIA antincendio comporta il pagamento degli oneri previsti per i servizi di prevenzione incendi, ai quali si aggiunge il compenso del professionista incaricato.

Gli importi dovuti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono disciplinati dall’art. 23 del D.Lgs. 139/2006 e dalle disposizioni tariffarie ministeriali vigenti, attualmente aggiornate dal D.M. 11 ottobre 2024.

Il costo varia in funzione della prestazione richiesta e delle attività soggette coinvolte nella pratica.

Il compenso professionale è invece determinato in relazione alla complessità dell’incarico, alla documentazione tecnica da predisporre, agli eventuali sopralluoghi e alle certificazioni richieste.

Per gli importi aggiornati e per il calcolo degli oneri è opportuno fare riferimento direttamente al portale ufficiale dei Vigili del Fuoco.

Irregolarità, mancata SCIA e sanzioni

La mancata presentazione della segnalazione può assumere rilievo penale nei casi stabiliti dall’art. 20 del D.Lgs. 139/2006.

La disposizione prevede, per il titolare di un’attività soggetta che ometta la segnalazione o il rinnovo periodico nelle attività caratterizzate dalla detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti con gravi pericoli per vita e beni, l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro.

La stessa norma sanziona le certificazioni e dichiarazioni non veritiere rese ai fini della segnalazione con la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Per la mancata presentazione della SCIA o del rinnovo, il Prefetto può inoltre disporre la sospensione dell’attività fino all’adempimento dell’obbligo, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 139/2006.

La gestione documentale come parte dell’adempimento antincendio

La pratica si conclude sul piano amministrativo con la ricevuta, mentre sul piano tecnico la gestione della sicurezza prosegue durante l’esercizio dell’attività.

A questo scopo, le norme ministeriali impongono la creazione di un apposito fascicolo tecnico, da custodire presso la sede dell’attività e rendere prontamente disponibile in sede di controllo. Al suo interno devono essere raccolti il progetto, le asseverazioni, le certificazioni, i verbali di sopralluogo e i registri di manutenzione: un assetto che consente al titolare di dimostrare nel tempo la continuità delle condizioni dichiarate nella SCIA antincendio.

La corretta gestione del fascicolo risulta quindi determinante anche ad attività avviata, poiché gli obblighi di prevenzione includono il costante mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e sistemi di protezione.

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