La revisione prezzi negli appalti pubblici (D.Lgs 36/2023): regole ed esempi di calcolo

La revisione prezzi adegua il corrispettivo degli appalti alle variazioni dei costi secondo soglie e percentuali definite dal Codice dei contratti pubblici.

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La revisione prezzi negli appalti pubblici (D.Lgs 36/2023): regole ed esempi di calcolo

Il principio della revisione prezzi nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La revisione prezzi è il meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per adeguare il corrispettivo contrattuale alle variazioni oggettive dei costi che si verificano durante l’esecuzione dell’appalto. Il suo obiettivo non è modificare l’offerta economica formulata in gara, ma preservare, entro i limiti stabiliti dalla legge, l’equilibrio economico originario del contratto.

Il riferimento principale è l’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, da leggere in coordinamento con il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsto dall’articolo 9 e con la disciplina delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

La disciplina è stata aggiornata dal D.Lgs. 209/2024, il cosiddetto decreto correttivo al Codice.

L’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023: l’obbligatorietà delle clausole

L’articolo 60 stabilisce che nei documenti iniziali di gara è obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. La clausola, quindi, non rappresenta una facoltà discrezionale della stazione appaltante, ma un elemento necessario della documentazione di gara.

L’attivazione non comporta una modifica della natura generale del contratto. La revisione opera infatti soltanto quando si verificano condizioni oggettive che producono una variazione dei costi superiore alle soglie previste dalla legge e soltanto sulle prestazioni ancora da eseguire.

Tipologia di contrattoSoglia di attivazioneMisura della revisioneBase di applicazione
LavoriOltre il 3%90% della variazione eccedentePrestazioni da eseguire
ServiziOltre il 5%80% della variazione eccedentePrestazioni da eseguire
FornitureOltre il 5%80% della variazione eccedentePrestazioni da eseguire

Per i lavori pubblici, quindi, il sistema oggi vigente non coincide più con il precedente modello generalizzato basato sulla soglia del 5% e sul riconoscimento dell’80%. La corretta impostazione della clausola deve tenere conto della specifica tipologia contrattuale.

Differenza tra il vecchio regime compensativo e le nuove regole

La disciplina della revisione prezzi del D.Lgs. 36/2023 ha superato il tradizionale modello delle compensazioni straordinarie, spesso attivate attraverso provvedimenti di emergenza o disposizioni temporanee rivolte a singoli materiali.

Il sistema attuale è strutturale: la clausola deve essere prevista già nella fase di gara e il relativo funzionamento deve poter essere applicato durante l’esecuzione del contratto sulla base di parametri oggettivi.

Il cambiamento è rilevante anche sotto il profilo operativo. Figure del cantiere edile come il progettista, il responsabile unico di progetto, il direttore dei lavori e l’impresa devono disporre fin dall’inizio dei dati necessari per individuare il parametro revisionale, il riferimento temporale e le lavorazioni interessate.

Per gli appalti di lavori, il nuovo Allegato II.2-bis ha rafforzato questo approccio introducendo modalità applicative basate sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) e sugli indici di costo elaborati dall’ISTAT.

Come funziona il meccanismo di compensazione dei prezzi: soglie epercentuali

Il funzionamento della revisione non consiste nel riconoscimento automatico dell’intera variazione dei prezzi. Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti una quota di oscillazione economica che rimane nell’ambito del normale rischio contrattuale e una percentuale della variazione eccedente che viene riconosciuta.

Questa distinzione deve essere considerata con particolare attenzione, soprattutto quando si utilizzano esempi di calcolo o modelli di contabilità automatica.

La soglia di alea a carico dell’impresa (il 5%)

La soglia del 5% costituisce il riferimento previsto dall’articolo 60 per gli appalti di servizi e forniture. Se la variazione del costo resta entro tale percentuale, la clausola di revisione non si attiva.

Se, ad esempio, un contratto di servizi registra una variazione dei costi pari al 4,8%, non è dovuto alcun importo revisionale. Se la variazione raggiunge l’8%, il meccanismo interviene esclusivamente sulla quota eccedente il 5%.

Per gli appalti di lavori, tuttavia, il regime vigente è diverso: la soglia è pari al 3% della variazione del costo dell’opera.

Variazione rilevataContratto di lavoriContratto di servizi o forniture
2,00%Nessuna revisioneNessuna revisione
4,00%Revisione attivabileNessuna revisione
6,00%Revisione sulla quota eccedente il 3%Revisione sulla quota eccedente il 5%
10,00%Revisione sulla quota eccedente il 3%Revisione sulla quota eccedente il 5%

La distinzione è essenziale per evitare errori nella contabilizzazione.Applicare automaticamente il parametro del 5% a un contratto di lavori significherebbe utilizzare una regola non coerente con l’attuale formulazione dell’articolo 60.

La misura del riconoscimento della variazione (l’80% eccedente)

Anche la percentuale dell’80% deve essere riferita correttamente alla tipologia contrattuale.

Per servizi e forniture, una volta superata la soglia del 5%, viene riconosciuto l’80% della sola variazione eccedente. Per esempio, a fronte di una variazione complessiva del 9%, la quota revisionabile è pari al 4% e il riconoscimento economico corrisponde all’80% di tale differenza.

Per i lavori pubblici, invece, il regime vigente prevede il riconoscimento del 90% della variazione eccedente il 3%.

La logica può essere sintetizzata come segue:

ContrattoVariazione totaleQuota eccedentePercentuale riconosciuta
Servizi4,00%4% oltre la soglia del 5%80,00%
Forniture12,00%7% oltre la soglia del 5%80,00%
Lavori6,00%6% oltre la soglia del 3%90,00%

La revisione deve inoltre essere applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Perciò il meccanismo non comporta una rivalutazione indiscriminata delle lavorazioni già contabilizzate e concluse.

Gli indici di riferimento: come utilizzare i dati ISTAT e i prezzari regionali

La determinazione della variazione economica richiede l’utilizzo di parametri oggettivi e coerenti con l’oggetto dell’appalto.

Per i lavori, l’attuale disciplina fa riferimento agli indici sintetici elaborati dall’ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) previste dall’Allegato II.2-bis. Il sistema considera la composizione dei costi delle diverse lavorazioni, valorizzando componenti quali manodopera, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e gestione dei rifiuti.

Nel 2026 il sistema è diventato pienamente operativo con l’adozione degli indici di costo delle lavorazioni e il relativo utilizzo per le procedure di affidamento avviate secondo la decorrenza stabilita dal provvedimento ministeriale.

I prezzari regionali mantengono invece un ruolo fondamentale nella determinazione dell’importo a base di gara, nella formazione dell’elenco prezzi e nella gestione della contabilità. Un aggiornamento del prezzario non comporta automaticamente la revisione dei prezzi di un contratto già affidato: per l’esecuzione del contratto occorre applicare il meccanismo previsto dalla clausola revisionale e dagli indici di riferimento.

Lo stesso principio vale per strumenti come il prezzario DEI, che possono supportare la progettazione, e la valutazione economica di lavorazioni non direttamente presenti nei prezzari regionali, senza però sostituire automaticamente gli indici revisionali stabiliti dalla normativa per gli appalti pubblici.

Esempio pratico di calcolo della revisione prezzi in un cantiere pubblico

Si consideri un appalto di lavori per la riqualificazione di un edificio pubblico.

L’importo contrattuale delle prestazioni ancora da eseguire è pari a 800.000 euro. Durante l’esecuzione, il sistema degli indici applicabile all’appalto evidenzia una variazione del costo dell’opera pari all’8%.

Essendo un contratto di lavori, si applicano la soglia del 3% e il riconoscimento del 90% della quota eccedente.

La variazione eccedente la soglia è:

8%− 3% = 5%

La quota riconoscibile è quindi:

5%× 90% = 4,5%

L’importo della revisione applicato alle prestazioni ancora da eseguire risulta:

800.000× 4,5% = 36.000 euro

L’importo revisionale da riconoscere è pertanto pari a 36.000 euro.

L’esempio evidenzia un aspetto operativo importante per RUP, direttori dei lavori e imprese: il calcolo deve essere collegato al valore delle lavorazioni residue e non applicato indistintamente all’intero importo originario del contratto.

La formula matematica applicata a una lavorazione tipo

Semplificando in base all’esempio precedente, per un contratto di lavori la percentuale di revisione può essere rappresentata con la seguente formula:

Revisione% = (Variazione % − 3%) × 90%

L’importo revisionale è quindi:

Importo revisione = Importo delle prestazioni da eseguire × Revisione %

Nel caso dell’esempio:

(8%− 3%) × 90% = 4,5%

800.000 × 4,5% = 36.000 euro

Nella pratica reale, il procedimento può risultare più articolato perché richiede l’individuazione delle TOL interessate, dei relativi pesi e degli indici applicabili. Per questo motivo la costruzione di un modello di calcolo verificabile fin dalla progettazione rappresenta un vantaggio concreto sia per la stazione appaltante sia per l’impresa.

Cosa succede se la stazione appaltante non ha fondi sufficienti?

La mancanza immediata di disponibilità finanziaria non elimina automaticamente il diritto alla corretta applicazione della clausola di revisione prevista dal contratto. La gestione della copertura deve essere affrontata attraverso gli strumenti previsti dal quadro economico e dalla disciplina del Codice.

Il primo livello di verifica riguarda le somme accantonate e le disponibilità presenti nel quadro economico dell’intervento. L’Allegato II.2-bis disciplina inoltre le modalità di copertura economica e finanziaria degli importi derivanti dall’applicazione della revisione.

Variantiin corso d’opera, somme a disposizione e rinegoziazione

La revisione dei prezzi non deve essere confusa con una variante in corso d’opera:

  • revisione dei prezzi: è un meccanismo di adeguamento economico previsto dalla clausola contrattuale;
  • variante in corso d’opera: riguarda modifiche delle prestazioni o dell’oggetto contrattuale e deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 120 del Codice.

Le somme a disposizione, gli accantonamenti per imprevisti e, nei casi consentiti, le economie derivanti dal ribasso d’asta possono rappresentare strumenti di copertura degli oneri necessari al mantenimento dell’equilibrio contrattuale.

La rinegoziazione costituisce invece uno strumento differente dalla revisione. Ai sensi del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili può rendersi necessario valutare una rinegoziazione secondo buona fede, limitata al ripristino dell’equilibrio originario e senza trasformare l’istituto in una modifica arbitraria dell’appalto.

Come calcolare la revisione prezzi in modo automatico nella contabilità di cantiere

La complessità della revisione aumenta quando un appalto comprende numerose categorie di lavorazioni, differenti TOL, più stati di avanzamento e una lunga durata contrattuale.

Una gestione manuale mediante fogli di calcolo può risultare sufficiente per interventi semplici, ma aumenta il rischio di errori nell’associazione delle lavorazioni, nell’aggiornamento degli indici e nella determinazione delle prestazioni residue.

L’utilizzo di software professionali per la contabilità dei lavori consente invece di collegare computo metrico, analisi dei prezzi in edilizia, contabilità e stati di avanzamento a un sistema unico di dati. Nell’ambito della gestione digitale negli appalti, questo permette di automatizzare la verifica delle soglie, calcolare gli importi revisionali e mantenere una documentazione coerente con il contratto e con gli adempimenti di gara.

Il beneficio riguarda anche le imprese, che possono integrare la contabilità di cantiere con sistemi di gestione appalti e contratti aziendali in sicurezza, migliorando il controllo dei costi, delle lavorazioni affidate e delle variazioni contrattuali.

Namirial Regolo: il software per computo metrico e calcolo variazioni prezzi

In cantieri caratterizzati da livelli crescenti di complessità, affidare l’ottimizzazione dei computi e il calcolo delle variazioni di prezzo a strumenti digitali avanzati rappresenta una scelta strategica.

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