Smaltimento rifiuti edili: classificazione, obblighi e corretta gestione

La disciplina che regola i residui da costruzione e demolizione mira a ridurre l’impatto ambientale dei cantieri attraverso procedure rigorose e incentivi al riciclo dei materiali.

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Smaltimento rifiuti edili: classificazione, obblighi e corretta gestione

Quadro normativo e campo di applicazione dello smaltimento rifiuti edili

La disciplina sullo smaltimento dei rifiuti edili trova il suo fulcro nell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che un rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

All’interno di questa definizione, la legge inserisce i residui da costruzione e demolizione, che sono i prodotti scartati direttamente durante i lavori in cantiere dalle imprese.

Da questo quadro normativo speciale resta escluso lo smaltimento dei rifiuti edili da privato – riferito ai residui da piccoli interventi domestici eseguiti in autonomia dal cittadino – che viene assimilato ai rifiuti urbani e gestito tramite i regolamenti comunali.

Per le aziende edili, invece, pianificare la gestione corretta di questi materiali è il primo passo obbligatorio per lavorare in sicurezza e rispettare l’ambiente.

I materiali derivanti dalle attività di cantiere, conosciuti comunemente come rifiuti edili, comprendono scarti molto diversi tra loro che l’articolo 184 del decreto classifica come rifiuti speciali.

Come dividere i materiali: l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e la pericolosità

La classificazione e l’analisi chimica dei rifiuti edili servono a capire esattamente che tipo di materiale abbiamo davanti e a decidere se può essere recuperato o se deve essere smaltito definitivamente.

Originariamente il D.Lgs. 152/2006 utilizzava per questa classificazione la sigla CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ma con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 l’acronimo è stato sostituito ufficialmente da EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

Anche se oggi i due termini vengono usati spesso come sinonimi, la sostanza non cambia: si tratta di un sistema standardizzato europeo per identificare ogni tipo di scarto.

Questi codici sono formati da sei cifre divise in tre coppie:

  • la prima coppia indica il settore di attività da cui proviene il rifiuto
  • la seconda indica lo specifico processo produttivo
  • la terza individua il materiale esatto.

Ad esempio, nel codice 17 01 01, le cifre 17 indicano la macro-categoria dei rifiuti da costruzione e demolizione, lo 01 successivo precisa che si tratta di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, mentre l’ultimo 01 individua il materiale specifico, che in questo caso è il cemento.

Se accanto alle sei cifre è presente un asterisco, significa che il rifiuto è pericoloso e richiede molta più attenzione.

In base alla loro natura, questi scarti si dividono in due grandi categorie:

  • rifiuti inerti, come sabbia, ghiaia e calcestruzzo, che non cambiano nel tempo e non inquinano e che oggi sono disciplinati dal D.M. 127/2024, noto come Decreto Inerti 2024
  • rifiuti pericolosi, come l’amianto o i metalli pesanti, che contengono sostanze nocive e vanno trattati in modo speciale.

Assegnare il codice corretto è un obbligo fondamentale per poter compilare i registri e i documenti ufficiali come il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Le regole operative in cantiere: il deposito temporaneo e la gestione dei materiali

Organizzare e smaltire i rifiuti edili in modo corretto prevede una serie di fasi precise che l’impresa deve pianificare. Il ciclo di gestione si articola infatti attraverso i seguenti passaggi obbligatori:

  • il deposito temporaneo in cantiere
  • la raccolta dei materiali
  • il trasporto verso i centri autorizzati
  • il recupero o lo smaltimento.

La prima fase è il deposito temporaneo, che consiste nel raggruppare i rifiuti nello stesso posto in cui sono stati prodotti prima di trasportarli all’impianto di trattamento.

L’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 permette di effettuare il deposito in cantiere senza richiedere autorizzazioni ambientali, a condizione però di rispettare tutti i requisiti stabiliti dalla legge.

Tra questi obblighi, i materiali scartati devono rimanere tassativamente dentro l’area del cantiere e non possono essere mescolati tra loro. L’impresa ha l’obbligo:

  • di dividerli per categorie omogenee
  • di etichettare e imballare in modo idoneo i rifiuti pericolosi.

Inoltre, la legge stabilisce che il deposito temporaneo ha una durata massima di un anno.

Tuttavia, i materiali devono essere allontanati prima se si raggiungono determinati limiti volumetrici, che sono fissati in 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e in 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi.

In alternativa, lo svuotamento può avvenire ogni tre mesi, a prescindere dalle quantità accumulate.

Un’impresa che esegue la demolizione di un solaio, ad esempio, produce calcinacci, tubi in PVC e residui di guaine bituminose. Questi tre materiali devono essere separati in tre aree distinte del cantiere, etichettati con il rispettivo codice EER e — nel caso delle guaine, che possono contenere sostanze pericolose — imballati in modo idoneo. Bastano pochi giorni di lavoro per superare i 30 metri cubi di inerti: in quel momento scatta l’obbligo di allontanare i materiali, anche se il cantiere è appena iniziato e la scadenza annuale è lontanissima.

Come muovere i carichi all’esterno: le regole per il trasporto e l’Albo Gestori

Quando i materiali scartati devono uscire dal cantiere, il trasporto non può essere affidato a un soggetto qualunque, ma deve essere effettuato esclusivamente da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’obbligo di iscrizione all’Albo interessa direttamente le imprese edili quando decidono di provvedere da sole al trasporto dei propri scarti di cantiere verso i centri di raccolta.

Se invece l’azienda preferisce affidarsi a terzi, deve verificare preventivamente che il trasportatore esterno possieda questa autorizzazione ministeriale in corso di validità.

I documenti obbligatori per la tracciabilità: FIR, registri e RENTRI

Ogni spostamento di materiali all’esterno del cantiere richiede la compilazione di un apposito formulario: i rifiuti edili, per essere trasportati legalmente, devono infatti essere accompagnati dal FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti).

Questo obbligo si applica a tutti i rifiuti speciali, indipendentemente dalla loro pericolosità e serve a garantire la regolarità del trasporto. Il documento deve indicare l’esatta provenienza del carico, i dati del trasportatore e l’impianto di destinazione.

Di pari passo, l’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 impone alle imprese l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico per tutti i rifiuti pericolosi prodotti in cantiere.

Le annotazioni sul registro vanno eseguite entro dieci giorni lavorativi: questo termine decorre dal momento della produzione del rifiuto per l’operazione di carico, e dal momento dell’effettivo allontanamento dal cantiere per l’operazione di scarico.

Sia i formulari che i registri sono gestiti esclusivamente all’interno della piattaforma internet del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Rifiuti dell’edilizia: recupero e valorizzazione

La normativa italiana favorisce il recupero dei residui da costruzione e demolizione per ridurre al minimo la quantità di scarti che finiscono in discarica.

Il quadro di riferimento per rimettere in circolo questi materiali è il già citato Decreto Inerti, che fissa i criteri precisi per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).

In base a questo regolamento, i rifiuti inerti che derivano dalle attività di cantiere smettono di essere considerati scarti e assumono la qualifica di “aggregato recuperato“, ma solo se soddisfano i requisiti tecnici e i test previsti dalla norma.

Una volta rigenerati, questi materiali possono essere riutilizzati per scopi specifici, come la realizzazione di sottofondi stradali, rilevati ferroviari, riempimenti di scavi o per il confezionamento di nuovo calcestruzzo.

Se invece i materiali di scarto non superano le verifiche previste dalla norma, l’impresa ha l’obbligo di avviarli allo smaltimento definitivo presso impianti di discarica autorizzati.

Ad esempio, i blocchi di calcestruzzo armato provenienti dalla demolizione di un edificio possono essere conferiti a un impianto di triturazione autorizzato. Dopo il trattamento e il superamento dei test previsti dalla normativa, il materiale ottenuto — ora classificato come “aggregato recuperato” e non più come rifiuto — può essere venduto e utilizzato come sottofondo per la costruzione di una strada comunale.

L’ultima opzione: lo smaltimento definitivo in discarica

Quando i materiali di scarto non possiedono i requisiti tecnici per il recupero, o sono contaminati da sostanze pericolose (come l’amianto), lo smaltimento definitivo in discarica diventa l’unica strada legale possibile.

Questa opzione rappresenta l’ultimo livello nella gerarchia di gestione dei rifiuti e deve essere considerata come una soluzione residuale, da applicare solo quando ogni tentativo di riciclo o riutilizzo è impraticabile.

In questo caso, l’impresa ha la responsabilità di individuare una discarica che sia specificamente autorizzata a ricevere la tipologia di rifiuto prodotta, identificata dal relativo codice CER/EER.

Prima del conferimento, il gestore dell’impianto richiede la compilazione della scheda di omologa: una prassi consolidata, non normata, che definisce le caratteristiche del rifiuto senza però sostituire l’eventuale certificato di analisi.

Una volta che il carico viene accettato a destinazione, la tracciabilità si chiude sulla piattaforma telematica del RENTRI con la conferma di avvenuto smaltimento, liberando definitivamente il costruttore dalla responsabilità della gestione del rifiuto.

Per ridurre al minimo il ricorso allo smaltimento finale e abbatterne i costi, la normativa incentiva la demolizione selettiva, che prevede lo smontaggio mirato e la separazione alla fonte dei materiali per massimizzarne il recupero.

La conclusione del ciclo: responsabilità e rendicontazione annuale

La responsabilità della corretta gestione dei rifiuti grava sul produttore iniziale (l’impresa edile) lungo tutta la filiera, secondo il principio di responsabilità condivisa: essa non si esaurisce nel momento in cui i materiali lasciano il cantiere, ma rimane condivisa tra il costruttore, il trasportatore e il gestore dell’impianto di destinazione fino al completamento della fase di recupero o smaltimento.

Il quadro dei doveri del produttore si completa con la presentazione del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Questo strumento rappresenta la rendicontazione annuale attraverso la quale le imprese edili comunicano alle Camere di Commercio la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti, trasportati o avviati a recupero e smaltimento nell’anno precedente.

L’obbligo di presentazione riguarda specificamente le imprese edili che producono rifiuti speciali pericolosi.

Casi particolari nella gestione dei cantieri: la disciplina delle terre e rocce da scavo

Un discorso a parte riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, che rappresentano uno dei flussi di materiale più frequenti nei cantieri edili.

La normativa italiana, in particolare il D.P.R. 120/2017, stabilisce che questi materiali non vengono classificati come rifiuti, ma come sottoprodotti, a patto che soddisfino dei precisi requisiti di qualità ambientale e che vengano riutilizzati direttamente all’interno dello stesso cantiere o in un altro sito autorizzato.

Se invece non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, le terre e rocce devono essere gestite a tutti gli effetti come rifiuti.

Ad esempio, durante gli scavi per le fondazioni di un nuovo edificio residenziale, l’impresa rimuove 200 metri cubi di terreno. Se quell’area non è contaminata e il materiale viene riutilizzato per il riempimento di un altro cantiere dello stesso gruppo, può essere gestito come sottoprodotto, senza necessità di formulario FIR né iscrizione all’Albo. Se invece le analisi rivelano contaminazione da idrocarburi, quei 200 metri cubi diventano a tutti gli effetti rifiuti pericolosi e devono seguire l’intero iter normativo.

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